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EU-Rechtsprechung · Gericht der Europäischen Union

Diritto delle istituzioni – Membro del Parlamento – Molestie psicologiche – Decisioni della presidente del Parlamento che accertano la perpetrazione di molestie psicologiche nei confronti di un assistente parlamentare accreditato e che impongono a un deputato una sanzione consistente nella perdita del diritto all’indennità di soggiorno per un periodo di dieci giorni – Diritto al contraddittorio – Diritti della difesa

ECLI: ECLI:EU:T:2025:252Entscheidung vom: 12.03.2025

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata) 12 marzo 2025 ( *1 ) «Diritto delle istituzioni – Membro del Parlamento – Molestie psicologiche – Decisioni della presidente del Parlamento che accertano la perpetrazione di molestie psicologiche nei confronti di un assistente parlamentare accreditato e che impongono a un deputato una sanzione consistente nella perdita del diritto all’indennità di soggiorno per un periodo di dieci giorni – Diritto al contraddittorio – Diritti della difesa» Nella causa T‑349/23, Monica Semedo, residente in Grevenmacher (Lussemburgo), rappresentata da T. Bontinck, A. Guillerme e L. Marchal, avvocati, ricorrente, contro Parlamento europeo, rappresentato da D. Boytha, N. Görlitz e A. Krachler, in qualità di agenti, convenuto, IL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata), composto da S. Papasavvas, presidente, R. da Silva Passos, N. Półtorak, I. Reine e T. Pynnä (relatrice), giudici, cancelliere: H. Eriksson, amministratrice vista la fase scritta del procedimento, vista la domanda di produzione di documenti rivolta dal Tribunale al Parlamento in data 11 luglio 2024 e la risposta del Parlamento depositata presso la cancelleria del Tribunale il 17 luglio 2024, in seguito all’udienza dell’8 ottobre 2024, ha pronunciato la presente Sentenza 1 Con ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la sig.ra Monica Semedo, ricorrente, chiede l’annullamento delle decisioni del Parlamento europeo del 17 aprile 2023, con le quali quest’ultimo, in primo luogo, ha stabilito che determinati comportamenti addebitati alla stessa, individualmente e nel loro complesso, costituivano molestie psicologiche ai sensi dell’articolo 12 bis, paragrafo 3, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo, rispettivamente: la «prima decisione impugnata» e lo «Statuto») e, in secondo luogo, le ha imposto una sanzione consistente nella perdita del diritto all’indennità di soggiorno per un periodo di dieci giorni (in prosieguo: la «seconda decisione impugnata» e, congiuntamente alla «prima decisione impugnata», le «decisioni impugnate»). Fatti 2 Il 4 marzo 2022, il Comitato consultivo competente per le denunce di molestie morali riguardanti i deputati al Parlamento (in prosieguo: il «comitato») ha informato la ricorrente, ex membro del Parlamento, dell’apertura di un’indagine nei suoi confronti a seguito della presentazione di una denuncia da parte del suo ex assistente parlamentare accreditato (in prosieguo: il «denunciante») e le ha trasmesso una sintesi delle accuse formulate dal denunciante nonché le prove non riservate prodotte da quest’ultimo. Il comitato l’ha invitata a presentare le sue osservazioni scritte su tali accuse entro il 17 marzo 2022 e l’ha informata che l’avrebbe convocata per ascoltarla in occasione di una successiva riunione, probabilmente il 26 aprile 2022. 3 Il 17 marzo 2022, la ricorrente ha presentato al comitato osservazioni scritte sulle accuse del denunciante. 4 Con messaggio di posta elettronica del 7 aprile 2022, il comitato ha convocato la ricorrente per ascoltarla il 26 aprile 2022. Esso ha precisato che le riunioni del comitato si tenevano a porte chiuse e rientravano nell’ambito di un procedimento amministrativo interno, e non nell’ambito di un procedimento giudiziario, ragion per cui gli avvocati non erano ammessi alle audizioni. 