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EU-Rechtsprechung · Gericht der Europäischen Union

Organizzazione comune dei mercati - Banane - Importazione da Stati ACP e da paesi terzi - Regolamento (CE) n. 896/2001 - Regolamento (CE) n. 1121/2001 - Ricorso di annullamento - Ricevibilità - Soggetto individualmente interessato - Ricorso per risarcimento danni.

ECLI: ECLI:EU:T:2005:32Entscheidung vom: 03.02.2005

Causa T‑139/01 Comafrica SpA e Dole Fresh Fruit Europe Ltd & Co. contro Commissione delle Comunità europee «Organizzazione comune dei mercati — Banane — Importazione dagli Stati ACP e dai paesi terzi — Regolamento (CE) n. 896/2001 — Regolamento (CE) n. 1121/2001 — Ricorso di annullamento — Ricevibilità — Soggetto individualmente interessato — Ricorso per risarcimento danni» Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 3 febbraio 2005 Massime della sentenza 1.     Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Regolamenti che stabiliscono le modalità del regime di importazione di banane nella Comunità — Ricorso di determinati operatori tradizionali — Irricevibilità [Art. 230, quarto comma, CE; regolamenti (CE) della Commissione n. 896/2001 e n. 1121/2001] 2.     Responsabilità extracontrattuale — Presupposti — Violazione sufficientemente grave e manifesta di una norma superiore di diritto che tutela i soggetti dell’ordinamento — Istituzione che non dispone di nessuna discrezionalità — Sufficienza di una semplice violazione del diritto comunitario (Art. 288, secondo comma, CE) 1.     Un atto di portata generale come un regolamento, in talune circostanze, può riguardare individualmente una persona fisica o giuridica e rivestire pertanto carattere di decisione nei suoi confronti. Tuttavia, ciò non avviene nei confronti di determinati operatori tradizionali di cui al regolamento n. 896/2001, recante modalità di applicazione del regolamento n. 404/93 in ordine al regime di importazione delle banane nella Comunità, o al regolamento n. 1121/2001, che fissa i coefficienti di adattamento applicabili al quantitativo di riferimento di ogni operatore tradizionale nel quadro dei contingenti tariffari per l’importazione di banane. Questi regolamenti, infatti, costituiscono misure di portata generale che non colpiscono i detti operatori a motivo di talune qualità loro specifiche o di una situazione di fatto che li contraddistingua rispetto ad ogni altro soggetto e, pertanto, li individui in modo analogo al destinatario di una decisione. Pertanto, tali operatori non possono essere considerati individualmente interessati ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE dai suddetti regolamenti. (v. punti 107, 115) 2.     La responsabilità extracontrattuale della Comunità ai sensi dell’art. 288, secondo comma, CE è subordinata alla coesistenza di un insieme di presupposti, vale a dire l’illiceità del comportamento contestato alle istituzioni, la presenza effettiva del danno e l’esistenza di un nesso di causalità fra tale comportamento e il danno lamentato. Per quanto concerne la prima di tali condizioni, si richiede che sia accertata una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli. Quanto alla condizione secondo cui la violazione dev’essere sufficientemente qualificata, il criterio decisivo per considerarla soddisfatta è quello della violazione manifesta e grave, commessa dall’istituzione comunitaria in questione, dei limiti posti alla sua discrezionalità. Quando tale istituzione dispone solo di un margine di discrezionalità considerevolmente ridotto, se non addirittura inesistente, la semplice trasgressione del diritto comunitario può essere sufficiente per accertare l’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata. (v. punti 141 e 142) SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)3 febbraio 2005(1) «Organizzazione comune dei mercati – Banane – Importazione dagli Stati ACP e dai paesi terzi – Regolamento (CE) n. 896/2001 – Regolamento (CE) n. 1121/2001 – Ricorso di annullamento – Ricevibilità – Soggetto individualmente interessato – Ricorso per risarcimento danni» ricorrenti, interveniente, contro convenuta, interveniente, IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quinta Sezione), ha pronunciato la seguente Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Quinta Sezione) Lindh García-Valdecasas Cooke Il cancelliere Il presidente H. Jung P. Lindh 1 – Lingua processuale: l'inglese.

Amtliche Sprachfassungen

Diese Entscheidung liegt in folgenden Amtssprachen der Union vor — alle gleichermaßen verbindlich.

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