EU-Rechtsprechung · Gericht der Europäischen Union
Funzione pubblica – Agenti contrattuali – Contratto a tempo indeterminato – Risoluzione del contratto – Articolo 47, lettera c), i), del RAA – Insufficienza professionale – Condotta nel servizio e atteggiamento verso il lavoro non compatibili con l’interesse del servizio – Obbligo di motivazione – Diritto di essere ascoltato – Diritto al congedo parentale – Articolo 42 bis dello Statuto – Applicazione ai funzionari e agli agenti dell’Unione delle prescrizioni minime delle direttive 2010/18/UE e 2002/14/CE – Articoli 27, 30 e 33 della Carta dei diritti fondamentali – Diritto all’informazione e alla consultazione dei lavoratori – Articolo 24 ter dello Statuto – Errore manifesto di valutazione – Tutela in caso di licenziamento ingiustificato – Contestazione in via incidentale di atti definitivi – Irricevibilità – Principio di proporzionalità – Sviamento di potere – Responsabilità
ECLI: ECLI:EU:T:2023:351Entscheidung vom: 21.06.2023
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Settima Sezione ampliata)
21 giugno 2023 ( *1 )
«Funzione pubblica – Agenti contrattuali – Contratto a tempo indeterminato – Risoluzione del contratto – Articolo 47, lettera c), i), del RAA – Insufficienza professionale – Condotta nel servizio e atteggiamento verso il lavoro non compatibili con l’interesse del servizio – Obbligo di motivazione – Diritto di essere ascoltato – Diritto al congedo parentale – Articolo 42 bis dello Statuto – Applicazione ai funzionari e agli agenti dell’Unione delle prescrizioni minime delle direttive 2010/18/UE e 2002/14/CE – Articoli 27, 30 e 33 della Carta dei diritti fondamentali – Diritto all’informazione e alla consultazione dei lavoratori – Articolo 24 ter dello Statuto – Errore manifesto di valutazione – Tutela in caso di licenziamento ingiustificato – Contestazione in via incidentale di atti definitivi – Irricevibilità – Principio di proporzionalità – Sviamento di potere – Responsabilità»
Nella causa T‑571/17 RENV,
UG, rappresentata da M. Richard, avvocato,
ricorrente,
contro
Commissione europea, rappresentata da L. Radu Bouyon, in qualità di agente,
convenuta,
IL TRIBUNALE (Settima Sezione ampliata),
composto, al momento della deliberazione, da R. da Silva Passos, presidente, V. Valančius, I. Reine, L. Truchot (relatore) e M. Sampol Pucurull, giudici,
cancelliere: L. Ramette, amministratore
vista la sentenza del 25 novembre 2021, Commissione/UG (C‑249/20 P, non pubblicata, EU:C:2021:964),
in seguito all’udienza del 27 ottobre 2022,
ha pronunciato la seguente
Sentenza ( 1 )
1
Con il suo ricorso fondato sull’articolo 270 TFUE, la ricorrente, UG, chiede in sostanza, da un lato, l’annullamento della decisione del 17 ottobre 2016 con cui la Commissione europea ha risolto il suo contratto di agente contrattuale (in prosieguo: la «decisione impugnata») e, dall’altro, il risarcimento dei danni materiali e morali che ella afferma di avere subito a causa di tale decisione.
[omissis]
II. Conclusioni delle parti dopo il rinvio
20
La ricorrente chiede, in sostanza, che il Tribunale voglia:
–
annullare la decisione di rigetto del reclamo nonché tutte le decisioni che ne costituiscono il fondamento e ricollocarla nella situazione anteriore alla procedura di licenziamento avviata con la lettera dell’8 settembre 2016;
–
ordinare la sua reintegrazione e il pagamento degli stipendi dovuti;
–
annullare le trattenute sullo stipendio applicate dalla Commissione a partire dall’agosto 2016;
–
condannare la Commissione a rimborsarle un’eccedenza di EUR 6818,81, oltre agli interessi di mora a decorrere dalle date nelle quali sono state applicate le trattenute sullo stipendio;
–
dichiarare non dovute le ulteriori somme reclamate dalla Commissione;
–
annullare le decisioni della Commissione di considerare ingiustificate le sue assenze del 30 e del 31 maggio 2016;
–
condannare la Commissione a pagare un risarcimento di EUR 40000, unitamente agli interessi di mora, per il danno morale maggiore dovuto ai trattamenti degradanti e discriminatori inflitti a causa della sua attività sindacale e dell’esercizio del suo congedo parentale;
–
condannare la Commissione alle spese.
21
La Commissione chiede che il Tribunale voglia:
–
respingere il ricorso;
–
condannare la ricorrente alle spese.
III. In diritto
A. Sulla portata della controversia dopo il rinvio
22
Nelle sue osservazioni depositate dopo la pronuncia della sentenza su impugnazione, la ricorrente ha reiterato tutte le domande che figuravano nel ricorso, comprese le conclusioni dirette al risarcimento dei danni materiali e morali che asserisce di aver subito, nonché quelle dirette alla restituzione delle somme che ella considera trattenute illegittimamente sul suo stipendio dalla Commissione.
23
La Commissione sostiene al contrario che, con la sentenza iniziale, il Tribunale ha statuito in modo definitivo su alcune conclusioni presentate della ricorrente.
24
A tale proposito, si deve rammentare che, secondo l’articolo 61, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, in caso di rinvio, il Tribunale è vincolato dalla decisione emessa dalla Corte sui punti di diritto (v. sentenza del 1o ottobre 2020, CC/Parlamento, C‑612/19 P, non pubblicata, EU:C:2020:776, punto 24 e giurisprudenza ivi citata).
25
Pertanto, a seguito dell’annullamento di una decisione del Tribunale da parte della Corte e del rinvio della causa dinanzi al Tribunale, quest’ultimo è investito della causa con la sentenza della Corte, ai sensi dell’articolo 215 del regolamento di procedura del Tribunale, e deve pronunciarsi su tutte le conclusioni presentate dal ricorrente, ad esclusione di quelle alle quali rispondono gli elementi del dispositivo della decisione iniziale del Tribunale che non sono stati annullati dalla Corte e dei motivi che costituiscono il necessario fondamento di detti elementi, essendo questi ultimi passati in giudicato (v., in tal senso, sentenza del 15 dicembre 2021, Repubblica ceca/Commissione, T‑627/16 RENV, non pubblicata, EU:T:2021:894, punto 105 e giurisprudenza ivi citata).
26
Nel caso di specie, come si è ricordato al punto 19 supra, con la sentenza su impugnazione, la Corte ha parzialmente annullato la sentenza iniziale, per la parte in cui essa, sotto un primo profilo, ha annullato la decisione impugnata (sentenza su impugnazione, punti da 20 a 44), sotto un secondo profilo, ha accertato che la Commissione aveva commesso un illecito tale da far sorgere la sua responsabilità e ha invitato le parti a cercare un accordo per fissare un’equa compensazione pecuniaria del danno materiale (sentenza su impugnazione, punto 45) e, sotto un terzo profilo, ha respinto in quanto irricevibile il capo delle conclusioni della ricorrente relativo al danno morale (sentenza su impugnazione, punti da 55 a 62).
27
Di conseguenza, ad eccezione dei motivi della sentenza iniziale di cui la Corte ha accertato l’illegittimità, come indicato al punto 26 supra, e che riguardano le conclusioni della ricorrente dirette all’annullamento della decisione impugnata e al risarcimento dei danni materiali e morali che essa asserisce di aver subito a causa di tale decisione, detta sentenza è passata in giudicato.
28
Pertanto, il Tribunale ha statuito in modo definitivo, in primo luogo, sulle conclusioni della ricorrente dirette all’annullamento della lettera dell’8 settembre 2016, del rapporto informativo 2015, delle trattenute sullo stipendio e delle decisioni con le quali la Commissione ha considerato le assenze dal lavoro della ricorrente del 30 e 31 maggio 2016 come assenze ingiustificate, in secondo luogo, sulle conclusioni dirette ad ottenere la reintegrazione della ricorrente e la sua ricollocazione nella situazione anteriore alla procedura avviata con la lettera dell’8 settembre 2016 e, in ultimo luogo, sulle conclusioni dirette alla condanna della Commissione al rimborso di un’eccedenza e a che il Tribunale dichiari che gli ulteriori importi reclamati dalla Commissione non erano dovuti.
29
In tali circostanze, occorre che il Tribunale, nell’ambito del presente grado di giudizio, esamini esclusivamente le conclusioni della ricorrente dirette, da un lato, all’annullamento della decisione impugnata e, dall’altro, al risarcimento dei danni materiali e morali che la ricorrente afferma di avere subito a causa di detta decisione.
30
Ne consegue che la domanda della ricorrente volta a reiterare, nell’ambito del presente grado di giudizio, tutte le conclusioni ricordate al punto 20 supra deve essere respinta in quanto irricevibile.
B. Sulle conclusioni dirette all’annullamento della decisione impugnata
31
In limine, si deve ricordare che dal ricorso risulta che, sebbene il primo capo delle conclusioni sia formalmente diretto ad ottenere l’annullamento della decisione di rigetto del reclamo, esso deve essere considerato volto, in realtà, ad ottenere l’annullamento della decisione impugnata.
32
A sostegno di tali conclusioni, la ricorrente deduce, in sostanza, sette motivi, vertenti, il primo, su un difetto di motivazione, il secondo, sulla violazione dell’articolo 51 dello Statuto e del diritto di essere ascoltato, il terzo, su errori di diritto in relazione al diritto al congedo parentale e al diritto all’informazione e alla consultazione dei lavoratori, il quarto, su vari errori manifesti di valutazione ed errori di fatto, il quinto, sulla violazione del principio di proporzionalità, il sesto, sulla violazione del procedimento disciplinare previsto dall’allegato IX dello Statuto e, il settimo, su uno sviamento di potere.
1. Sul primo motivo, vertente su un difetto di motivazione
33
La ricorrente sostiene che i motivi addotti nella lettera dell’8 settembre 2016 e nella decisione impugnata sono vaghi e imprecisi, in particolare i motivi di licenziamento relativi al 2015 figuranti alla pagina 3, da a) a f), e alla pagina 4, i), della lettera dell’8 settembre 2016, nonché i motivi figuranti alla pagina 2, c), e) e g), e alla pagina 5, d), della medesima lettera.
34
La Commissione contesta le affermazioni della ricorrente.
35
A tale proposito, dalla giurisprudenza risulta che la decisione di licenziamento di un agente temporaneo o contrattuale assunto a tempo determinato, fondata sull’articolo 47, lettera c), i), del RAA, è soggetta ai requisiti di motivazione previsti all’articolo 25 dello Statuto, ai sensi del quale «[o]gni decisione individuale presa in applicazione del presente statuto, deve essere immediatamente comunicata per iscritto al funzionario interessato» e «quelle prese a suo carico devono essere motivate» (v., in tal senso, sentenze del 24 ottobre 2011, P/Parlamento, T‑213/10 P, EU:T:2011:617, punto 28, e del 4 dicembre 2013, ETF/Schuerings, T‑107/11 P, EU:T:2013:624, punto 77 e giurisprudenza ivi citata).
36
Secondo una giurisprudenza ben consolidata, la motivazione degli atti adottati dalle istituzioni dell’Unione europea, prescritta sia dall’articolo 296 TFUE sia dall’articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), deve essere adeguata alla natura dell’atto di cui trattasi e deve fare apparire in forma chiara e inequivocabile l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e all’organo giurisdizionale competente di esercitare il proprio controllo. Il requisito della motivazione deve essere valutato in funzione di tutte le circostanze della fattispecie, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi invocati e dell’interesse che i destinatari dell’atto o i terzi da esso interessati direttamente e individualmente possano avere nel ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti, in quanto per accertare se la motivazione di un atto soddisfi le prescrizioni di cui all’articolo 296 TFUE occorre far riferimento non solo al suo tenore, ma anche al suo contesto e al complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia di cui trattasi (v. sentenza dell’11 giugno 2020, Commissione/Di Bernardo, C‑114/19 P, EU:C:2020:457, punti 29 e 51 e giurisprudenza ivi citata).
37
Di conseguenza, è alla luce della finalità del requisito di motivazione e di tutti gli elementi ricordati ai punti 35 e 36 supra che la motivazione di una decisione può in particolare essere considerata assente o insufficiente.