5 Il 12 aprile 2022, gli avvocati della ricorrente hanno indirizzato al comitato una lettera sostenendo che, ai sensi dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») e della giurisprudenza della Corte relativa ai diritti della difesa in qualsiasi procedimento che possa sfociare in una decisione che arreca pregiudizio, non poteva esserle rifiutata l’assistenza di un avvocato e che essi l’avrebbero assistita in occasione dell’audizione del 26 aprile 2022. 6 Con lettera del 21 aprile 2022, la presidente del comitato ha respinto la richiesta degli avvocati della ricorrente di assistere all’audizione del 26 aprile 2022. 7 Con lettera del 22 aprile 2022, uno degli avvocati della ricorrente ha comunicato al comitato che quest’ultima non si sarebbe presentata all’audizione del 26 aprile 2022, né ad altre convocazioni fintanto che non potesse essere assistita da un avvocato. 8 Il 26 aprile 2022, il denunciante è stato ascoltato dal comitato. 9 Il 28 aprile 2022, la presidente del comitato ha indirizzato una lettera agli avvocati della ricorrente, invitando nuovamente la medesima a essere ascoltata in data 31 maggio 2022. 10 Con lettera del 4 maggio 2022, uno degli avvocati della ricorrente ha comunicato che quest’ultima e lui stesso erano disponibili per l’audizione del 31 maggio 2022, ma che la ricorrente non avrebbe partecipato senza il proprio avvocato. 11 Il 15 novembre 2022, il comitato ha adottato la relazione sulla denuncia e le proprie raccomandazioni (in prosieguo: la «relazione del comitato») e le ha trasmesse alla presidente del Parlamento. Il comitato ha concluso che i fatti lamentati dal denunciante costituivano molestie psicologiche, ai sensi dell’articolo 12 bis, paragrafo 3, dello Statuto. Esso ha raccomandato, conformemente all’articolo 176 del regolamento interno del Parlamento (in prosieguo: il «regolamento interno»), di infliggere alla ricorrente una sanzione consistente nella perdita del diritto all’indennità di soggiorno per un periodo di venti giorni. 12 Il 19 dicembre 2022, la presidente del Parlamento ha comunicato alla ricorrente una versione anonimizzata della relazione del comitato, invitandola a presentare le sue osservazioni scritte su tale relazione entro il 6 gennaio 2023, conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, della decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo del 2 luglio 2018 relativa al funzionamento del comitato e alle procedure per il trattamento dei reclami (in prosieguo: la «decisione dell’Ufficio di presidenza») e all’articolo 176, paragrafo 2, del regolamento interno. 13 Il 16 gennaio 2023, gli avvocati della ricorrente hanno presentato osservazioni scritte sulla relazione del comitato, che sono state trasmesse a quest’ultimo dalla presidente del Parlamento affinché le esaminasse. In tali osservazioni, la ricorrente chiedeva in particolare che le fosse comunicato l’intero fascicolo del comitato, comprese le diverse testimonianze che non potevano essere anonimizzate. 14 Il 9 marzo 2023, il comitato ha informato la presidente del Parlamento che le osservazioni scritte della ricorrente del 16 gennaio 2023 non mettevano in discussione le conclusioni della sua relazione. 15 Il 17 aprile 2023, la presidente del Parlamento ha adottato le decisioni impugnate. Conclusioni delle parti 16 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia: – annullare le decisioni impugnate; – condannare il Parlamento alle spese. 