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EU-Rechtsprechung · Gericht der Europäischen Union

Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive nei confronti di persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani - Congelamento dei fondi - Diritti fondamentali - Jus cogens - Sindacato giurisdizionale - Ricorso di annullamento e per risarcimento.

ECLI: ECLI:EU:T:2006:201Entscheidung vom: 12.07.2006

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 12 luglio 2006 – Hassan / Consiglio e Commissione (Causa T-49/04) «Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive nei confronti di persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani — Congelamento dei fondi — Diritti fondamentali — Jus cogens — Sindacato giurisdizionale — Ricorso di annullamento e per risarcimento» 1.                     Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente (Art. 230, quarto comma, CE; regolamento del Consiglio n. 881/2002, come modificato dal regolamento n. 2049/2003) (v. punti 53-58) 2.                     Diritto pubblico internazionale — Carta delle Nazioni unite — Decisioni del Consiglio di sicurezza (v. punto 92) 3.                     Comunità europee — Sindacato giurisdizionale della legittimità degli atti delle istituzioni (Regolamento del Consiglio n. 881/2002) (v. punto 92) 4.                     Comunità europee — Sindacato giurisdizionale della legittimità degli atti delle istituzioni (Regolamento del Consiglio n. 881/2002, come modificato dal regolamento n. 561/2003; regolamento della Commissione n. 2049/2003) (v. punti 92, 96, 99) 5.                     Comunità europee — Sindacato giurisdizionale della legittimità degli atti delle istituzioni (Regolamento del Consiglio n. 881/2002, come modificato dal regolamento n. 2049/2003) (v. punto 92) 6.                     Ricorso di annullamento — Atto comunitario che conferisce effetto a risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite — Regolamento n. 881/2002 (Art. 230 CE; regolamento del Consiglio n. 881/2002) (v. punto 92) 7.                     Comunità europee — Atto che conferisce effetto a risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite — Regolamento n. 881/2002 (Art. 6 UE; regolamento del Consiglio n. 881/2002) (v. punti 115-120, 122) 8.                     Comunità europee — Sindacato giurisdizionale della legittimità degli atti delle istituzioni — Atto che conferisce effetto a risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite — Regolamenti nn. 881/2002 e 2049/2003 (Regolamento del Consiglio n. 881/2002; regolamento della Commissione n. 2049/2003) (v. punti 126-128) 9.                     Procedura — Ricorso — Requisiti formali (Statuto della Corte di giustizia, art. 21; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, n 1, lett. c)) (v. punti 139-140) Oggetto Da una parte, domanda di annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 27 maggio 2002, n. 881, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell’Afghanistan (GU L 139, pag. 9), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 20 novembre 2003, n. 2049, recante venticinquesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 (GU L 303, pag. 20), e, dall’altra, domanda di risarcimento danni Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) Il ricorrente è condannato alle spese.

Amtliche Sprachfassungen

Diese Entscheidung liegt in folgenden Amtssprachen der Union vor — alle gleichermaßen verbindlich.

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