38
Nel caso di specie, dalla decisione impugnata e dalla lettera dell’8 settembre 2016, cui la decisione impugnata fa riferimento, risulta che la Commissione ha risolto il contratto a tempo indeterminato della ricorrente, ai sensi dell’articolo 47, lettera c), del RAA, per il motivo che il suo livello di rendimento e la sua condotta erano incompatibili con le necessità del servizio, in quanto non si poteva fare affidamento sulla ricorrente per realizzare gli obiettivi e i compiti che le erano stati assegnati, che la stessa non si adoperava per assistere attivamente i colleghi e che ella non teneva conto dell’interesse del servizio né gli attribuiva carattere prioritario, il che aveva comportato conseguenze negative per la continuità e la qualità del servizio offerto dal CPE sia ai bambini sia ai loro genitori.
39
In particolare, l’AACC ha fatto riferimento ad una ventina di circostanze descritte nella lettera dell’8 settembre 2016, che riguardavano il comportamento della ricorrente negli anni dal 2013 al 2016.
40
Così, sotto un primo profilo, per quanto riguarda il 2013, l’AACC ha ricordato i termini del rapporto informativo relativo al 2013 (in prosieguo: il «rapporto informativo 2013»), secondo i quali la ricorrente, da un lato, era stata molto poco coinvolta nei gruppi di lavoro «Cucina» e «Organizzazione delle riunioni informative per i genitori» e, dall’altro, avrebbe dovuto pianificare le sue attività inerenti a tali gruppi di lavoro nelle cosiddette ore «flessibili», durante le quali non si occupava dei bambini, in quanto alcuni genitori si erano lamentati dell’assenza della ricorrente dall’aula quando venivano a prendere i figli.
41
Sotto un secondo profilo, per quanto riguarda il 2014, l’AACC ha ricordato i termini del rapporto informativo relativo al 2014 (in prosieguo: il «rapporto informativo 2014»), secondo cui le difficoltà della ricorrente a conciliare la vita professionale con quella personale e la mancata presa in considerazione degli interessi del servizio nella pianificazione delle attività relative al suo mandato di rappresentante del personale avevano comportato conseguenze negative per il buon funzionamento del servizio.
42
Più in particolare, l’AACC ha rilevato: in primo luogo, la richiesta precipitosa della ricorrente del 24 aprile 2014 di lavorare a tempo pieno sebbene fosse previsto dal 1o gennaio 2014 che ella lavorasse a orario ridotto a partire dal 1o maggio 2014; in secondo luogo, le sue assenze ingiustificate del 7 maggio e del 16 giugno 2014; in terzo luogo, le circostanze secondo cui la ricorrente aveva pianificato la sua assenza del 2 maggio 2014 e aveva avvisato il servizio il giorno stesso di tale assenza; in quarto luogo, la sua assenza ingiustificata del 18 giugno 2014; in quinto luogo, il fatto che la ricorrente aveva avvisato i superiori gerarchici della sua assenza il 26 febbraio 2014, a motivo della sua partecipazione ad una riunione sindacale, solo il giorno prima alle ore 17.26; in sesto luogo, il fatto che, il 9 dicembre 2014, una delle colleghe della ricorrente si era lamentata della sua mancanza di cooperazione e di comunicazione; in settimo luogo, le circostanze secondo cui la ricorrente aveva avvisato i superiori gerarchici della sua assenza l’11 e il 12 dicembre 2014, a motivo della sua partecipazione ad una sessione plenaria del CCP, solo alla vigilia dell’11 dicembre 2014 e non aveva avvisato della sua assenza i colleghi con i quali avrebbe dovuto lavorare in quei giorni e, in ottavo luogo, il fatto che la ricorrente aveva contattato i superiori gerarchici al fine di riprendere a lavorare a tempo pieno, dopo il metà tempo a fini terapeutici concesso per il periodo dal 17 novembre al 23 dicembre 2014, solo il 22 dicembre 2014.
43
Sotto un terzo profilo, per quanto riguarda il 2015, l’AACC ha ricordato che, secondo il rapporto informativo 2015, il livello di rendimento della ricorrente è stato considerato insoddisfacente.
44
Più in particolare, l’AACC ha rilevato: in primo luogo, il suo coinvolgimento insufficiente o inesistente nei gruppi di lavoro dei quali faceva parte; in secondo luogo, il suo non essere proattiva quando esercitava funzioni di educatrice «a rotazione»; in terzo luogo, il fatto che la ricorrente non aveva fornito informazioni ai superiori gerarchici in merito all’attuazione dell’obiettivo di organizzare attività di yoga; in quarto luogo, il fatto che la ricorrente non aveva redatto una tabella di azioni educative; in quinto luogo, la mancanza di continuità nella presa in carico del gruppo di bambini di cui la ricorrente era responsabile; in sesto luogo, le difficoltà incontrate da alcuni colleghi nel lavorare con la ricorrente e, in settimo luogo, la mancata comunicazione da parte sua riguardo ad alcune sue assenze nel giugno 2015.
45
Sotto un quarto profilo, per quanto riguarda il 2016, l’AACC ha ricordato i tre obiettivi che erano stati assegnati alla ricorrente nel rapporto informativo 2015, vale a dire, in primo luogo, l’elaborazione di una tabella di azioni educative, in secondo luogo, un maggiore apporto da parte sua nella realizzazione dei compiti dei vari gruppi di lavoro di cui ella faceva parte come persona di contatto o come supplente, mediante la realizzazione di quattro azioni specifiche («compilazione e diffusione di tre giornali del CPE», «tenuta di una tabella mensile elencante i commenti/problemi riscontrati», «proposte/planning di attività fisiche durante le vacanze scolastiche» ed «elaborazione di un relazione annuale del gruppo “Sport”»), e, in terzo luogo, la pianificazione del suo congedo parentale con largo anticipo al fine di facilitare la sua sostituzione e la buona organizzazione dell’avvio dell’anno scolastico 2016‑2017.
46
Di conseguenza, l’AACC ha indicato che, sebbene la ricorrente fosse a conoscenza degli obiettivi menzionati al punto 45 supra dal 5 aprile 2016, essa non aveva riscontrato alcun segno di miglioramento del suo rendimento in relazione a detti obiettivi.
47
In tale contesto, l’AACC ha rilevato la persistenza delle difficoltà menzionate nei rapporti informativi 2014 e 2015, vale a dire: in primo luogo, il fatto che la ricorrente non aveva elaborato la tabella di azioni educative, menzionata al punto 45 supra, prima di andare in congedo parentale il 15 luglio 2016; in secondo luogo, il fatto di non essere proattiva nei gruppi di lavoro, come dimostravano la mancanza della relazione mensile sulle questioni concernenti la ristorazione collettiva presso il CPE, la mancanza di coinvolgimento attivo nel gruppo di lavoro «Sport», la mancata elaborazione dei resoconti annuali dei gruppi «Cucina» e «Giornale del CPE» prima di andare in congedo parentale e l’invio, nel luglio 2016, di un numero del giornale del CPE relativo al dicembre 2015 e intitolato «Natale 2015» (in prosieguo: il «giornale di Natale 2015»), che i suoi superiori gerarchici avevano considerato non più pertinente; in terzo luogo, il fatto che la ricorrente non aveva tenuto conto, in occasione della sua domanda di congedo parentale del 25 aprile 2016, delle indicazioni della capo unità del 18 febbraio e del 21 marzo 2016, secondo le quali, da un lato, un congedo durante il mese di settembre era inopportuno e, dall’altro, un congedo parentale all’inizio dell’anno scolastico poteva essere preso in considerazione solo per una durata di due o tre mesi; in quarto luogo, una cattiva comunicazione da parte sua nei confronti dei superiori gerarchici e dei colleghi in merito alle sue assenze, in particolare quelle del 28 gennaio e del 24 maggio 2016, e, in quinto luogo, la sua assenza ingiustificata del 30 e 31 maggio 2016.
48
In tali circostanze, si deve constatare che la decisione impugnata, la quale è intervenuta dopo la notifica della lettera dell’8 settembre 2016 e pertanto in un contesto noto alla ricorrente, ha esposto sia le considerazioni giuridiche sia un numero sufficiente di fatti che rivestivano un’importanza fondamentale nell’economia di tale decisione e mettevano la ricorrente in condizione di valutare la fondatezza e la legittimità di quest’ultima.
49
Le affermazioni della ricorrente secondo le quali alcuni dei motivi contenuti nella lettera dell’8 settembre 2016, alla quale fa riferimento la decisione impugnata, non sarebbero sufficientemente precisi non sono tali da mettere in discussione la conclusione di cui al punto 48 supra.
50
Da un lato, è vero che l’assenza di motivazione di una decisione di un’istituzione dell’Unione può essere riscontrata anche quando la decisione in questione contiene taluni elementi di motivazione. Tuttavia, tale constatazione può essere effettuata solo se la motivazione della decisione impugnata è contraddittoria o incomprensibile o quando gli elementi di motivazione contenuti nella decisione di cui trattasi sono così lacunosi da non consentire in alcun modo al suo destinatario, nel contesto della sua adozione, di comprendere il ragionamento del suo autore (v. sentenza dell’11 giugno 2020, Commissione/Di Bernardo, C‑114/19 P, EU:C:2020:457, punto 55 e giurisprudenza ivi citata).
51
Orbene, nel caso di specie, la motivazione della decisione impugnata non è né contraddittoria né incomprensibile e, anche supponendo che alcuni dei suoi motivi possano essere considerati lacunosi, resta il fatto che essa fa apparire il ragionamento del suo autore in modo chiaro e inequivocabile.
52
Dall’altro, occorre ricordare che la motivazione di una decisione consiste nell’esprimere formalmente i motivi su cui si basa tale decisione. Se detti motivi sono viziati da errori, questi ultimi inficiano la legittimità nel merito della decisione, ma non la motivazione di quest’ultima, che può essere sufficiente pur contenendo motivi erronei. Ne consegue che le censure e gli argomenti volti a contestare la fondatezza di un atto sono irrilevanti nell’ambito di un motivo di ricorso vertente su un difetto o su un’insufficienza di motivazione (v. sentenza del 12 ottobre 2022, Paesen/SEAE, T‑88/21, EU:T:2022:631, punto 67 e giurisprudenza ivi citata).
53
Pertanto, la ricorrente non può utilmente contestare, nell’ambito del presente motivo, la fondatezza dei punti della motivazione della decisione impugnata figuranti alla pagina 2, c), e) e g), alla pagina 3, b) ed e), alla pagina 4, i), e alla pagina 5, d), della lettera dell’8 settembre 2016.
54
Di conseguenza, il primo motivo deve essere respinto in quanto infondato.
[omissis]
2. Sul terzo motivo, vertente su errori di diritto in relazione al diritto al congedo parentale e al diritto all’informazione e alla consultazione dei lavoratori
73
Il presente motivo consta di due parti.
74
La prima parte verte, in sostanza, sulla violazione dell’articolo 42 bis dello Statuto, letto alla luce delle prescrizioni minime contenute nella clausola 5, paragrafo 4, dell’accordo quadro riveduto sul congedo parentale concluso il 18 giugno 2009 dalle organizzazioni europee interprofessionali delle parti sociali (BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP e CES) (in prosieguo: l’«accordo quadro»), come reso applicabile dalla direttiva 2010/18/UE del Consiglio, dell’8 marzo 2010, che attua l’accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale concluso da BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP e CES e abroga la direttiva 96/34/CE (GU 2010, L 68, pag. 13).
75
La seconda parte del terzo motivo verte in sostanza, da un lato, su un errore di diritto derivante dalla mancata presa in considerazione, da parte della Commissione, delle prescrizioni minime contenute nell’articolo 7 della direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all’informazione e alla consultazione dei lavoratori (GU 2002, L 80, pag. 29), e, dall’altro, sulla violazione del divieto del reato di impedimento.
a) Sulla prima parte del terzo motivo, relativa alla violazione dell’articolo 42 bis dello Statuto, letta alla luce delle prescrizioni minime contenute nella clausola 5, paragrafo 4, dell’accordo quadro
76
La presente parte consta di due censure, relative al fatto che la decisione impugnata ha violato tali disposizioni, in primo luogo, licenziando la ricorrente durante il periodo del suo congedo parentale e, in secondo luogo, a causa della sua domanda di congedo parentale.