17 Il Parlamento chiede che il Tribunale voglia: – respingere il ricorso in quanto irricevibile nella parte diretta contro la seconda decisione impugnata e in quanto infondato nella parte diretta contro la prima decisione impugnata; – condannare la ricorrente alle spese. In diritto Sulla ricevibilità delle conclusioni contro la seconda decisione impugnata 18 Il Parlamento rileva che i due motivi dedotti nel ricorso riguardano solo la prima decisione impugnata. Esso sostiene che, in assenza di argomenti relativi alla seconda decisione impugnata, il ricorso è irricevibile nella parte in cui è diretto contro tale decisione, a norma dell’articolo 21, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, applicabile al Tribunale in forza dell’articolo 53 di detto Statuto, e dell’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale. 19 La ricorrente contesta tale argomento. 20 A tale riguardo, si deve constatare che, nella seconda decisione impugnata, la presidente del Parlamento, sulla base della prima decisione impugnata, con la quale ella aveva stabilito che il comportamento lamentato dal denunciante costituiva molestie psicologiche da parte della ricorrente, ha deciso di infliggere a quest’ultima una sanzione. 21 Come sostiene giustamente la ricorrente, la legittimità della seconda decisione impugnata dipende quindi da quella della prima decisione impugnata. Infatti, l’annullamento, da parte del Tribunale, della prima decisione impugnata comporterebbe anche l’annullamento della seconda decisione impugnata, indipendentemente dall’assenza di argomenti sollevati dalla ricorrente con specifico riferimento a tale decisione. In ogni caso, il ricorso può essere inteso nel senso che gli argomenti in esso presentati riguardano la legittimità di entrambe le decisioni impugnate. 22 Ne consegue che occorre respingere l’eccezione di irricevibilità sollevata dal Parlamento, secondo la quale il ricorso è irricevibile nella parte in cui è diretto contro la seconda decisione impugnata. Nel merito 23 A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce due motivi. Il primo motivo verte sulla violazione del diritto al contraddittorio e dei diritti della difesa. Il secondo motivo verte su un errore manifesto di valutazione nella qualificazione dei comportamenti che costituiscono molestie psicologiche. 24 Nell’ambito del primo motivo di ricorso, la ricorrente contesta al Parlamento di non averla ascoltata oralmente e di averle rifiutato l’assistenza di un avvocato, prima dinanzi al comitato (prima parte del motivo), poi dinanzi alla presidente del Parlamento (seconda parte del motivo). 25 Il Tribunale reputa opportuno esaminare anzitutto la seconda parte di tale motivo. 26 La seconda parte del primo motivo di ricorso è costituita da tre censure. Con la prima censura, la ricorrente contesta al Parlamento di non averla ascoltata oralmente dinanzi alla presidente del Parlamento, in violazione dell’articolo 11, paragrafo 2, della decisione dell’Ufficio di presidenza e dell’articolo 48 della Carta. Con la seconda censura, la ricorrente lamenta che il Parlamento le ha rifiutato l’assistenza di un avvocato dinanzi alla presidente del Parlamento, in violazione dell’articolo 48 della Carta, della giurisprudenza relativa ai procedimenti disciplinari e delle disposizioni generali di esecuzione delle altre istituzioni. Infine, con la terza censura, la ricorrente contesta al Parlamento di aver anonimizzato gli allegati in modo da rendere impossibile la sua difesa. La ricorrente aggiunge che, in assenza di tali violazioni, sia la relazione del comitato, sia le decisioni impugnate avrebbero potuto essere diverse. 27 Il Parlamento contesta gli argomenti della ricorrente. Esso sostiene, in primo luogo, che l’articolo 11, paragrafo 2, della decisione dell’Ufficio di presidenza lascia aperta la questione se l’audizione del deputato interessato da parte del presidente del Parlamento debba avvenire mediante procedura orale o scritta e che l’articolo 176, paragrafo 2, del regolamento interno, che disciplina le modalità di audizione dinanzi al presidente del Parlamento, non prevede l’obbligo di effettuare un’audizione personale del deputato, in secondo luogo, che la ricorrente ha potuto presentare le sue osservazioni scritte assistita dal suo avvocato il 16 gennaio 2023, prima che fossero adottate le decisioni impugnate che le arrecano pregiudizio e, in terzo luogo, che la ricorrente disponeva degli elementi di prova scritti pertinenti e delle prove orali, in quanto la relazione del comitato riportava il contenuto sostanziale delle parti pertinenti delle testimonianze raccolte. 