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EU-Rechtsprechung · Gericht der Europäischen Union

Concorrenza - Art. 85, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 81, n. 1, CE) - Definizione del mercato rilevante - Motivazione - Accordo per la fissazione dei prezzi - Prova della partecipazione all'accordo - Prova della dissociazione - Principio di non discriminazione - Ammende - Criteri per la determinazione.

ECLI: ECLI:EU:T:2003:335Entscheidung vom: 11.12.2003

«Concorrenza – Art. 85, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 81, n. 1, CE) – Definizione del mercato rilevante – Motivazione – Accordo per la fissazione dei prezzi – Prova della partecipazione all'accordo – Prova della dissociazione – Principio di non discriminazione – Ammende – Criteri per la determinazione» Massime della sentenza 1.. Concorrenza – Intese – Delimitazione del mercato – Oggetto – Valutazione dell'impatto dell'intesa sulla concorrenza e sugli scambi intracomunitari – Conseguenze quanto alle censure sollevate nei suoi confronti [Trattato CE, artt. 85 e 86 (divenuti artt. 81 CE e 82 CE)] 2.. Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione della Commissione – Identificazione delle infrazioni sanzionate – Priorità del dispositivo rispetto alla motivazione [Trattato CE, artt. 85 e 86 (divenuti artt. 81 CE e 82 CE)] 3.. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata (Art. 253 CE) 4.. Concorrenza – Intese – Pratica concordata – Nozione – Coordinamento e cooperazione incompatibili con l'obbligo per ogni impresa di determinare autonomamente il proprio comportamento sul mercato [Trattato CE, art. 85, n. 1 (divenuto art. 81, n. 1, CE)] 5.. Concorrenza – Intese – Partecipazione a riunioni di imprese aventi oggetto anticoncorrenziale – Circostanza che permette, in assenza di dissociazione rispetto alle decisioni adottate, di concludere per la partecipazione alla susseguente intesa [Trattato CE, art. 85, n. 1 (divenuto art. 81, n. 1, CE)] 6.. Concorrenza – Intese – Accordi tra imprese – Prova della durata dell'infrazione a carico della Commissione [Trattato CE, art. 85, n. 1 (divenuto art. 81, n. 1, CE)] 7.. Concorrenza – Ammende – Importo – Margine di discrezionalità riservato alla Commissione [Regolamento (CEE) del Consiglio n. 4056/86, art. 19, n. 2] 8.. Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Gravità delle infrazioni – Rispetto dei principi di proporzionalità e di equità (Regolamento del Consiglio n. 4056/86, art. 19, n. 2) 9.. Concorrenza – Ammende – Importo – Riduzione dell'importo dell'ammenda come corrispettivo di una cooperazione – Ricorso di annullamento – Nuova valutazione della portata della riduzione – Esclusione (Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15) SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)11 dicembre 2003 (1) «Concorrenza – Art. 85, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 81, n. 1, CE) – Definizione del mercato rilevante – Motivazione – Accordo per la fissazione dei prezzi – Prova della partecipazione all'accordo – Prova della dissociazione – Principio di non discriminazione – Ammende – Criteri per la determinazione» ricorrente, contro convenuta, IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quinta Sezione), vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 3 luglio 2002, ha pronunciato la seguente Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Quinta Sezione) Cooke García-Valdecasas Lindh Il cancelliere Il presidente H. Jung P. Lindh 1 – Lingua processuale: l'italiano.

Amtliche Sprachfassungen

Diese Entscheidung liegt in folgenden Amtssprachen der Union vor — alle gleichermaßen verbindlich.

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