1) Sulla presa in considerazione delle prescrizioni minime contenute nella clausola 5, paragrafo 4, dell’accordo quadro nell’interpretazione dell’articolo 42 bis dello Statuto
77
In limine, si deve ricordare che l’articolo 42 bis, secondo comma, dello Statuto dispone in particolare che, durante il congedo parentale, il funzionario «conserva inoltre il suo posto».
78
Inoltre, l’articolo 16 del RAA prevede che l’articolo 42 bis dello Statuto si applica per analogia agli agenti temporanei e che il congedo parentale non può essere prorogato oltre la durata del contratto. L’articolo 91 del RAA, dal canto suo, dispone che l’articolo 16 del RAA è parimenti applicabile per analogia agli agenti contrattuali.
79
Oltre a ciò, lo scopo della direttiva 2010/18, come indicato al suo articolo 1, consiste nell’attuare l’accordo quadro.
80
È vero che, in forza dell’articolo 288, terzo comma, TFUE, il carattere vincolante di una direttiva come la direttiva 2010/18, su cui si fonda la possibilità di farla valere, sussiste solo nei confronti dello «Stato membro cui è rivolta» (v., in tal senso, sentenza del 12 dicembre 2013, Portgás, C‑425/12, EU:C:2013:829, punto 22 e giurisprudenza ivi citata).
81
Tuttavia, da un lato, l’articolo 1 sexies, paragrafo 2, dello Statuto, applicabile per analogia agli agenti contrattuali in virtù dell’articolo 80, paragrafo 4, del RAA, dispone che «[i] funzionari in attività di servizio hanno diritto a condizioni di lavoro rispondenti a norme sanitarie e di sicurezza adeguate e almeno equivalenti ai requisiti minimi applicabili conformemente alle misure adottate in quest’ambito ai sensi dei trattati». Dall’altro, secondo un principio ermeneutico generale, un atto dell’Unione deve essere interpretato, nei limiti del possibile, in modo da non inficiare la sua validità e in conformità con il diritto primario nel suo complesso e, in particolare, con le disposizioni della Carta (v. sentenza del 13 settembre 2018, UBS Europe e a., C‑358/16, EU:C:2018:715, punto 53 e giurisprudenza ivi citata).
82
Il Tribunale deve quindi privilegiare un’interpretazione delle disposizioni dello Statuto che permetta di assicurare la conformità di quest’ultimo con i principi del diritto sociale dell’Unione espressamente sanciti dalla Carta e di integrare nello Statuto il contenuto sostanziale delle disposizioni del diritto derivato dell’Unione che costituiscono norme di protezione minima per l’eventuale completamento delle altre disposizioni statutarie (v., in tal senso, sentenza del 19 settembre 2013, Riesame Commissione/Strack, C‑579/12 RX‑II, EU:C:2013:570, punto 46).
83
Inoltre, da un lato, si deve ricordare che, come risulta dall’articolo 51, paragrafo 1, della Carta, le disposizioni di quest’ultima si applicano in particolare alle istituzioni dell’Unione, che sono quindi tenute a rispettare i diritti in essa sanciti. Dall’altro, poiché l’articolo 33, paragrafo 2, della Carta, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, TUE, ha lo stesso valore giuridico delle disposizioni dei Trattati, il suo rispetto s’impone al legislatore dell’Unione in particolare quando quest’ultimo emana un atto come lo Statuto, sul fondamento dell’articolo 336 TFUE (v., per analogia, sentenza dell’8 settembre 2020, Commissione e Consiglio/Carreras Sequeros e a., C‑119/19 P e C‑126/19 P, EU:C:2020:676, punto 110 e giurisprudenza ivi citata).
84
Orbene, è con l’obiettivo di agevolare la conciliazione delle responsabilità professionali e familiari dei genitori che lavorano che il diritto al congedo parentale è stato inserito nell’articolo 33, paragrafo 2, della Carta, tra i diritti sociali fondamentali inclusi nel titolo IV, rubricato «Solidarietà». Tale disposizione enuncia che, al fine di poter conciliare vita familiare e vita professionale, ogni persona ha diritto, in particolare, a un congedo parentale dopo la nascita o l’adozione di un figlio (v., in tal senso, sentenza del 16 luglio 2015, Maïstrellis, C‑222/14, EU:C:2015:473, punto 39 e giurisprudenza ivi citata).
85
Secondo le spiegazioni relative alla Carta (GU 2007, C 303, pag. 17; in prosieguo: le «spiegazioni»), le quali, conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, terzo comma, TUE e all’articolo 52, paragrafo 7, della Carta, devono essere tenute in conto per l’interpretazione di quest’ultima, l’articolo 33, paragrafo 2, della Carta è ispirato, in particolare, alla direttiva 96/34/CE del Consiglio, del 3 giugno 1996, concernente l’accordo quadro sul congedo parentale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES (GU 1996, L 145, pag. 4), che è stata sostituita dalla direttiva 2010/18.
86
Pertanto, deriva dalle spiegazioni, per quanto riguarda l’articolo 33, paragrafo 2, della Carta, che il riferimento operato da queste ultime alla direttiva 96/34 e, alla data di adozione della decisione impugnata, alla direttiva 2010/18 rinvia alle disposizioni di tale direttiva che riflettono e precisano il diritto fondamentale al congedo parentale, sancito da detta disposizione della Carta.
87
Ciò vale per la disposizione volta a proteggere i lavoratori dal licenziamento causato dalla domanda o dall’esercizio del congedo parentale, la quale dev’essere intesa, secondo la giurisprudenza della Corte, nel senso che essa esprime un diritto sociale dell’Unione particolarmente importante [v., in tal senso, sentenze del 27 febbraio 2014, Lyreco Belgium, C‑588/12, EU:C:2014:99, punto 36, e del 25 febbraio 2021, Caisse pour l’avenir des enfants (Impiego alla nascita), C‑129/20, EU:C:2021:140, punto 44].
88
Di conseguenza, le prescrizioni minime della clausola 5, paragrafo 4, dell’accordo quadro, nei limiti in cui garantiscono a ogni lavoratore una protezione da un trattamento meno favorevole o dal licenziamento causati dalla domanda o dall’esercizio del congedo parentale, devono essere considerate parte integrante dello Statuto e devono, fatte salve le disposizioni più favorevoli contenute in quest’ultimo, essere applicate ai funzionari e agli agenti delle istituzioni dell’Unione (v., per analogia, sentenza dell’8 settembre 2020, Commissione e Consiglio/Carreras Sequeros e a., C‑119/19 P e C‑126/19 P, EU:C:2020:676, punto 116 e giurisprudenza ivi citata).
89
Ne consegue che la ricorrente può fondatamente sostenere che il Tribunale deve prendere in considerazione la clausola 5, paragrafo 4, dell’accordo quadro, come resa applicabile dalla direttiva 2010/18, nell’interpretare l’articolo 42 bis dello Statuto nell’ambito dell’esame delle due censure della presente parte.
2) Sulla fondatezza della prima censura
90
La ricorrente sostiene in sostanza che, licenziandola durante il periodo del suo congedo parentale, la Commissione ha violato l’articolo 42 bis dello Statuto, letto alla luce delle prescrizioni minime contenute nella clausola 5, paragrafo 4, dell’accordo quadro.
91
La Commissione contesta le affermazioni della ricorrente e sostiene, inoltre, che la presente censura è irricevibile.
92
In limine, occorre rilevare che la ricorrente fa valere una violazione dell’articolo 42 bis dello Statuto, letto alla luce delle prescrizioni minime contenute nella clausola 5, paragrafo 4, dell’accordo quadro, per il motivo che l’AACC ha adottato la decisione impugnata durante il suo congedo parentale, e non per il motivo che tale decisione ha preso effetto nel momento in cui ella si trovava in congedo parentale, cosicché, in quest’ultima ipotesi, l’adozione della decisione impugnata avrebbe avuto la conseguenza di interrompere detto congedo.
93
Di conseguenza, il Tribunale deve solo stabilire se l’AACC potesse, senza violare l’articolo 42 bis dello Statuto, letto alla luce delle prescrizioni minime contenute nella clausola 5, paragrafo 4, dell’accordo quadro, adottare la decisione impugnata in una data in cui la ricorrente si trovava già in congedo parentale, senza attenderne la reintegrazione in attività di servizio. A tal fine, si deve tener conto non soltanto della lettera dell’articolo 42 bis dello Statuto, ma anche del contesto in cui tale disposizione si inserisce e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (v., in tal senso, sentenza del 29 settembre 2022, TC Medical Air Ambulance Agency, C‑633/20, EU:C:2022:733, punto 39 e giurisprudenza ivi citata).
94
In primo luogo, è vero che la lettera dell’articolo 42 bis dello Statuto impone all’AACC di conservare il posto di un funzionario che goda di un congedo parentale durante tale periodo di congedo.
95
Infatti, ai sensi dell’articolo 1 bis dello Statuto, i funzionari sono nominati ad un impiego permanente presso un’istituzione dell’Unione, cosicché, al termine del periodo di congedo parentale, il funzionario che beneficia di tale congedo dovrebbe, in linea di principio, ritrovare il suo posto.
96
Per quanto riguarda, invece, un congedo parentale accordato ad un agente contrattuale, il quale, ai sensi dell’articolo 3 bis del RAA, non è assegnato ad un impiego previsto nella tabella degli organici allegata alla sezione del bilancio relativa all’istituzione interessata, il termine «posto» che figura all’articolo 42 bis dello Statuto designa necessariamente le funzioni a tempo parziale o a tempo pieno per il cui svolgimento tale agente è stato assunto.
97
Tuttavia, la lettera dell’articolo 42 bis dello Statuto non vieta all’autorità competente di adottare una decisione di licenziamento di un funzionario o di risoluzione del contratto di un agente contrattuale o temporaneo sebbene detto agente si trovi, alla data della menzionata decisione, in congedo parentale e dovesse, in linea di principio, ritrovare tale posto o tali funzioni al termine del congedo.
98
In secondo luogo, questa interpretazione è confermata dal contesto in cui si inserisce l’articolo 42 bis dello Statuto, segnatamente dalle disposizioni dello Statuto e del RAA relative alle modalità di cessazione definitiva dal servizio.
99
Sotto un primo profilo, l’articolo 47 dello Statuto, che definisce, in relazione ai funzionari, le diverse ipotesi di cessazione definitiva dal servizio, non prevede riserve o deroghe connesse al collocamento del funzionario interessato in congedo parentale. Lo stesso vale per l’articolo 51, relativo al trattamento dell’insufficienza professionale, e per l’articolo 9, paragrafo 1, lettera h), dell’allegato IX dello Statuto, relativo alla destituzione per motivi disciplinari.
100
Sotto un secondo profilo, tale interpretazione è confermata dall’articolo 47 del RAA, relativo alla risoluzione del contratto degli agenti temporanei, che è applicabile per analogia agli agenti contrattuali in virtù dell’articolo 119, primo comma, del RAA.
101
Anzitutto, neppure l’articolo 47 del RAA prevede riserve o deroghe connesse al collocamento dell’agente interessato in congedo parentale.
102
Inoltre, sia l’articolo 47, lettera b), ii), del RAA, per quanto riguarda la risoluzione dei contratti a tempo determinato, sia l’articolo 47, lettera c), i), del RAA, per quanto riguarda la risoluzione dei contratti a tempo indeterminato, prevedono che il periodo di preavviso non possa avere inizio e sia sospeso durante una gravidanza se attestata da un certificato medico o un congedo di maternità o di malattia, purché quest’ultimo non superi i tre mesi.
103
A questo proposito, risulta dalla giurisprudenza che tali disposizioni non vietano l’adozione di una decisione di risoluzione del contratto di un agente temporaneo o contrattuale durante un congedo di maternità o di malattia, bensì fissano le condizioni di preavviso cui una risoluzione siffatta è subordinata (v., in tal senso, sentenza del 7 novembre 2019, WN/Parlamento, T‑431/18, non pubblicata, EU:T:2019:781, punto 114).
104
Orbene, il congedo parentale non compare fra le cause, previste dall’articolo 47 del RAA, di sospensione del periodo di preavviso fissato dal contratto, al termine del quale un agente temporaneo o contrattuale può essere licenziato.