28 Il Tribunale ritiene utile iniziare con l’esame della terza censura. 29 La ricorrente sostiene che l’anonimizzazione degli allegati della relazione del comitato ha reso impossibile la sua difesa. Da un lato, la relazione del comitato e la prima decisione impugnata, così come le sono state comunicate, farebbero riferimento a due testimonianze il cui contenuto verrebbe ripreso solo in parte nella relazione del comitato. Dall’altro lato, esse non conterrebbero gli elementi di prova scritti presi in considerazione al fine di qualificare le molestie. Sull’accesso della ricorrente alle testimonianze 30 Per quanto riguarda l’accesso alle testimonianze, occorre rilevare che, secondo la giurisprudenza, in un procedimento volto a dimostrare l’esistenza di molestie, il principio generale del rispetto dei diritti della difesa implica che, nel rispetto di eventuali esigenze di riservatezza, alla persona chiamata in causa, prima dell’adozione della decisione per essa lesiva, siano comunicati tutti gli elementi del fascicolo, a carico e a discarico, riguardanti dette molestie e che sia ascoltata sugli stessi (sentenza del 3 febbraio 2021, Moi/Parlamento, T‑17/19, EU:T:2021:51, punto 103). 31 Risulta altresì dalla giurisprudenza che, per poter presentare utilmente le proprie osservazioni, la persona accusata di molestie ha il diritto di farsi comunicare, quanto meno, una sintesi delle dichiarazioni delle diverse persone consultate nel corso del procedimento di indagine, in quanto tali dichiarazioni sono state utilizzate dal comitato nella sua relazione per formulare raccomandazioni alla presidente del Parlamento, e la comunicazione di tale sintesi deve essere effettuata, se del caso, nel rispetto del principio di riservatezza (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 1o settembre 2021, KN/CESE, T‑377/20, EU:T:2021:528, punto 113 e giurisprudenza citata). 32 Al fine di garantire la riservatezza delle testimonianze e gli obiettivi da essa tutelati, assicurandosi al contempo che l’interessato sia ascoltato utilmente prima che venga adottata una decisione che gli arreca pregiudizio, si può ricorrere a determinate tecniche quali l’anonimizzazione, la divulgazione della sostanza delle testimonianze sotto forma di sintesi o ancora la schermatura di talune parti del contenuto delle testimonianze (v., in tal senso, sentenze del 4 aprile 2019, OZ/BEI, C‑558/17 P, EU:C:2019:289, punto 59, e del 25 giugno 2020, HF/Parlamento, C‑570/18 P, EU:C:2020:490, punto 66). 33 Nel caso di specie, risulta dal fascicolo che, nel corso del procedimento che ha portato all’adozione delle decisioni impugnate, la ricorrente non ha avuto accesso né alle dichiarazioni rese dai due testimoni dinanzi al comitato, né alla sintesi delle audizioni di questi due testimoni contenuta nell’allegato II della relazione del comitato, ancorché dette dichiarazioni siano state utilizzate dal comitato in tale relazione per formulare raccomandazioni alla presidente del Parlamento, alla luce delle quali quest’ultima ha adottato le decisioni impugnate. In effetti, il contenuto dell’allegato II della relazione del comitato, comprendente una sintesi delle audizioni dei due testimoni, è stato completamente omesso. 34 A tale proposito, il Parlamento rileva che la versione non riservata della relazione del comitato include una sintesi da cui risulta il contenuto sostanziale delle testimonianze raccolte dal comitato nel corso dell’indagine, cosicché la ricorrente è stata privata unicamente degli elementi che consentono di identificare i testimoni sentiti. 