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EU-Rechtsprechung · Gericht der Europäischen Union

ECLI:EU:T:2003:327

ECLI: ECLI:EU:T:2003:327Entscheidung vom: 03.12.2003

«Marchio comunitario – Regolamento (CE) n. 40/94 – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchio descrittivo – Carattere distintivo acquisito in seguito all'uso – Segno denominativo TDI – Diritto di essere sentiti – Portata dell'obbligo di motivazione – Conseguenze di una violazione dell'obbligo di motivazione» Massime della sentenza 1.. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possano servire a designare le caratteristiche di un prodotto – Segno denominativo TDI[Regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. c)] 2.. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Assenza di carattere distintivo – Eccezione – Acquisizione in seguito all'uso – Presupposti (Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 3) 3.. Marchio comunitario – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice comunitario – Legittimità della decisione di una commissione di ricorso – Contestazione mediante invocazione di fatti nuovi – Presupposti di ammissibilità (Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 63, n. 2) 4.. Marchio comunitario – Decisioni dell'Ufficio – Rispetto dei diritti della difesa – Portata del principio (Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 73) 5.. Marchio comunitario – Procedimento di ricorso – Ricorso proposto contro una decisione di un organo dell'Ufficio che statuisce in primo grado e deferito alla commissione di ricorso – Continuità funzionale tra questi due gradi – Doveri incombenti alla commissione di ricorso – Portata (Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 74, n. 2) 6.. Marchio comunitario – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice comunitario – Interesse ad agire – Motivo vertente sulla violazione delle forme sostanziali – Competenza vincolata dell'Ufficio – Carenza d'interesse (Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 63) SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)3 dicembre 2003 (1) «Marchio comunitario – Regolamento (CE) n. 40/94 – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchio descrittivo – Carattere distintivo acquisito in seguito all'uso – Segno denominativo TDI – Diritto di essere sentiti – Portata dell'obbligo di motivazione – Conseguenze di una violazione dell'obbligo di motivazione» ricorrente, contro convenuto, IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione), visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 30 gennaio 2002,visto il controricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) depositato nella cancelleria del Tribunale il 21 maggio 2002,in seguito alla trattazione orale del 13 maggio 2003, ha pronunciato la seguente Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Seconda Sezione) Forwood Pirrung Meij Il cancelliere Il presidente H. Jung J. Pirrung 1 – Lingua processuale: il tedesco.

Amtliche Sprachfassungen

Diese Entscheidung liegt in folgenden Amtssprachen der Union vor — alle gleichermaßen verbindlich.

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