105
Ne consegue, da un lato, che l’AACC può adottare una decisione di risoluzione del contratto di un agente temporaneo o contrattuale durante il periodo di congedo parentale di cui beneficia l’agente interessato, segnatamente in ragione della sua insufficienza professionale, e, dall’altro, che il decorso del periodo di preavviso previsto dal contratto non è né impedito né sospeso per il fatto che detto agente si trova in congedo parentale.
106
In terzo luogo, tale interpretazione è confermata dalla finalità dell’articolo 42 bis dello Statuto, quale risulta dai considerando introduttivi del regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità (GU 2004, L 124, pag. 1).
107
Infatti, estendendo, con l’adozione del regolamento n. 723/2004, il diritto fondamentale al congedo parentale ai funzionari e agli agenti dell’Unione, il legislatore dell’Unione ha inteso adattare lo Statuto ai progressi e alle innovazioni sostanziali della società dal 1962, anno in cui sono stati adottati per la prima volta lo Statuto e il RAA, nel rispetto di una cultura e di una tradizione amministrative dell’Unione basate sul principio del servizio ai cittadini (considerando 1 del regolamento n. 723/2004).
108
In tal senso, secondo il considerando 2 del regolamento n. 723/2004, l’Unione ha l’obiettivo di disporre di un’amministrazione pubblica europea di alta qualità che le consenta di svolgere la propria missione al più alto livello possibile conformemente ai trattati. Il diritto fondamentale al congedo parentale di cui godono i funzionari e gli agenti dell’Unione deve essere conciliato con tale obiettivo.
109
Alla luce di queste finalità, il diritto fondamentale al congedo parentale di cui può godere un funzionario o un agente non può ritardare il rinvio della decisione di licenziamento del funzionario o dell’agente interessato quando l’autorità competente disponga di elementi sufficienti per constatarne l’insufficienza professionale o una grave mancanza disciplinare da parte sua.
110
In quarto e ultimo luogo, occorre, conformemente ai punti da 79 a 89 supra, interpretare l’articolo 42 bis dello Statuto tenendo conto delle prescrizioni minime contenute nella clausola 5, paragrafo 4, dell’accordo quadro, come resa applicabile dalla direttiva 2010/18.
111
A tale proposito, dalla giurisprudenza elaborata alla luce della clausola 2, paragrafo 4, dell’accordo quadro sul congedo parentale, concluso il 14 dicembre 1995, che figura nell’allegato della direttiva 96/34, la quale corrisponde, in sostanza, alla clausola 5, paragrafo 4, dell’accordo quadro, risulta che, onde assicurare che i lavoratori possano effettivamente esercitare il loro diritto al congedo parentale detta clausola impone di prendere le misure necessarie per proteggere i lavoratori da un trattamento meno favorevole o dal licenziamento causati dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale (v., in tal senso, sentenza del 27 febbraio 2014, Lyreco Belgium, C‑588/12, EU:C:2014:99, punto 34).
112
Pertanto, la clausola 5, paragrafo 4, dell’accordo quadro non ha né per oggetto né per effetto di vietare a un datore di lavoro di decidere di licenziare un lavoratore quand’anche, alla data di tale decisione, quest’ultimo benefici di un congedo parentale, purché il licenziamento non si basi sulla domanda o sulla fruizione di detto congedo e rispetti le altre condizioni previste dalle leggi o dalla normativa applicabili.
113
Dai punti da 93 a 112 supra risulta quindi che la ricorrente non può fondatamente far valere una violazione dell’articolo 42 bis dello Statuto, letto alla luce delle prescrizioni minime contenute nella clausola 5, paragrafo 4, dell’accordo quadro, per il motivo che la decisione impugnata è stata adottata dall’AACC mentre ella si trovava in congedo parentale.
114
Di conseguenza, senza che occorra pronunciarsi sull’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione, la prima censura della presente parte deve essere respinta in quanto infondata (v., in tal senso, sentenza del 18 maggio 2022, TK/Commissione, T‑435/21, non pubblicata, EU:T:2022:303, punto 42).
3) Sulla fondatezza della seconda censura
115
La ricorrente sostiene in sostanza che, licenziandola in ragione della sua domanda di congedo parentale, la Commissione ha violato l’articolo 42 bis dello Statuto, letto alla luce delle prescrizioni minime contenute nella clausola 5, paragrafo 4, dell’accordo quadro.
116
La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente.
117
In primo luogo, occorre ricordare, in limine, che la lettera dell’articolo 42 bis dello Statuto non vieta all’autorità competente di licenziare un funzionario o un agente in ragione della domanda o dell’esercizio del congedo parentale. Tuttavia, dai punti da 79 a 89 supra risulta che occorre interpretare tale disposizione tenendo conto delle prescrizioni minime fissate dalla clausola 5, paragrafo 4, dell’accordo quadro.
118
Infatti, come risulta dal primo comma del preambolo dell’accordo quadro e dal considerando 8 della direttiva 2010/18, detto accordo quadro costituisce un impegno delle parti sociali, rappresentate dalle organizzazioni di categoria a carattere generale, a porre in atto, con prescrizioni minime relative al congedo parentale, misure volte ad agevolare la conciliazione delle responsabilità professionali e familiari e a promuovere la parità di opportunità e di trattamento tra gli uomini e le donne (v., in tal senso, sentenza del 7 settembre 2017, H., C‑174/16, EU:C:2017:637, punti 29 e 30).
119
Pertanto, gli obiettivi perseguiti dall’accordo quadro sono connessi al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, nonché all’esistenza di una tutela sociale adeguata dei lavoratori, che, come emerge dall’articolo 151 TFUE, sono ascritti al rango degli obiettivi perseguiti dalla politica sociale dell’Unione (sentenza del 7 settembre 2017, H., C‑174/16, EU:C:2017:637, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).
120
Pertanto, onde assicurare che i lavoratori possano esercitare il loro diritto al congedo parentale, la clausola 5, paragrafo 4, dell’accordo quadro impone di prendere le misure necessarie per proteggere i lavoratori, in particolare, dal licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale, conformemente alle leggi, ai contratti collettivi o alle prassi applicabili (v., per analogia, sentenza del 27 febbraio 2014, Lyreco Belgium, C‑588/12, EU:C:2014:99, punto 34).
121
Orbene, alla luce degli obiettivi perseguiti dall’accordo quadro, quali ricordati al punto 118 supra, la clausola 5, paragrafo 4, dev’essere intesa nel senso che essa esprime un diritto sociale dell’Unione particolarmente importante e non può, pertanto, essere interpretata in modo restrittivo (v., per analogia, sentenza del 27 febbraio 2014, Lyreco Belgium, C‑588/12, EU:C:2014:99, punto 36 e giurisprudenza ivi citata).
122
In secondo luogo, le disposizioni dell’articolo 42 bis dello Statuto, lette alla luce delle prescrizioni minime contenute nella clausola 5, paragrafo 4, dell’accordo quadro, vietano all’autorità competente di licenziare per insufficienza professionale un funzionario o un agente in ragione della domanda di congedo parentale, in particolare per motivi riguardanti le date iniziale e finale del periodo di congedo o della durata di tale congedo richieste in detta domanda.
123
Sotto un primo profilo, infatti, si deve rilevare che, ai sensi sia delle disposizioni dell’accordo quadro sia delle disposizioni dell’articolo 42 bis dello Statuto, il diritto al congedo parentale è definito da una durata minima e da un limite temporale legato all’età del figlio in relazione al quale viene chiesto il congedo. Pertanto, la domanda diretta alla concessione di un congedo siffatto include necessariamente precisazioni riguardo alle date e alla durata del congedo desiderate dal richiedente.
124
Peraltro, sono tali precisazioni riguardo alle date e alla durata del congedo parentale che consentono all’autorità competente di stabilire se l’esercizio di detto congedo sia compatibile con le necessità dell’organizzazione presso la quale il richiedente è impiegato.
125
Sotto un secondo profilo, tale interpretazione è confermata dalla clausola 3, paragrafo 2, dell’accordo quadro, ai sensi della quale il lavoratore deve dare un preavviso al datore di lavoro per informarlo non solo della propria intenzione di esercitare il diritto al congedo parentale, ma anche dell’inizio e della fine del periodo di congedo e la durata di detti termini di preavviso deve tenere conto degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro.
126
Sotto un terzo profilo, una prassi secondo cui un lavoratore potesse essere licenziato, nell’ambito di una procedimento di trattamento dell’insufficienza professionale, con la motivazione che la domanda di congedo parentale presentata dal medesimo non corrisponde agli orientamenti precedentemente definiti dal datore di lavoro, potrebbe dissuadere il lavoratore dal chiedere tale congedo e si porrebbe in diretto contrasto con la finalità dell’accordo quadro, che ha tra i suoi obiettivi quello di una migliore conciliazione della vita professionale con quella familiare (v., in tal senso e per analogia, sentenza dell’8 maggio 2019, Praxair MRC, C‑486/18, EU:C:2019:379, punto 57 e giurisprudenza ivi citata).
127
Nel caso di specie, occorre esaminare se la decisione impugnata sia fondata sulla domanda di congedo parentale presentata dalla ricorrente il 25 aprile 2016.
128
A tale proposito, si deve ricordare che la decisione impugnata reitera tutti i motivi contenuti nella lettera dell’8 settembre 2016, compreso quello figurante alla pagina 4, c), di detta lettera, secondo il quale l’AACC ha constatato, per quanto riguarda la persistenza delle difficoltà menzionate, in particolare, nel rapporto informativo 2015, che la ricorrente non aveva tenuto conto, nella sua domanda di congedo parentale del 25 aprile 2016, delle indicazioni della sua capo unità del 18 febbraio e del 21 marzo 2016. Secondo tali indicazioni, da un lato, un congedo durante il mese di settembre era inopportuno e, dall’altro, un congedo parentale all’inizio dell’anno scolastico poteva essere preso in considerazione soltanto per una durata di due o tre mesi.
129
È vero che, nel rapporto informativo 2015, l’AACC ha assegnato alla ricorrente, per il 2016, un obiettivo consistente nel pianificare il suo congedo parentale con sufficiente anticipo per facilitare la sua sostituzione e la buona organizzazione dell’avvio dell’anno scolastico 2016/2017.
130
Tuttavia, come la Corte ha dichiarato al punto 34 della sentenza su impugnazione, dalla lettera dell’8 settembre 2016 risulta manifestamente che la critica mossa dell’AACC nei confronti del congedo parentale della ricorrente non verte sulla mancanza di una pianificazione con sufficiente anticipo di tale congedo, bensì sulle date scelte per lo stesso.
131
Infatti, dalla motivazione della lettera dell’8 settembre 2016 risulta che, mentre la decisione impugnata è fondata sulla constatazione globale dell’insufficienza professionale della ricorrente, tale constatazione si basa essa stessa su una serie di motivi, tra i quali figura, alla pagina 4, c), di detta lettera, il fatto che le date del congedo parentale menzionate nella domanda della ricorrente del 25 aprile 2016 non erano conformi agli orientamenti della sua capo unità del 18 febbraio e del 21 marzo 2016.
132
Pertanto, risulta che la decisione impugnata è parzialmente fondata sulla domanda di congedo parentale presentata dalla ricorrente il 25 aprile 2016.
133
Secondo la Commissione, il motivo figurante alla pagina 4, c), della lettera dell’8 settembre 2016 dovrebbe essere inteso come un addebito rivolto alla ricorrente in ragione di una cattiva comunicazione da parte sua su una questione importante per i suoi superiori gerarchici.
134
A tale proposito, in primo luogo, risulta dal fascicolo che la ricorrente ha informato la sua capo unità, già il 21 marzo 2016, durante il dialogo preliminare all’adozione del rapporto informativo 2015, della propria intenzione di chiedere un congedo parentale nel corso del 2016.
135
Infatti, da un messaggio di posta elettronica della capo unità del 26 maggio 2016 risulta che, in occasione di tale dialogo annuale, è stata evocata la possibilità che la ricorrente fruisse di alcuni mesi di congedo parentale all’inizio dell’anno scolastico 2016/2017 e la capo unità ha precisato che era preferibile, nell’interesse del servizio, che il congedo parentale della ricorrente si protraesse per un periodo di due o tre mesi se doveva riguardare l’inizio dell’anno scolastico. Infatti, questo approccio avrebbe consentito a un sostituto educatore di instaurare una stabilità e un ritmo di crociera nel gruppo al fine di facilitare la reintegrazione della ricorrente nelle sue funzioni più avanti nell’anno scolastico.