35 Alla luce dell’argomento riportato al precedente punto 34, occorre esaminare se la versione non riservata della relazione del comitato contenga una sintesi delle testimonianze raccolte da detto comitato nel corso dell’indagine, prima di stabilire, eventualmente, se detta sintesi rifletta il contenuto sostanziale di tali testimonianze (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 1o settembre 2021, KN/CESE, T‑377/20, EU:T:2021:528, punto 121). 36 In primo luogo, per quanto riguarda la presenza, nella versione non riservata della relazione del comitato, di una sintesi delle dichiarazioni dei testimoni sentiti, occorre osservare che, nella sua lettera del 19 dicembre 2022 indirizzata alla ricorrente, la presidente del Parlamento ha indicato che la stessa «[avrebbe trovato] una versione anonimizzata della relazione di tale comitato in allegato a detta lettera, contenente un riferimento alle testimonianze raccolte e prese in considerazione dal medesimo, ai punti 5.1.3, 5.2.2, 5.2.3 e 5.2.4 della relazione». 37 In tal senso, il punto 5.1.3 della relazione del comitato, relativo ai testimoni, precisa quanto segue: «I due testimoni sentiti dal comitato sono stati considerati attendibili e non sono risultate rilevanti discordanze fattuali tra le loro testimonianze; è emersa soltanto una differenza di percezione della condotta della deputata e delle situazioni conflittuali di cui trattasi. Per valutare le testimonianze dei due soggetti, il comitato ha tenuto conto della loro rispettiva situazione professionale. Tuttavia, per diversi elementi, le testimonianze dei due soggetti hanno confermato le accuse del denunciante». 38 Al punto 5.2.2 della relazione del comitato, riguardante l’accusa relativa alla creazione di un ambiente di lavoro stressante, si legge quanto segue: «(...) Risulta da elementi di prova orali attendibili forniti dai testimoni che numerose riunioni non erano ben organizzate e che [riservato] non era preparata per dette riunioni, in particolare con riferimento alle note informative elaborate dagli APA. [riservato] ha affermato di aver ricevuto altri messaggi dalla deputata la sera tardi e il mattino presto. (…) Altri elementi di prova orali (confermati da uno dei testimoni) avevano per oggetto situazioni in cui [riservato] ha chiesto a [riservato] di preparare note informative su emendamenti di compromesso non ancora pubblicati e sulle conclusioni di una seduta del Consiglio europeo non ancora terminata. (…) Secondo i due testimoni, l’organizzazione del lavoro di gruppo per [riservato] poneva problemi. [riservato] ha spiegato che le riunioni di gruppo erano fonte costante di tensioni e di ansia, che erano caotiche e frammentarie, e che la deputata fissava scadenze brevi e si mostrava scortese. [riservato] ha affermato che il precedente procedimento per molestie creava tensioni, ma che venivano compiuti sforzi costanti per instaurare buone pratiche di lavoro all’interno dell’ufficio. (…) Secondo gli elementi di prova disponibili, tra cui la testimonianza orale di uno dei testimoni, la deputata non ha ben accolto [riservato] alla formazione, mentre la finalità perseguita da quest’ultima era proprio quella di porre rimedio al problema del rapporto professionale tra l’assistente e la deputata. (…)». 39 Il punto 5.2.3 della relazione del comitato, riguardante l’accusa relativa alle reazioni aggressive, riporta quanto segue: «(…) Emerge tuttavia da elementi di prova orali che i testimoni hanno confermato, con sfumature diverse, che la deputata si rivolgeva in modo inappropriato al suo personale, in particolare quando era sotto pressione. I testimoni hanno confermato le affermazioni secondo cui [riservato] ha ignorato e ha reagito in modo aggressivo alla spiegazione fornita dal denunciante in merito al titolo corretto di una proposta di direttiva (sul salario minimo). Uno dei testimoni ha altresì confermato che la deputata