EU-Rechtsprechung · Gericht der Europäischen Union
Concorrenza - Art. 85, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 81, n. 1, CE) - Definizione del mercato rilevante - Motivazione - Accordo per la fissazione dei prezzi - Prova della partecipazione all'accordo - Prova della dissociazione - Principio di non discriminazione - Ammende - Criteri per la determinazione.
ECLI: ECLI:EU:T:2003:335Entscheidung vom: 11.12.2003
«Concorrenza – Art. 85, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 81, n. 1, CE) – Definizione del mercato rilevante – Motivazione – Accordo per la fissazione dei prezzi – Prova della partecipazione all'accordo – Prova della dissociazione – Principio di non discriminazione – Ammende – Criteri per la determinazione»
Massime della sentenza
1.. Concorrenza – Intese – Delimitazione del mercato – Oggetto – Valutazione dell'impatto dell'intesa sulla concorrenza e sugli scambi intracomunitari – Conseguenze quanto alle censure sollevate nei suoi confronti [Trattato CE, artt. 85 e 86 (divenuti artt. 81 CE e 82 CE)]
2.. Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione della Commissione – Identificazione delle infrazioni sanzionate – Priorità del dispositivo rispetto alla motivazione [Trattato CE, artt. 85 e 86 (divenuti artt. 81 CE e 82 CE)]
3.. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata (Art. 253 CE)
4.. Concorrenza – Intese – Pratica concordata – Nozione – Coordinamento e cooperazione incompatibili con l'obbligo per ogni impresa di determinare autonomamente il proprio comportamento sul mercato [Trattato CE, art. 85, n. 1 (divenuto art. 81, n. 1, CE)]
5.. Concorrenza – Intese – Partecipazione a riunioni di imprese aventi oggetto anticoncorrenziale – Circostanza che permette, in assenza di dissociazione rispetto alle decisioni adottate, di concludere per la partecipazione alla susseguente intesa [Trattato CE, art. 85, n. 1 (divenuto art. 81, n. 1, CE)]
6.. Concorrenza – Intese – Accordi tra imprese – Prova della durata dell'infrazione a carico della Commissione [Trattato CE, art. 85, n. 1 (divenuto art. 81, n. 1, CE)]
7.. Concorrenza – Ammende – Importo – Margine di discrezionalità riservato alla Commissione [Regolamento (CEE) del Consiglio n. 4056/86, art. 19, n. 2]
8.. Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Gravità delle infrazioni – Rispetto dei principi di proporzionalità e di equità (Regolamento del Consiglio n. 4056/86, art. 19, n. 2)
9.. Concorrenza – Ammende – Importo – Riduzione dell'importo dell'ammenda come corrispettivo di una cooperazione – Ricorso di annullamento – Nuova valutazione della portata della riduzione – Esclusione (Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15)
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)11 dicembre 2003 (1)
«Concorrenza – Art. 85, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 81, n. 1, CE) – Definizione del mercato rilevante – Motivazione – Accordo per la fissazione dei prezzi – Prova della partecipazione all'accordo – Prova della dissociazione – Principio di non discriminazione – Ammende – Criteri per la determinazione»
ricorrente,
contro
convenuta,
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quinta Sezione),
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 3 luglio 2002,
ha pronunciato la seguente
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
Cooke
García-Valdecasas
Lindh
Il cancelliere
Il presidente
H. Jung
P. Lindh
1 – Lingua processuale: l'italiano.
Amtliche Sprachfassungen
Diese Entscheidung liegt in folgenden Amtssprachen der Union vor — alle gleichermaßen verbindlich.