136
Successivamente, il 25 aprile 2016, ossia meno di un mese dopo la stesura del rapporto informativo 2015, in cui era stato chiesto alla ricorrente di pianificare il suo congedo parentale con sufficiente anticipo, la ricorrente ha presentato una domanda di congedo parentale per il periodo dal 15 giugno al 15 settembre 2016.
137
In secondo luogo, è pacifico che il 20 maggio 2016, ossia circa un mese dopo la presentazione della domanda di congedo parentale della ricorrente, la capo unità ha parzialmente respinto tale domanda, per la parte in cui riguardava il periodo dal 15 giugno al 14 luglio 2016.
138
Il 25 maggio 2016 la ricorrente, che nel frattempo aveva chiesto l’estensione del suo congedo parentale, ha reiterato la propria domanda diretta alla concessione di un congedo parentale per il periodo dal 1o al 15 luglio 2016.
139
Infine, con messaggio di posta elettronica del 26 maggio 2016, la superiore gerarchica della ricorrente ha accolto la domanda di estensione del congedo parentale della ricorrente fino al 14 novembre 2016, mantenendo nel contempo il proprio rifiuto di accordarle un congedo parentale per il periodo dal 1o al 15 luglio 2016, a motivo, da un lato, della tardività della sua domanda e, dall’altro, della pianificazione dei congedi dei suoi colleghi. In particolare, la superiore gerarchica della ricorrente ha precisato che aveva dovuto respingere altre domande di congedo per la prima metà del luglio 2016 in quanto si trattava di un periodo impegnativo dal punto di vista del numero di bambini iscritti e il personale educativo permanente non era sufficiente per garantire la custodia dei bambini in totale sicurezza.
140
Pertanto, sebbene dalle circostanze del caso di specie, indicate ai punti da 134 a 139 supra, emerga che la domanda iniziale di congedo parentale presentata dalla ricorrente comportava la sua assenza dal servizio durante la prima metà di settembre, e non per un periodo di due o tre mesi a partire dall’avvio dell’anno scolastico, come aveva auspicato la capo unità, non risulta tuttavia che la ricorrente abbia dato prova di una cattiva comunicazione nei confronti della sua capo unità al momento della presentazione della propria domanda di congedo parentale.
141
Per contro, tali circostanze e la loro cronologia dimostrano che l’AACC ha ritenuto che l’inosservanza degli orientamenti della capo unità relativi al congedo parentale della ricorrente rivelasse la mancata presa in conto delle necessità del servizio da parte di quest’ultima e configurasse un comportamento suscettibile di essere preso in considerazione, unitamente ad altri elementi, ai fini di un licenziamento per insufficienza professionale.
142
Orbene, benché fosse legittimata a respingere la domanda di congedo parentale presentata dalla ricorrente per il motivo che le date previste per il periodo di tale congedo erano incompatibili con le necessità del servizio, l’AACC non poteva invocare le date del congedo parentale richieste dalla ricorrente il 25 aprile 2016 come uno dei motivi di licenziamento per insufficienza professionale senza violare le disposizioni dell’articolo 42 bis dello Statuto, letto alla luce delle prescrizioni minime contenute nella clausola 5, paragrafo 4, dell’accordo quadro, le quali garantiscono il diritto del funzionario o dell’agente di chiedere di beneficiare del congedo parentale.
143
Di conseguenza, occorre accogliere la seconda censura della presente parte.
144
Tuttavia, l’illegittimità constatata al punto 142 supra non può comportare, di per sé, l’annullamento della decisione impugnata.
145
Infatti, secondo la giurisprudenza, in caso di pluralità di motivi, anche se uno o più motivi dell’atto impugnato sono infondati, tale vizio non può condurre all’annullamento dell’atto in parola se uno o più altri motivi sono sufficienti a giustificarlo sotto il profilo giuridico, indipendentemente dai motivi inficiati da illegittimità (v., in tal senso, sentenze del 5 marzo 2019, Pethke/EUIPO, T‑169/17, non pubblicata, EU:T:2019:135, punto 93 e giurisprudenza ivi citata, e del 23 settembre 2020, VE/AEMF, T‑77/18 e T‑567/18, non pubblicata, EU:T:2020:420, punto 213 e giurisprudenza ivi citata).
146
Nel caso di specie, poiché la constatazione globale dell’insufficienza professionale della ricorrente si basa su vari punti della motivazione, i quali sono distinti da quello riguardante le date scelte dalla medesima nella sua domanda di congedo parentale del 25 aprile 2016, occorre esaminare la seconda parte del terzo motivo e gli altri motivi invocati.
b) Sulla seconda parte del terzo motivo, relativa ad un errore di diritto derivante dalla mancata presa in considerazione delle prescrizioni minime contenute nell’articolo 7 della direttiva 2002/14/CE e dalla violazione del divieto di intralcio
147
La presente parte consta di due censure, vertenti, la prima, su un errore di diritto risultante dalla mancata presa in considerazione, da parte della Commissione, delle prescrizioni minime contenute nell’articolo 7 della direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all’informazione e alla consultazione dei lavoratori (GU 2002, L 80, pag. 29), e, la seconda, su una violazione della norma che sanziona il reato di intralcio.
1) Sulla presa in considerazione delle prescrizioni minime contenute nell’articolo 7 della direttiva 2002/14 al momento dell’adozione da parte dell’autorità competente di una decisione di licenziamento per insufficienza professionale sul fondamento dell’articolo 47, lettera c), i), del RAA
148
La ricorrente afferma, in sostanza, che la Commissione, adottando la decisione impugnata sul fondamento dell’articolo 47, lettera c), i), del RAA, ha commesso un errore di diritto, in quanto non ha tenuto conto delle prescrizioni minime contenute nell’articolo 7 della direttiva 2002/14 per il motivo che ella è stata licenziata mentre svolgeva funzioni sindacali presso il [comitato locale del personale; in prosieguo: il «CLP»].
149
La Commissione contesta le affermazioni della ricorrente.
150
Come risulta dai punti 80 e 81 supra, il Tribunale deve privilegiare un’interpretazione delle disposizioni dello Statuto e del RAA che consenta di garantire la conformità di questi ultimi con i principi del diritto sociale dell’Unione ormai espressamente sanciti dalla Carta e di integrare nello Statuto e nel RAA il contenuto sostanziale delle disposizioni del diritto derivato dell’Unione che costituiscono norme di tutela minima per l’eventuale completamento delle altre disposizioni statutarie.
151
Orbene, l’articolo 27 della Carta, intitolato «Diritto dei lavoratori all’informazione e alla consultazione nell’ambito dell’impresa», prevede che ai lavoratori devono essere garantite, a diversi livelli, l’informazione e la consultazione nei casi e alle condizioni previsti dal diritto dell’Unione e dalle legislazioni e prassi nazionali.
152
Secondo le spiegazioni, per quanto riguarda l’articolo 27 della Carta, tale disposizione è stata precisata dalla direttiva 2002/14.
153
Risulta quindi dalla giurisprudenza che l’istituzione, da parte della direttiva 2002/14, di un quadro generale relativo all’informazione e alla consultazione dei lavoratori costituisce l’espressione di principi generali del diritto dell’Unione enunciati dall’articolo 27 della Carta che si impongono alle istituzioni (sentenza del 15 settembre 2016, TAO‑AFI e SFIE‑PE/Parlamento e Consiglio, T‑456/14, EU:T:2016:493, punto 76).
154
Più precisamente, discende dall’articolo 1, paragrafo 1, dall’articolo 2, lettere f) e g), e dall’articolo 4 della direttiva 2002/14 che, da un lato, tali disposizioni fissano prescrizioni minime quanto all’informazione e alla consultazione dei lavoratori, fatte salve le disposizioni più favorevoli ai lavoratori, e, dall’altro, l’informazione e la consultazione dei lavoratori sono organizzate tramite i rappresentanti del personale previsti dalle leggi, dalla regolamentazione o dalle prassi applicabili (sentenza del 15 settembre 2016, TAO‑AFI e SFIE‑PE/Parlamento e Consiglio, T‑456/14, EU:T:2016:493, punto 80).
155
Orbene, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 3, dello Statuto, il comitato del personale «rappresenta gli interessi del personale presso l’istituzione e assicura un collegamento permanente tra quest’ultima e il personale». Esso «[c]oopera al buon funzionamento dei servizi, permettendo al personale di manifestare ed esprimere le sue opinioni».
156
Ne consegue che la Commissione deve applicare le prescrizioni minime relative all’informazione e alla consultazione dei lavoratori previste dalla direttiva 2002/14 al suo comitato del personale e ai membri di tale organo di rappresentanza.
157
Nel caso di specie, non risulta dal fascicolo che, alla data del licenziamento, la ricorrente non avesse più la qualità di membro del CLP e del [comité central du personnel; in prosieguo: il «CCP»]. Di conseguenza, la ricorrente può fondatamente sostenere, nell’ambito della prima censura della presente parte, che, nell’adottare la decisione impugnata, presa sul fondamento dell’articolo 47, lettera c), i), del RAA, la Commissione doveva tenere conto delle prescrizioni minime di cui dell’articolo 7 della direttiva 2002/14.
2) Sulla fondatezza della prima censura
158
Secondo la giurisprudenza, il licenziamento di un rappresentante dei lavoratori motivato dalla sua qualità o dalle funzioni che egli esercita in tale qualità di rappresentante è incompatibile con la protezione prescritta dall’articolo 7 della direttiva 2002/14 (sentenza dell’11 febbraio 2010, Ingeniørforeningen i Danmark, C‑405/08, EU:C:2010:69, punto 58).
159
Un rappresentante dei lavoratori oggetto di una decisione di licenziamento deve quindi essere in grado di verificare, nell’ambito di adeguate procedure amministrative o giudiziarie, che tale decisione non sia dovuta alla sua qualità o all’esercizio delle sue funzioni di rappresentante e sanzioni adeguate devono essere applicabili nel caso in cui si verificasse che esiste una relazione tra la qualità o le funzioni suddette e il provvedimento di licenziamento adottato nei confronti di tale rappresentante (sentenza dell’11 febbraio 2010, Ingeniørforeningen i Danmark, C‑405/08, EU:C:2010:69, punto 59).
160
Per quanto riguarda, in particolare, i funzionari e gli agenti dell’Unione, occorre inoltre tenere conto dell’articolo 24 ter dello Statuto, ai sensi del quale «[i] funzionari fruiscono del diritto di associazione e in particolare del diritto di associarsi in organizzazioni sindacali e professionali dei funzionari europei». Infatti, le istituzioni dell’Unione devono astenersi da ogni comportamento che possa ostacolare l’esercizio della libertà sindacale riconosciuta dall’articolo 24 ter dello Statuto (v., per analogia, sentenza del 18 gennaio 1990, Maurissen e Union syndicale/Corte dei conti, C‑193/87 e C‑194/87, EU:C:1990:18, punto 12).
161
La libertà sindacale così riconosciuta ai funzionari e agli agenti dell’Unione implica la facoltà, per le organizzazioni sindacali o professionali (in prosieguo: le «OSP»), di compiere, nei limiti del lecito, qualsiasi attività che si renda necessaria per la tutela degli interessi professionali dei loro membri (v. sentenza del 18 gennaio 1990, Maurissen e Union syndicale/Corte dei conti, C‑193/87 e C‑194/87, EU:C:1990:18, punto 13 e giurisprudenza ivi citata).
162
Ne discende, da un lato, che le istituzioni dell’Unione devono accettare che le OSP svolgano i loro compiti di rappresentanza e di concertazione in ordine a tutte le materie di interesse per il personale e, dall’altro, che esse non possono penalizzare in alcun modo i funzionari o gli agenti a causa delle loro attività sindacali (v., in tal senso, sentenza del 18 gennaio 1990, Maurissen e Union syndicale/Corte dei conti, C‑193/87 e C‑194/87, EU:C:1990:18, punti 14 e 15).
163
È alla luce di tali disposizioni e di tali principi che occorre valutare la fondatezza della prima censura della presente parte.
