EU-Rechtsprechung · Gericht der Europäischen Union
Concorrenza - Regolamento (CEE) n. 4056/86 - Accertamenti nei locali di una società diversa da quella cui è destinata la decisione di accertamento - Art. 85, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 81, n. 1, CE) - Disciplina statale del trasporto marittimo e prassi delle autorità pubbliche - Applicabilità dell'art. 85 del Trattato - Imputabilità del comportamento costitutivo d'infrazione - Ammenda - Applicazione degli orientamenti per il calcolo delle ammende.
ECLI: ECLI:EU:T:2003:337Entscheidung vom: 11.12.2003
«Concorrenza – Regolamento (CEE) n. 4056/86 – Accertamenti nei locali di una società diversa da quella cui è destinata la decisione di accertamento – Art. 85, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 81, n. 1, CE) – Disciplina statale del trasporto marittimo e prassi delle autorità pubbliche – Applicabilità dell'art. 85 del Trattato – Imputabilità del comportamento costitutivo d'infrazione – Ammenda – Applicazione degli orientamenti per il calcolo delle ammende»
Massime della sentenza
1.. Diritto comunitario – Principi – Diritti della difesa – Rispetto nell'ambito dei procedimenti amministrativi [Regolamenti del Consiglio n. 17, art. 14, e (CEE) n. 4056/86, art. 18]
2.. Concorrenza – Procedimento amministrativo – Poteri di accertamento della Commissione – Limiti – Tutela contro gli interventi arbitrari o sproporzionati della pubblica autorità [Regolamenti del Consiglio n. 17, art. 14, e n. 4056/86, art. 18]
3.. Concorrenza – Procedimento amministrativo – Poteri di accertamento della Commissione – Portata – Accesso ai locali delle imprese – Limiti – Indicazione dell'oggetto e dello scopo dell'accertamento – Diritto di adire il giudice comunitario [Regolamenti del Consiglio n. 17, art. 14, e n. 4056/86, art. 18]
4.. Concorrenza – Procedimento amministrativo – Poteri di accertamento della Commissione – Accesso ai locali delle imprese – Impresa non contemplata nella decisione di accertamento – Presupposti per l'accesso (Regolamento del Consiglio n. 4056/86, art. 18)
5.. Concorrenza – Procedimento amministrativo – Poteri di accertamento della Commissione – Cooperazione volontaria dell'impresa – Conseguenze sulla possibilità di dimostrare un'ingerenza eccessiva della pubblica autorità (Regolamento del Consiglio n. 4056/86, art. 18)
6.. Concorrenza – Intese – Impresa – Nozione – Unità economica – Imputazione delle infrazioni [Trattato CE, art. 85, n. 1 (divenuto art. 81, n. 1, CE)]
7.. Concorrenza – Intese – Posizione dominante – Impresa – Nozione – Unità economica – Imprese che intrattengono un rapporto verticale – Criteri [Trattato CE, artt. 85 e 86 (divenuti artt. 81 CE e 82 CE)]
8.. Concorrenza – Norme comunitarie – Ambito di applicazione ratione materiae – Comportamento imposto da provvedimenti statali – Esclusione – Presupposti [Trattato CE, artt. 85 e 86 (divenuti artt. 81 CE e 82 CE)]
9.. Concorrenza – Intese – Accordi tra imprese – Nozione – Gentlemen's agreement in merito al comportamento da adottare sul mercato [Trattato CE, art. 85, n. 1 (divenuto art. 81, n. 1, CE)]
10.. Concorrenza – Intese – Partecipazione a riunioni di imprese aventi un oggetto anticoncorrenziale – Comportamento di per sé costitutivo di un'infrazione [Trattato CE, art. 85, n. 1 (divenuto art. 81, n. 1, CE)]
11.. Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri definiti negli orientamenti adottati dalla Commissione – Applicabilità alle infrazioni alle regole di concorrenza nel settore dei trasporti marittimi (Trattato CECA, art. 65, n. 5; regolamenti del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2, e n. 4056/86, art. 19, n. 2)
12.. Concorrenza – Ammende – Importo – Riduzione dell'importo dell'ammenda come corrispettivo di una cooperazione – Ricorso di annullamento – Nuova valutazione della portata della riduzione – Esclusione (Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15)
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)11 dicembre 2003 (1)
«Concorrenza – Regolamento (CEE) n. 4056/86 – Accertamenti nei locali di una società diversa da quella cui è destinata la decisione di accertamento – Art. 85, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 81, n. 1, CE) – Disciplina statale del trasporto marittimo e prassi delle autorità pubbliche – Applicabilità dell'art. 85 del Trattato – Imputabilità del comportamento costitutivo d'infrazione – Ammenda – Applicazione degli orientamenti per il calcolo delle ammende»
ricorrente,
contro
convenuta,
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quinta Sezione),
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 1° luglio 2002,
ha pronunciato la seguente
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quinta Sezione),
Cooke
García-Valdecasas
Lindh
Il cancelliere
Il presidente
H. Jung
P. Lindh
1 – Lingua processuale: il greco.
Amtliche Sprachfassungen
Diese Entscheidung liegt in folgenden Amtssprachen der Union vor — alle gleichermaßen verbindlich.