ha urlato al telefono contro il denunciante in seguito a un errore di voto e ha menzionato un altro episodio simile al quale il testimone non ha assistito, ma di cui è stato informato. Gli elementi di prova sia scritti sia orali riguardano una situazione che si è verificata nella giornata del 5 luglio 2021, quando [riservato] si stava recando in auto a Strasburgo, accompagnato dalla moglie, ed è stato costretto a partecipare a una riunione di gruppo via Zoom. Nel corso di tale riunione, come ha confermato uno dei testimoni, la deputata ha urlato contro un altro APA, mettendo [riservato] in una situazione di grande stress, al punto che egli ha imboccato un’uscita sbagliata per evitare un incidente. Il comitato ha ritenuto che gli elementi di prova orali fossero sufficienti a dimostrare che [riservato] ha manifestato aggressività nei confronti del denunciante, in particolare accusandolo di non informarla sufficientemente e in tempo utile, reagendo in modo aggressivo alle spiegazioni fornitele dal medesimo e deplorando i suoi errori urlandogli contro e facendo commenti scortesi»[.] 40 Il punto 5.2.4 della relazione del comitato, riguardante l’accusa relativa all’atteggiamento sprezzante nei confronti della vita personale e del benessere del denunciante, riporta quanto segue: «(…) Per quanto riguarda il periodo di congedo preso da [riservato] per motivi personali, gli elementi di prova scritti (suffragati dalle testimonianze orali dei testimoni) indicano che egli era certo di fornire, per quanto a lui noto, le informazioni appropriate, anche se non con largo anticipo (...). (...) Uno dei testimoni ha riferito che [riservato] si è mostrata “irritabile” durante la riunione quando il denunciante ha annunciato la sua intenzione di prendere un congedo in occasione del suo matrimonio, e che ha chiesto a [riservato] di contattare [riservato] durante il suo congedo per verificare se stesse effettivamente lavorando, come promesso[.] (…)». 41 A tal riguardo, occorre osservare che, nella versione non riservata della relazione del comitato, quest’ultimo ha indicato di aver raccolto le testimonianze di due testimoni, senza precisarne l’identità né la funzione. Tale relazione menziona peraltro le prove orali di cui il comitato ha tenuto conto al momento della presentazione e della valutazione di ciascuno dei fatti addebitati a titolo di molestie. 42 Più precisamente, per ciascuno dei comportamenti addebitati alla ricorrente, la relazione contiene rinvii alle dichiarazioni orali prese in considerazione. La relazione precisa inoltre, per ciascuno dei comportamenti di cui trattasi, se è suffragato solo da prove scritte, solo da prove orali o da entrambi i tipi di prove (pagine 9, 11 e 12 della relazione del comitato). 43 Da quanto precede risulta che la versione non riservata della relazione del comitato contiene una sintesi delle dichiarazioni dei testimoni. 44 In secondo luogo, al fine di verificare se il Parlamento abbia rispettato i diritti della difesa della ricorrente, occorre assicurarsi che la sintesi delle dichiarazioni dei testimoni rifletta il contenuto sostanziale delle testimonianze, conformemente alla giurisprudenza citata al precedente punto 35. 45 A tal fine, tramite un mezzo istruttorio, il Tribunale ha chiesto al Parlamento di produrre la versione riservata dell’allegato II della relazione del comitato, assicurando la riservatezza di tale documento nei confronti della ricorrente. 46 In primo luogo, è giocoforza constatare che esistono differenze di percezione tra le due testimonianze orali raccolte. Tali differenze riguardano in particolare le relazioni che la ricorrente intratteneva con gli assistenti parlamentari accreditati al di fuori dell’ambito professionale e la responsabilità del denunciante rispetto al deterioramento dei suoi rapporti con la ricorrente. Orbene, tali differenze di percezione non emergono dalla sintesi delle testimonianze contenute nella relazione del comitato. 