164
In primo luogo, non risulta né dalla motivazione della decisione impugnata né dai documenti del fascicolo che detta decisione sia basata unicamente sulla qualità di membro del CCP e del CLP che la ricorrente possedeva dal 13 maggio 2014, indipendentemente dall’esercizio di tali funzioni di rappresentanza del personale o, più in generale, delle sue attività sindacali.
165
In secondo luogo, la decisione impugnata non contiene motivi in base ai quali l’AACC abbia ritenuto che il modo in cui la ricorrente esercitava le sue funzioni di rappresentante del personale o, più in generale, le sue attività sindacali alla data di adozione di detta decisione configurasse un comportamento tale da giustificare la risoluzione del suo contratto per insufficienza professionale.
166
Peraltro, dalle discussioni in sede di udienza risulta che, in risposta ad un quesito del Tribunale su questo punto, la ricorrente ha confermato che aveva cessato di partecipare alle attività del CLP e del CCP a partire dall’inizio del suo congedo parentale in data 15 luglio 2016 e che aveva dovuto essere sostituita da un supplente in seno al CCP e al CLP.
167
Pertanto, la circostanza che la ricorrente non esercitasse più in modo effettivo le sue funzioni di rappresentante del personale, alla data di adozione della decisione impugnata, costituisce un indizio del fatto che detta decisione non si basa sull’esercizio di tali funzioni da parte della ricorrente alla suddetta data.
168
In terzo luogo, è vero che uno dei motivi che hanno indotto l’AACC a licenziare la ricorrente per insufficienza professionale consiste nella mancata presa in considerazione dell’interesse del servizio nella pianificazione delle attività relative al suo mandato di rappresentante del personale, nel corso del 2014 e del 2016.
169
In particolare, dai punti 41 e 42 supra risulta che l’AACC ha addebitato alla ricorrente, per quanto riguarda il 2014, di avere avvisato tardivamente i superiori gerarchici della sua partecipazione alle riunioni del CCP e del CLP e, in alcuni casi, di non avere avvisato i colleghi della sua partecipazione a tali riunioni. Inoltre, dal punto 47 supra risulta che, per quanto riguarda il 2016, l’AACC ha addebitato alla ricorrente di avere informato tardivamente i superiori gerarchici della sua partecipazione ad alcune riunioni del CCP e di non avere informato i colleghi o, in alcuni casi, di averli informati tardivamente.
170
Pertanto, occorre stabilire se l’autorità competente potesse fondare la decisione impugnata su un motivo siffatto senza violare l’obbligo ad essa incombente di tenere conto delle prescrizioni minime di cui all’articolo 7 della direttiva 2002/14.
171
A questo proposito, occorre rammentare che l’articolo 1, sesto comma, dell’allegato II dello Statuto prevede che le funzioni assunte, in particolare, dai membri del comitato del personale sono considerate come parte dei compiti che essi devono assolvere presso la loro istituzione. Le istituzioni sono quindi tenute a creare le condizioni necessarie a garantire l’esercizio delle funzioni di rappresentanza del personale e, a tale proposito, il funzionario non può subire un pregiudizio dal fatto di esercitare funzioni negli organi di rappresentanza del personale (v. sentenza del 26 settembre 1996, Maurissen/Corte dei conti, T‑192/94, EU:T:1996:133, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).
172
Allo stesso modo, l’articolo 1, sesto comma, dell’allegato II dello Statuto mira, con la sua seconda frase, a tutelare i diritti, tra l’altro, dei membri del comitato del personale, proteggendoli da qualsiasi pregiudizio che potrebbero subire a motivo delle loro attività di rappresentanza statutaria del personale. È in particolare per questo motivo che le attività di rappresentanza del personale devono essere prese in considerazione nella redazione del rapporto informativo dei funzionari e degli agenti interessati (sentenze del 26 settembre 1996, Maurissen/Corte dei conti, T‑192/94, EU:T:1996:133, punto 41, e del 5 novembre 2003, Lebedef/Commissione, T‑326/01, EU:T:2003:291, punto 49). Tale disposizione mira inoltre, con la sua prima frase, a facilitare la partecipazione dei funzionari alla rappresentanza del personale della loro istituzione, permettendo loro, in particolare, di parteciparvi nell’ambito dell’orario di lavoro normalmente impartito ai servizi che essi sono tenuti a garantire nella loro istituzione, e non in aggiunta ad esso (sentenza del 16 dicembre 2010, Lebedef/Commissione, T‑364/09 P, EU:T:2010:539, punto 23), o, ancora, nell’ambito di una messa a disposizione presso un’OSP, la quale implica una dispensa, parziale o totale, dal lavoro presso i servizi dell’istituzione.
173
Tuttavia, un funzionario o un agente che benefici di un comando a titolo sindacale al 50% deve ottenere, conformemente all’articolo 60 dello Statuto, la previa autorizzazione del superiore gerarchico al fine di assentarsi dal servizio e di partecipare alle riunioni alle quali è convocato a titolo del suo mandato sindacale o del suo mandato di rappresentante del personale. Infatti, l’obbligo di previa autorizzazione previsto dall’articolo 60 dello Statuto può essere derogato solo in caso di malattia o di infortunio, e non in caso di partecipazione alla rappresentanza sindacale del personale o alle riunioni di un organo rappresentativo quale il CCP o il CLP (v., in tal senso, sentenza del 16 dicembre 2010, Lebedef/Commissione, T‑52/10 P, EU:T:2010:543, punto 30).
174
In tale contesto, si deve rilevare che l’articolo 7, punto 3.1, della decisione C(2011) 3588 definitivo della Commissione, del 27 maggio 2011 [in prosieguo: la «decisione C(2011) 3588»], imponeva alla ricorrente di informare «in tempo utile» i superiori gerarchici delle sue convocazioni alle riunioni del CCP e del CLP e l’autorità gerarchica poteva, se del caso, negare la partecipazione dell’interessato a tali riunioni con decisione scritta e motivata.
175
Pertanto, la decisione impugnata poteva fondarsi, senza violare le prescrizioni minime dell’articolo 7 della direttiva 2002/14, sul motivo riguardante l’inosservanza da parte della ricorrente dell’obbligo di informare i superiori gerarchici in tempo utile, prima delle riunioni del CLP e del CCP di cui ella era membro, della sua partecipazione a dette riunioni, in quanto un motivo siffatto non si basa sull’esercizio delle sue funzioni di rappresentante del personale, bensì sull’inosservanza da parte della ricorrente delle condizioni di organizzazione del servizio necessarie all’esercizio del mandato di cui ella era investita.
176
Di conseguenza, la prima censura della presente parte deve essere respinta in quanto infondata.
3) Sulla seconda censura
177
La ricorrente sostiene che, con la decisione impugnata, la Commissione ha violato la norma che sanziona il reato di intralcio.
[omissis]
3. Sul quarto motivo, vertente su errori manifesti di valutazione e su errori di fatto
[omissis]
a) Sul grado di controllo del giudice dell’Unione
184
In limine, occorre precisare il grado di controllo che il Tribunale deve esercitare quando è chiamato a pronunciarsi sulla legittimità di una decisione di licenziamento di un agente contrattuale a causa della sua insufficienza professionale.
185
Infatti, la ricorrente sostiene che la giurisprudenza costante secondo cui il controllo del giudice dell’Unione sulla legittimità delle decisioni di licenziamento dei funzionari e degli agenti per insufficienza professionale è limitata all’errore manifesto di valutazione è in contrasto con l’articolo 30 della Carta, relativo alla tutela contro il licenziamento ingiustificato. Inoltre, ella fa valere che l’onere della prova della legittimità di una decisione come la decisione impugnata dovrebbe incombere al datore di lavoro, salvo privare di qualsiasi utilità l’articolo 30 della Carta. Infine, ella sostiene che il Tribunale dovrebbe prendere in considerazione, nel valutare l’onere della prova, la durata insolitamente lunga del procedimento giurisdizionale, tenuto conto delle disposizioni dell’articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»).
186
La Commissione contesta la ricevibilità e la fondatezza dell’argomento della ricorrente.
187
A tale proposito, secondo costante giurisprudenza, per quanto riguarda la risoluzione del contratto di un agente temporaneo o contrattuale a tempo indeterminato, l’AACC dispone, conformemente all’articolo 47, lettera c), i), del RAA e nel rispetto del preavviso previsto dal contratto, di un ampio potere discrezionale e il controllo del giudice dell’Unione deve pertanto limitarsi alla verifica dell’assenza di errore manifesto o di sviamento di potere (v., in tal senso, sentenza del 26 febbraio 1981, de Briey/Commissione, 25/80, EU:C:1981:56, punto 7; v. altresì, in tal senso, sentenza del 6 luglio 2022, YF/AECP, T‑664/21, non pubblicata, EU:T:2022:425, punto 44 e giurisprudenza ivi citata).
188
Infatti, la valutazione delle attitudini professionali dei funzionari e degli agenti delle istituzioni dell’Unione spetta in primo luogo a tali istituzioni (v., in tal senso, sentenza del 19 luglio 1955, Kergall/Assemblea comune, 1/55, EU:C:1955:9, pag. 23).
189
In tale contesto, un errore può essere qualificato come manifesto solo qualora esso possa essere rilevato in modo evidente, alla luce dei criteri ai quali il legislatore ha inteso subordinare l’esercizio da parte dell’amministrazione del suo potere discrezionale. In altri termini, il motivo vertente sull’errore manifesto dev’essere respinto qualora, malgrado gli elementi addotti dal ricorrente, la valutazione contestata sia tuttora ammissibile in quanto giustificata e coerente [v. sentenza del 2 aprile 2019, Fleig/SEAE, T‑492/17, EU:T:2019:211, punto 55 (non pubblicata) e giurisprudenza ivi citata].
190
Inoltre, occorre rammentare che gli atti delle istituzioni dell’Unione si presumono, in linea di principio, legittimi e producono pertanto effetti giuridici, finché non siano stati revocati o annullati nel contesto di un ricorso per annullamento ovvero dichiarati invalidi a seguito di un rinvio pregiudiziale o di un’eccezione di illegittimità (v. sentenza del 10 settembre 2019, HTTS/Consiglio, C‑123/18 P, EU:C:2019:694, punto 100 e giurisprudenza ivi citata).
191
Pertanto, dal principio della presunzione di legittimità degli atti delle istituzioni dell’Unione deriva che spetta all’agente temporaneo o contrattuale che sia oggetto di una decisione di licenziamento e che proponga un ricorso dinanzi ai giudici dell’Unione dimostrare l’illegittimità di detta decisione.
192
Orbene, l’articolo 30 della Carta non è tale da mettere in discussione i principi e la giurisprudenza richiamati ai punti da 187 a 191 supra.
193
Sotto un primo profilo, dall’articolo 30 della Carta, ai sensi del quale «[o]gni lavoratore ha il diritto alla tutela contro ogni licenziamento ingiustificato, conformemente al diritto dell’Unione e alle legislazioni e prassi nazionali», risulta che il testo di detta disposizione non definisce obblighi precisi (sentenza del 4 dicembre 2013, ETF/Schuerings, T‑107/11 P, EU:T:2013:624, punto 100). Pertanto, l’articolo 30 della Carta non enuncia alcuna norma tale da mettere in discussione il controllo limitato all’errore manifesto di valutazione cui procede il Tribunale quando è chiamato a pronunciarsi sulla legittimità della decisione di risoluzione di un contratto di agente temporaneo o contrattuale a tempo indeterminato.
194
Sotto un secondo profilo, lo stesso vale per il punto 24 della parte I della Carta sociale europea, firmata a Torino il 18 ottobre 1961, come riveduta, al quale l’articolo 30 della Carta è ispirato, punto ai sensi del quale «[t]utti i lavoratori hanno diritto ad una tutela in caso di licenziamento».
195
Sotto un terzo profilo, le spiegazioni, per quanto riguarda l’articolo 30 della Carta, menzionano specificamente la direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (GU 2001, L 82, pag. 16), nonché la direttiva 80/987/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 1980, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d’insolvenza del datore di lavoro (GU 2008, L 283, pag. 23). Tuttavia, anche supponendo che l’articolo 30 della Carta possa essere interpretato nel senso che conferisce, in forza di tali disposizioni specifiche del diritto derivato dell’Unione, una tutela particolare ai lavoratori licenziati, si deve constatare che la situazione della ricorrente non rientra nell’ambito di applicazione di dette disposizioni.
