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EU-Rechtsprechung · Gericht der Europäischen Union

Aiuti di Stato - Misure adottate dalla Repubblica francese a favore del Crédit mutuel - "Livret bleu" - Decisione 2003/216/CE - Obbligo di motivazione - Ricorso di annullamento.

ECLI: ECLI:EU:T:2005:11Entscheidung vom: 18.01.2005

Causa T‑93/02 Confédération nationale du Crédit mutuel contro Commissione delle Comunità europee «Aiuti di Stato — Misure adottate dalla Repubblica francese a favore del Crédit mutuel — “Livret bleu” — Decisione 2003/216/CE — Obbligo di motivazione — Ricorso di annullamento» Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione ampliata) 18 gennaio 2005 Massime della sentenza 1.     Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato — Sindacato giurisdizionale (Artt. 87 CE e 253 CE) 2.     Diritto comunitario — Interpretazione — Atti delle istituzioni — Motivazione — Presa in considerazione 3.     Aiuti concessi dagli Stati — Nozione — Rinuncia di uno Stato membro a determinate entrate tributarie — Rinuncia che porta a un trasferimento indiretto di risorse statali a favore di un’impresa diversa dal contribuente esentato — Inclusione (Art. 87, n. 1, CE) 4.     Commissione — Principio di collegialità — Portata — Motivazione delle decisioni — Modifica successiva all’adozione — Illegittimità — Conseguenze — Impossibilità di rimediare a un’insufficienza di motivazione mediante spiegazioni fornite dinanzi al Tribunale (Art. 253 CE) 1.     L’obbligo di motivazione costituisce una forma sostanziale che va tenuta distinta dalla questione della fondatezza dei motivi, che attiene alla legittimità nel merito dell’atto controverso. La motivazione prescritta dall’art. 253 CE dev’essere adeguata alla natura dell’atto e deve far apparire in forma chiara e inequivocabile l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo. L’obbligo di motivazione dev’essere valutato in relazione alle circostanze del caso, in particolare al contenuto dell’atto, alla natura dei motivi esposti e all’interesse che i destinatari dell’atto o altre persone che questo concerne direttamente e individualmente possano avere a ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto l’accertamento del se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di cui all’art. 253 CE va effettuato non solo alla luce del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia. Con riferimento alla questione se una decisione sia sufficientemente motivata riguardo all’identificazione dell’aiuto di cui constata l’incompatibilità con il Trattato occorre pertanto verificare se tale decisione permetta agli interessati di conoscere la o le misure statali considerate dalla Commissione come costitutive di un aiuto e al Tribunale di esercitare il proprio controllo sulla valutazione di tali misure. Per contro non è rilevante sapere, nell’ambito dell’esame della motivazione, se sia giustificata la qualificazione di tali misure come aiuti sia giustificata. (v. punti 67-69) 2.     Il dispositivo di un atto è indissociabile dalla sua motivazione e va interpretato, se necessario, tenendo conto dei motivi che hanno portato alla sua adozione. (v. punto 74) 3.     Per poter accertare l’esistenza di un intervento a favore di un’impresa mediante risorse statali non è necessario che quest’ultima ne sia la diretta beneficiaria. Il fatto che uno Stato membro rinunci a determinate entrate tributarie può, infatti, implicare un trasferimento indiretto di risorse statali, che può essere qualificato come aiuto a favore di operatori economici diversi da quelli ai quali l’agevolazione fiscale è concessa direttamente. (v. punto 95) 4.     Il dispositivo e la motivazione di una decisione, che dev’essere obbligatoriamente motivata ai sensi dell’art. 253 CE, costituiscono un tutto inscindibile, di modo che, quando la sua adozione rientra nelle competenze del collegio dei membri della Commissione, spetta soltanto a quest’ultimo, in forza del principio di collegialità, adottare al tempo stesso l’uno e l’altra, così come spetta esclusivamente al collegio qualsiasi modifica della motivazione che non costituisca una correzione meramente ortografica o grammaticale. Ne consegue che l’argomentazione presentata dagli agenti della Commissione dinanzi al Tribunale non può rimediare al difetto di motivazione della decisione impugnata. (v. punti 124, 126) SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione Ampliata)18 gennaio 2005(1) «Aiuti di Stato – Misure adottate dalla Repubblica francese a favore del Crédit mutuel – “Livret bleu” – Decisione 2003/216/CE – Obbligo di motivazione – Ricorso di annullamento» ricorrente, interveniente, contro convenuta, IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione Ampliata), ha pronunciato la seguente Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Seconda Sezione ampliata) Pirrung Tiili Meij Vilaras Forwood Il cancelliere Il presidente H. Jung J. Pirrung Indice 1 – Lingua processuale: il francese.

Amtliche Sprachfassungen

Diese Entscheidung liegt in folgenden Amtssprachen der Union vor — alle gleichermaßen verbindlich.

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