Zum Inhalt springen

EU-Rechtsprechung · Gericht der Europäischen Union

Aiuti di Stato - Misure dirette a promuovere l’impiego di materiali isolanti prodotti a partire da materie prime rinnovabili - Decisione che dichiara gli aiuti compatibili con il mercato comune - Procedimento preliminare di esame - Ricorso di annullamento - Associazione professionale - Nozione di interessato ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE - Motivi relativi alla fondatezza della decisione - Irricevibilità.

ECLI: ECLI:EU:T:2007:296Entscheidung vom: 20.09.2007

Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 20 settembre 2007 – Fachvereinigung Mineralfaserindustrie / Commissione (causa T‑254/05) «Aiuti di Stato – Misure dirette a promuovere l’impiego di materiali isolanti prodotti a partire da materie prime rinnovabili – Decisione che dichiara gli aiuti compatibili con il mercato comune – Procedimento preliminare di esame – Ricorso di annullamento – Associazione professionale – Nozione di interessato ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE – Motivi relativi alla fondatezza della decisione – Irricevibilità» 1.                     Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Decisione della Commissione che dichiara un aiuto compatibile con il mercato comune senza avviare il procedimento formale di esame (Artt. 88, nn. 2 e 3, CE e 230, quarto comma, CE) (v. punti 30‑36, 47) 2.                     Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Interpretazione da parte del giudice – Limite (Art. 230 CE) (v. punto 48) Oggetto Domanda di annullamento della decisione della Commissione 11 febbraio 2005, C (2005) 379, relativa all’aiuto di Stato n. 260b/2004 (Germania – Proroga del programma diretto a promuovere l’impiego di materiali isolanti prodotti a partire da materie prime rinnovabili Dispositivo 1) Il ricorso è irricevibile. 2) La Fachvereinigung Minerlfaserindustrie eV Deutsche Gruppe der Eurima – European Insulation Manufacturers Association è condannata a sopportare le proprie spese e quelle della Commissione. 3) La Repubblica federale di Germania sopporterà le proprie spese.

Amtliche Sprachfassungen

Diese Entscheidung liegt in folgenden Amtssprachen der Union vor — alle gleichermaßen verbindlich.

ČeštinaΕλληνικάEnglishEspañolFrançaisItalianoNederlandsPolskiPortuguêsRomână