196
Di conseguenza, non si può dedurre dall’articolo 30 della Carta l’obbligo per il Tribunale, allorché deve valutare la legittimità di una decisione di licenziamento di un funzionario o di un agente temporaneo o contrattuale per insufficienza professionale, di esercitare un controllo più preciso di quello dell’errore manifesto di valutazione, né l’obbligo di far gravare sull’istituzione interessata l’onere della prova della legittimità di una decisione siffatta.
197
Inoltre, occorre ricordare che pur se, come confermato dall’articolo 6, paragrafo 3, TUE, i diritti fondamentali riconosciuti dalla CEDU fanno parte del diritto dell’Unione in quanto principi generali e pur se l’articolo 52, paragrafo 3, della Carta impone di dare ai diritti in essa contemplati e corrispondenti a quelli garantiti dalla CEDU lo stesso significato e la stessa portata di quelli conferiti dalla suddetta Convenzione, quest’ultima non costituisce, finché l’Unione non vi abbia aderito, un atto giuridico formalmente integrato nell’ordinamento giuridico dell’Unione (v. sentenza del 22 ottobre 2020, Silver Plastics e Johannes Reifenhäuser/Commissione, C‑702/19 P, EU:C:2020:857, punto 24 e giurisprudenza ivi citata).
198
A questo proposito, giacché la Carta contiene diritti corrispondenti a diritti garantiti dalla CEDU, l’articolo 52, paragrafo 3, della Carta è inteso ad assicurare la necessaria coerenza tra i diritti contenuti in quest’ultima e i corrispondenti diritti garantiti dalla CEDU, «senza che ciò pregiudichi l’autonomia del diritto dell’Unione e della Corte di giustizia dell’Unione europea». Secondo le spiegazioni, per quanto riguarda l’articolo 47, secondo comma, della Carta, tale disposizione corrisponde all’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU (v. sentenza del 22 ottobre 2020, Silver Plastics e Johannes Reifenhäuser/Commissione, C‑702/19 P, EU:C:2020:857, punto 25 e giurisprudenza ivi citata).
199
Pertanto, occorre intendere l’argomento relativo alla violazione dell’articolo 6 della CEDU come diretto a sostenere in sostanza che, applicando un controllo limitato all’errore manifesto di valutazione in sede di esame, dopo il rinvio della causa da parte della Corte, della legittimità della decisione impugnata, sebbene il procedimento giurisdizionale, per la sua durata insolitamente lunga, non abbia rispettato la regola del termine ragionevole di giudizio, il Tribunale violerebbe il diritto a un equo processo sancito, in particolare, dall’articolo 47, secondo comma, della Carta.
200
Orbene, dalla giurisprudenza risulta che l’eventuale violazione, da parte di un giudice dell’Unione, dell’obbligo derivante dall’articolo 47, secondo comma, della Carta di decidere le controversie di cui è investito entro un termine ragionevole deve essere sanzionata in un ricorso per risarcimento danni presentato dinanzi al Tribunale, ricorso che costituisce un rimedio effettivo (v. sentenza del 13 dicembre 2018, Unione europea/Kendrion, C‑150/17 P, EU:C:2018:1014, punto 32 e giurisprudenza ivi citata).
201
Inoltre, nel caso in cui il Tribunale, competente ai sensi dell’articolo 256, paragrafo 1, TFUE, sia adito con una domanda risarcitoria, è tenuto a pronunciarsi su una domanda siffatta, decidendo in una composizione diversa da quella che si è trovata a decidere la controversia sfociata nel procedimento la cui durata è contestata (v. sentenza del 14 settembre 2016, Trafilerie Meridionali/Commissione, C‑519/15 P, EU:C:2016:682, punto 66 e giurisprudenza ivi citata).
202
Pertanto, dalla giurisprudenza citata ai punti 200 e 201 supra risulta che, nell’esaminare le domande di annullamento accompagnate, se del caso, da domande risarcitorie, dopo il rinvio di una causa da parte della Corte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, il collegio giudicante del Tribunale incaricato di statuire su tali domande non è competente a valutare l’eventuale durata eccessiva del procedimento giurisdizionale e non può quindi cercare di porvi rimedio, in particolare modificando la portata del suo controllo sulla legittimità della motivazione della decisione di cui si chiede l’annullamento.
203
Di conseguenza, l’argomento della ricorrente ricordato al punto 185 supra deve essere respinto, senza che sia necessario esaminare l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione.
b) Sulla prima parte del quarto motivo, relativa ad un errore manifesto di valutazione che inficia il punto della motivazione riguardante la domanda precipitosa della ricorrente diretta alla revoca di un’autorizzazione a svolgere le sue funzioni a orario ridotto
204
Con la presente parte, la ricorrente sostiene, in sostanza, che le indicazioni figuranti alla pagina 2, a), della lettera dell’8 settembre 2016 non potevano seriamente suffragare la constatazione della Commissione relativa alla sua eventuale insufficienza professionale, in quanto ella aveva difficoltà a conciliare la vita professionale con quella familiare.
205
In particolare, la ricorrente afferma di essersi trovata, nell’aprile 2014, a seguito di una procedura di divorzio, nella situazione di un genitore singolo con tre figli a carico, cosicché era legittimo che ella cercasse di lavorare di più per affrontare i suoi oneri familiari. La ricorrente sostiene inoltre che la Commissione non ha dimostrato che il ritiro della sua richiesta di svolgere le proprie funzioni a orario ridotto avesse perturbato il servizio.
206
A tale proposito, alla pagina 2, a), della lettera dell’8 settembre 2016, l’AACC ha rilevato che, nel gennaio 2014, la richiesta della ricorrente di svolgere le sue funzioni a metà tempo era stata accolta per il periodo dal 1o maggio 2014 fino alla fine dell’anno scolastico, ma che, tuttavia, il 24 aprile 2014 la ricorrente aveva chiesto in via di urgenza, per motivi familiari, di poter continuare a svolgere le sue funzioni a tempo pieno e che il direttore aveva compiuto gli sforzi necessari per aiutare la ricorrente e adeguare l’organizzazione del servizio, cosicché la ricorrente ha potuto lavorare a tempo pieno a partire dal 15 maggio 2014.
207
Inoltre, l’AACC ha indicato che, tenuto conto dell’arrivo tardivo presso l’unità di gestione delle risorse umane dell’informazione secondo cui la ricorrente doveva lavorare a tempo pieno a partire dal 15 maggio 2014, era stato necessario compiere sforzi straordinari per adattare le necessità del servizio alle esigenze personali della ricorrente.
208
In limine, occorre rilevare che la ricorrente non contesta il riferimento operato dall’AACC, alla pagina 2 della lettera dell’8 settembre 2016, alla valutazione contenuta nel rapporto informativo 2014, secondo la quale ella aveva avuto difficoltà, nel corso del 2014, a conciliare la vita professionale con quella personale, bensì unicamente il motivo della decisione impugnata figurante alla pagina 2, a), della lettera dell’8 settembre 2016. Tale motivo non riprende una valutazione che sarebbe contenuta nel rapporto informativo 2014.
209
Di conseguenza, non si può ritenere che l’argomentazione sviluppata dalla ricorrente nell’ambito della presente parte metta in discussione una valutazione contenuta nel rapporto informativo 2014, che secondo la Commissione è divenuto definitivo.
210
Per quanto riguarda la fondatezza dell’argomentazione sviluppata nell’ambito della presente parte, in primo luogo, si deve ricordare che l’articolo 55 bis dello Statuto, applicabile per analogia agli agenti contrattuali in virtù del combinato disposto degli articoli 16 e 91 del RAA, prevede le condizioni alle quali gli agenti contrattuali possono lavorare a orario ridotto. Le modalità del lavoro a orario ridotto e la procedura per la concessione dell’autorizzazione sono definite nell’allegato IV bis dello Statuto e, se del caso, dalle modalità di applicazione adottate dall’autorità competente.
211
In particolare, l’articolo 2, primo comma, dell’allegato IV bis dello Statuto dispone quanto segue:
«A richiesta del funzionario interessato, l’autorità che ha il potere di nomina può revocare l’autorizzazione prima della scadenza del periodo per il quale essa era stata concessa. La data di revoca non può essere posteriore di oltre due mesi alla data proposta dal funzionario, o di oltre quattro mesi se il lavoro a orario ridotto è stato autorizzato per un periodo superiore ad un anno».
212
Da tali disposizioni risulta che, chiedendo la revoca dell’autorizzazione a svolgere le sue funzioni a orario ridotto prima della scadenza del periodo per il quale tale autorizzazione era stata concessa, la ricorrente ha esercitato una facoltà che le era espressamente riconosciuta dallo Statuto.
213
In secondo luogo, non risulta né dalla motivazione della decisione impugnata né dai documenti del fascicolo che il periodo intercorso tra la presentazione, il 24 aprile 2014, della domanda della ricorrente diretta alla revoca dell’autorizzazione a svolgere le sue funzioni a orario ridotto e la data in cui tale autorizzazione ha prodotto effetti, il 1o maggio 2014, abbia violato le disposizioni dell’articolo 55 bis e dell’allegato IV bis dello Statuto o le modalità di applicazione adottate dalla Commissione per l’attuazione di tali disposizioni.
214
In terzo luogo, poiché la ricorrente era stata autorizzata a riprendere le sue funzioni a tempo pieno dal 15 maggio 2014, non risulta che la reintegrazione anticipata nelle sue funzioni a tempo pieno fosse incompatibile con le necessità del servizio. Inoltre, dai documenti del fascicolo non emerge neppure che il trattamento della domanda della ricorrente abbia richiesto sforzi straordinari da parte dei servizi competenti.
215
In quarto luogo, è pacifico che la domanda della ricorrente del 24 aprile 2014 per svolgere le sue funzioni a tempo pieno faceva seguito ad una procedura di divorzio avviata nello stesso mese e che aveva avuto l’effetto di metterla nella situazione di un genitore singolo con tre figli a carico. Pertanto, sebbene tale domanda precipitosa si basasse su motivi di natura privata, essi erano cionondimeno seri e legittimi.
216
In quinto luogo, dal fascicolo risulta che, in risposta all’argomento della ricorrente, la Commissione si è limitata ad indicare che, per agevolare la conciliazione della vita professionale con quella personale della ricorrente, quest’ultima aveva potuto fruire di un congedo parentale e beneficiare di un adeguamento degli orari allorché aveva svolto le sue funzioni a orario ridotto per ragioni mediche nel novembre e nel dicembre 2014. Inoltre, la Commissione ha sostenuto che l’amministrazione non aveva addebitato alla ricorrente di chiedere l’adeguamento del suo orario di lavoro in funzione delle sue esigenze.
217
Così facendo, la Commissione non ha dimostrato il carattere giustificato e coerente della valutazione contenuta nella decisione impugnata e secondo cui la domanda della ricorrente del 24 aprile 2014 diretta alla revoca dell’autorizzazione a svolgere le sue funzioni a orario ridotto dimostrava la sua difficoltà a conciliare la vita personale con quella professionale, tenuto conto delle circostanze, ricordate ai punti da 210 a 215 supra, nelle quali detta domanda era stata presentata.
218
In tale contesto, la ricorrente può fondatamente sostenere che, basandosi sul motivo figurante alla pagina 2, a), della lettera dell’8 settembre 2016 per considerare che ella aveva difficoltà a conciliare la vita professionale con quella familiare, la Commissione ha inficiato la decisione impugnata con un errore manifesto di valutazione.
c) Sulla seconda parte del quarto motivo, relativa ad un errore manifesto di valutazione che inficia il punto della motivazione relativo alle asserite assenze irregolari della ricorrente
219
Con la presente parte, la ricorrente fa valere due censure, relative, la prima, al carattere tardivo e sleale del motivo della decisione impugnata basato sulle sue asserite assenze irregolari nel 2014 e, la seconda, all’infondatezza di tale motivo per quanto riguarda le sue assenze del 7 maggio 2014, del 16 e del 18 giugno 2014 nonché del 30 e del 31 maggio 2016.
220
La Commissione sostiene che la presente parte è irricevibile, in quanto la ricorrente non l’ha sviluppata nel reclamo previo e non ha contestato le decisioni che constatano l’irregolarità delle sue assenze entro i termini previsti dallo Statuto e dal RAA.