47 In secondo luogo, vi è una discordanza tra la sintesi delle testimonianze riportata nella relazione del comitato e il contenuto dell’allegato II di detta relazione. In tal senso, numerosi elementi presentati nella relazione del comitato come emergenti da testimonianze, quali, segnatamente, la mancanza di preparazione della ricorrente alle riunioni di gruppo e il carattere caotico e confusionario di queste ultime, l’invio di messaggi il mattino presto (v. il precedente punto 38), la scortesia e le urla (v. il precedente punto 39), nonché la richiesta di verificare che il denunciante lavorasse durante il suo congedo (v. il precedente punto 40), non sono in alcun modo menzionati nell’allegato II della relazione del comitato. 48 In tali circostanze, si deve constatare che la relazione del comitato non riflette il contenuto sostanziale delle testimonianze raccolte, ai sensi della giurisprudenza citata al precedente punto 35, poiché, da un lato, le differenze di percezione dei testimoni non risultano da tale relazione e, dall’altro, si riscontrano divergenze tra detto documento e la sintesi contenuta nell’allegato II dello stesso. 49 Pertanto, in applicazione della giurisprudenza citata ai precedenti punti 30 e 31, occorre concludere che i diritti della difesa della ricorrente non sono stati rispettati. Sull’accesso della ricorrente alle prove scritte 50 Per quanto riguarda il suo accesso alle prove scritte, la ricorrente sostiene che la relazione del comitato e la prima decisione impugnata, così come le sono state comunicate, non contenevano gli elementi di prova scritti presi in considerazione per qualificare le molestie. 51 Nel caso di specie, dalla relazione del comitato e dalla prima decisione impugnata risulta che sono stati presi in considerazione, a sostegno dell’accusa relativa alla creazione di un ambiente di lavoro stressante, tre messaggi inviati dalla ricorrente al di fuori dell’orario di lavoro, rispettivamente il 20 ottobre 2020, il 4 e il 6 ottobre 2021, e cinque richieste a breve scadenza o che risultavano ardue per il denunciante, rispettivamente, del 20 ottobre 2020, del 31 agosto, del 22 settembre, del 18 ottobre 2021 e del mese di settembre 2021. 52 Orbene, tra gli elementi di prova scritti menzionati al precedente punto 51, solo il messaggio di posta elettronica del 4 ottobre 2021 e lo scambio di messaggi sull’applicazione WhatsApp del settembre 2021 sono stati inviati alla ricorrente dal comitato in allegato alla lettera di quest’ultimo del 4 marzo 2022, che informava la ricorrente dell’apertura di un’indagine nei suoi confronti. Per contro, gli altri elementi di prova scritti non figurano né tra gli allegati della lettera del comitato indirizzata alla ricorrente il 4 marzo 2022, né tra quelli della relazione del comitato, trasmessa alla ricorrente dalla presidente del Parlamento in data 19 dicembre 2022 (v. i precedenti punti 2 e 12). Tali elementi sono stati invece forniti dal Parlamento in occasione del procedimento dinanzi al Tribunale, in allegato al controricorso. 53 Ne consegue che non tutti gli elementi di prova scritti presi in considerazione per qualificare le molestie sono stati comunicati alla ricorrente nella fase del procedimento amministrativo. 54 Il Parlamento sostiene che tutti gli elementi di prova scritti erano individuati nella relazione del comitato in base alla data, al mezzo di comunicazione e al loro contenuto, sebbene la ricorrente, essendone l’autrice, potesse facilmente consultarli e, pertanto, esprimere le sue osservazioni in merito. A tale proposito, la ricorrente non ha contestato che ella disponeva degli scambi di messaggi di cui trattasi. 55 Tuttavia, per poter garantire la propria difesa, la persona chiamata in causa deve avere la possibilità di conoscere con precisione gli elementi del fascicolo sui quali sono stati fondati gli addebiti mossi nei suoi confronti nelle decisioni che la riguardano (sentenza del 3 febbraio 2021, Moi/Parlamento, T‑17/19, EU:T:2021:51, punto 110). 56 Nel caso di specie, poiché risulta dal fascicolo che non tutti gli elementi di prova scritti sono stati forniti alla ricorrente dal comitato o dalla presidente del Parlamento nel corso del procedimento amministrativo, si deve constatare, conformemente alla giurisprudenza citata al precedente punto 55, che i diritti della difesa della ricorrente non sono stati rispettati. Sulle conseguenze della violazione del principio del rispetto dei diritti della difesa 57 Secondo la giurisprudenza, una violazione dei diritti della difesa giustifica l’annullamento di una decisione adottata al termine di un procedimento solo nel caso in cui, in assenza di tale irregolarità, detto procedimento avrebbe potuto avere un esito diverso (sentenza del 4 aprile 2019, OZ/BEI, C‑558/17 P, EU:C:2019:289, punto 76). 58 Emerge inoltre dalla giurisprudenza che la condizione sopra menzionata al punto 57 è soddisfatta qualora, non avendo avuto accesso ai documenti che dovevano esserle comunicati in applicazione del rispetto dovuto ai diritti della difesa, una ricorrente non abbia potuto far valere utilmente le proprie osservazioni e sia stata così privata di una possibilità, anche minima, di garantire meglio la propria difesa (v. sentenza del 3 febbraio 2021, Moi/Parlamento, T‑17/19, EU:T:2021:51, punto 116 e giurisprudenza citata). 59 In un caso del genere, la mancata comunicazione degli elementi del fascicolo sui quali l’amministrazione si è fondata incide, infatti, inevitabilmente, alla luce della tutela dovuta ai diritti della difesa, sulla regolarità degli atti adottati al termine di un procedimento che possa recare pregiudizio alla ricorrente (v. sentenza del 3 febbraio 2021, Moi/Parlamento, T‑17/19, EU:T:2021:51, punto 117 e giurisprudenza citata). 60 Nel caso di specie, risulta dal fascicolo che, durante il procedimento a suo carico, la ricorrente non ha avuto accesso né a una sintesi che riflettesse il contenuto sostanziale delle testimonianze raccolte dal comitato, né agli elementi del fascicolo su cui sono stati fondati gli addebiti mossi nei suoi confronti, in particolare i messaggi di posta elettronica o gli altri messaggi sui quali erano fondate le accuse, mentre tali informazioni sono state prese in considerazione per accertare le molestie e imporre la sanzione. 61 In tali circostanze, si deve ritenere, sul fondamento della giurisprudenza richiamata ai precedenti punti da 57 a 59, che la ricorrente sia stata privata, nel caso di specie, di una possibilità di garantire meglio la propria difesa e che tale violazione abbia inciso, inevitabilmente, sul contenuto delle decisioni impugnate. 62 Pertanto le decisioni impugnate devono essere annullate per violazione dei diritti della difesa della ricorrente, senza che occorra esaminare le altre censure del primo motivo di ricorso né il secondo motivo. Sulle spese 63 Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente ne ha fatto domanda, il Parlamento, rimasto soccombente, deve essere condannato alle spese. Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata) dichiara e statuisce: 1) Le decisioni della presidente del Parlamento europeo del 17 aprile 2023, con le quali la stessa, in primo luogo, ha stabilito che taluni comportamenti addebitati alla sig.ra Monica Semedo costituivano molestie psicologiche e, in secondo luogo, ha imposto a quest’ultima una sanzione consistente nella perdita del diritto all’indennità di soggiorno per un periodo di dieci giorni, sono annullate. 2) Il Parlamento è condannato alle spese. Papasavvas da Silva Passos Półtorak Reine Pynnä Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 12 marzo 2025. Firme ( *1 ) Lingua processuale: il francese.

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