221
A tale proposito, alla pagina 2, b), della lettera dell’8 settembre 2016, l’AACC ha rilevato che la ricorrente si trovava in una situazione di assenza ingiustificata il 7 maggio e il 16 giugno 2014, e più avanti, alla pagina 2, d), di detta lettera, il 18 giugno 2014. Infine, alla pagina 5, e), della lettera dell’8 settembre 2016, l’AACC si è basata altresì sull’assenza ingiustificata della ricorrente del 30 e del 31 maggio 2016.
222
In primo luogo, occorre ricordare che la decisione di licenziamento di un agente temporaneo o contrattuale fondata sull’articolo 47, lettera c), i), del RAA, che sia, in sostanza, la conseguenza dell’insufficienza professionale addebitata all’interessato, può essere giustificata facendo riferimento ad un insieme di fatti materiali precisi e concordanti, eventualmente suffragati da vari rapporti informativi annuali dai quali emerga un rendimento insoddisfacente, anche se, considerati isolatamente, tali fatti non apparirebbero di gravità sufficiente a giustificare una misura del genere (v., in tal senso, sentenza del 6 luglio 2022, YF/AECP, T‑664/21, non pubblicata, EU:T:2022:425, punto 46 e giurisprudenza ivi citata).
223
Infatti, l’insufficienza professionale di un funzionario o di un agente temporaneo o contrattuale deve valutarsi fra l’altro alla luce della competenza, del rendimento e del comportamento in servizio (v., in tal senso, sentenza del 21 ottobre 1980, Vecchioli/Commissione, 101/79, EU:C:1980:243, punto 7).
224
Per quanto riguarda, in particolare, i funzionari, si deve rilevare che l’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), dello Statuto prevede che, se cinque rapporti annuali consecutivi evidenziano un rendimento insufficiente da parte di un funzionario, il medesimo è licenziato.
225
Dalla menzionata disposizione risulta che, quando l’autorità che ha il potere di nomina decide di licenziare un funzionario per insufficienza professionale, può basarsi su fatti idonei a dimostrare tale insufficienza negli ultimi cinque anni precedenti alla decisione di licenziamento.
226
Orbene, si deve constatare che l’articolo 51 dello Statuto non è applicabile, neppure per analogia, agli agenti contrattuali o temporanei, i quali non possono essere posti, per quanto riguarda le procedure per insufficienza professionale previste dallo Statuto e dal RAA, in una situazione più favorevole di quella dei funzionari.
227
Infatti, anche se i contratti di lavoro a tempo indeterminato si distinguono, sotto il profilo della sicurezza dell’impiego, dai contratti di lavoro a tempo determinato, è innegabile che gli agenti del servizio pubblico dell’Unione assunti con contratto a tempo indeterminato non possono ignorare il carattere temporaneo del loro rapporto di lavoro e il fatto che questo non attribuisce loro una garanzia d’impiego (v. sentenza del 6 luglio 2022, YF/AECP, T‑664/21, non pubblicata, EU:T:2022:425, punto 42 e giurisprudenza ivi citata).
228
Di conseguenza, dalla giurisprudenza citata ai punti 222 e 227 supra risulta che l’AACC può basare una decisione di licenziamento per insufficienza professionale di un agente temporaneo o contrattuale su fatti constatati, come nel caso di specie, nel corso dei tre anni precedenti all’adozione di una decisione siffatta.
229
Ne consegue che la prima censura della presente parte deve essere respinta, senza che sia necessario esaminare le due eccezioni di irricevibilità sollevate dalla Commissione e ricordate al punto 220 supra.
230
In secondo luogo, occorre esaminare le due eccezioni di irricevibilità sollevate dalla Commissione nei confronti della seconda censura della presente parte.
231
Sotto un primo profilo, secondo la giurisprudenza, la regola della concordanza tra il reclamo, ai sensi dell’articolo 91, paragrafo 2, dello Statuto, e il susseguente ricorso impone, pena l’irricevibilità, che un motivo sollevato dinanzi al giudice dell’Unione lo sia già stato nell’ambito della fase precontenziosa affinché l’autorità competente sia stata in grado di conoscere le censure che l’interessato formula avverso la decisione contestata. Tale regola si giustifica con la finalità stessa del procedimento precontenzioso, che ha lo scopo di permettere una composizione amichevole delle controversie sorte tra i funzionari o gli agenti temporanei o contrattuali di cui trattasi, da un lato, e l’amministrazione, dall’altro. Ne consegue che, come risulta parimenti da una giurisprudenza costante, le conclusioni presentate dinanzi al giudice dell’Unione possono contenere solo censure fondate sulla stessa causa petendi sulla quale si fondano le censure dedotte nel reclamo, fermo restando che tali censure possono essere sviluppate, dinanzi al giudice dell’Unione, mediante deduzione di motivi e argomenti non contenuti necessariamente nel reclamo, ma ad esso strettamente connessi (v. sentenza del 28 settembre 2022, Zegers/Commissione, T‑663/21, non pubblicata, EU:T:2022:589, punto 63 e giurisprudenza ivi citata).
232
Orbene, nel suo reclamo previo del 17 gennaio 2017, la ricorrente aveva contestato «categoricamente» le «pretese assenze ingiustificate» che le venivano imputate per il 2014 e aveva sostenuto che, in ogni caso, tali fatti non presentavano un grado di gravità sufficiente. Ella aveva inoltre affermato che l’asserita assenza ingiustificata dal 30 maggio al 1o giugno 2016 non era dimostrata ed era smentita da certificati medici.
233
Di conseguenza, la Commissione non può fondatamente sostenere che la seconda censura della presente parte viola la regola di concordanza tra il reclamo e il ricorso ricordata al punto 231 supra.
234
Sotto un secondo profilo, si deve rilevare che i termini di domanda, di reclamo e di ricorso previsti dalle disposizioni degli articoli 90 e 91 dello Statuto sono di ordine pubblico e né le parti, né il giudice possono disporne, dato che sono stati istituiti per garantire la chiarezza e la certezza delle situazioni giuridiche. Le eventuali eccezioni o deroghe a tali termini devono interpretarsi restrittivamente [v. sentenza del 25 giugno 2020, XH/Commissione, T‑511/18, EU:T:2020:291, punto 74 (non pubblicata) e giurisprudenza ivi citata].
235
Pertanto, anche se, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, ogni funzionario o agente contrattuale può presentare all’autorità competente un reclamo diretto avverso un atto che gli arrechi pregiudizio, tale facoltà non consente tuttavia al funzionario o all’agente interessato di eludere i termini contemplati dagli articoli 90 e 91 dello Statuto per la presentazione di un reclamo o di un ricorso, mettendo indirettamente in discussione, con la relativa domanda, una precedente decisione che non sia stata impugnata nei termini. Solo l’esistenza di un fatto nuovo e sostanziale può giustificare la presentazione di una domanda diretta al riesame di una decisione che non è stata contestata nei termini [v., in tal senso, sentenze del 21 febbraio 2006, V/Commissione, T‑200/03 e T‑313/03, EU:T:2006:57, punti 94 e 95 e giurisprudenza ivi citata, e del 25 giugno 2020, XH/Commissione, T‑511/18, EU:T:2020:291, punto 75 (non pubblicata) e giurisprudenza ivi citata].
236
Tuttavia, in occasione di un ricorso avverso un atto che gli arreca pregiudizio, il ricorrente può, segnatamente nell’ambito di un motivo vertente sull’errore manifesto di valutazione, contestare le conseguenze che un’istituzione ha tratto da un atto precedente che gli arreca parimenti pregiudizio, sebbene il medesimo sia divenuto definitivo e la sua motivazione non possa più essere contestata (v., in tal senso, sentenza del 23 settembre 2020, VE/AEMF, T‑77/18 e T‑567/18, non pubblicata, EU:T:2020:420, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).
237
Per quanto riguarda, anzitutto, le assenze asseritamente ingiustificate del 7 maggio e del 16 giugno 2014, la ricorrente sostiene che le viene addebitato, in realtà, di avere trasmesso tardivamente i certificati medici che attestano, per i due giorni in questione, la malattia grave di uno dei suoi figli e che la decisione impugnata non menziona alcuna circostanza di ordine temporale relativa a tale ritardo.
238
Pertanto, la ricorrente non nega di avere trasmesso tardivamente i certificati medici che permettevano di giustificare la sua assenza dal servizio il 7 maggio e il 16 giugno 2014, bensì sostiene, in sostanza, che l’AACC non poteva basarsi sulla decisione che constata la sua assenza ingiustificata nei due giorni suddetti senza inficiare la decisione impugnata con un errore manifesto di valutazione.
239
Di conseguenza, con il suo argomento, la ricorrente non mira a mettere in discussione la decisione, divenuta definitiva, che constata le sue assenze ingiustificate del 7 maggio e del 16 giugno 2014, cosicché la seconda eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione deve essere respinta nella parte in cui riguarda l’argomento della ricorrente relativo a dette assenze.
240
Per quanto concerne, poi, l’asserita assenza irregolare del 18 giugno 2014, si deve constatare che, sebbene la ricorrente sostenga di avere sempre fornito un certificato medico in caso di assenza per motivi di salute, ella non indica la causa della sua assenza dal servizio in tale data e non fa riferimento ad alcun documento acquisito agli atti che possa giustificare detta assenza.
241
Pertanto, l’argomento della ricorrente non può mettere in discussione la decisione che constata la sua assenza irregolare del 18 giugno 2014, cosicché la presente censura, nella parte in cui è diretta contro il motivo figurante alla pagina 2, d), della lettera dell’8 settembre 2016, deve essere respinta in quanto infondata, senza che sia necessario esaminare a tale proposito la seconda eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione.
242
Per quanto riguarda, infine, l’asserita assenza irregolare della ricorrente dei giorni 30 e 31 maggio 2016, ella sostiene, in sostanza, che l’AACC non poteva basarsi su un parere del medico di controllo del 27 maggio 2016, giacché, in occasione della relativa visita medica, quest’ultimo non poteva prevedere la sua ammissione al pronto soccorso a causa di una parestesia del lato sinistro a partire dal 30 maggio 2016. Ella fa inoltre valere di avere prodotto i documenti giustificativi di detta assenza.
243
Orbene, con tale argomento, la ricorrente mira a mettere in discussione la decisione del 1o giugno 2016 con cui l’AACC ha considerato che le sue assenze del 30 e del 31 maggio 2016 erano ingiustificate per il motivo che ella non aveva ripreso a lavorare alle suddette date nonostante un parere del medico di controllo del 27 maggio 2016 che dichiarava la sua idoneità al riguardo.
244
Inoltre, dal fascicolo risulta che la decisione in parola è stata notificata alla ricorrente mediante messaggio di posta elettronica il 1o giugno 2016. Orbene, come ha constatato il Tribunale al punto 46 della sentenza iniziale, la ricorrente non ha proposto un reclamo, secondo le prescrizioni dell’articolo 91, paragrafo 2, dello Statuto, avverso tale decisione che le arrecava manifestamente pregiudizio.
245
Infine, la ricorrente non fa valere alcun fatto nuovo e sostanziale che giustifichi un riesame della legittimità di detta decisione.
246
Pertanto, l’argomento della ricorrente diretto a contestare in via incidentale la decisione del 1o giugno 2016 è irricevibile in quanto mira a mettere in discussione un atto divenuto definitivo.
247
In terzo luogo, occorre esaminare la fondatezza dell’argomento della ricorrente relativo al motivo della decisione impugnata vertente sulle sue asserite assenze ingiustificate del 7 maggio e del 16 giugno 2014.
248
A tale proposito, dal motivo della decisione impugnata di cui alla pagina 2, b), della lettera dell’8 settembre 2016 risulta che, il 7 e il 28 febbraio 2014, nonché il 7 maggio e il 16 giugno 2014, la ricorrente ha chiesto un congedo straordinario in ragione della malattia grave di uno dei suoi figli. Ne risulta inoltre che l’AACC ha considerato che le assenze del 7 maggio e del 16 giugno 2014 erano ingiustificate in quanto la ricorrente non aveva prodotto adeguati documenti giustificativi nei termini prescritti.
249
In limine, si deve ricordare che l’articolo 60 dello Statuto, applicabile agli agenti contrattuali in virtù degli articoli 16 e 91 del RAA, dispone quanto segue:
«Salvo in caso di malattia o di infortunio, il funzionario non può assentarsi se non è stato precedentemente autorizzato dal superiore gerarchico. Fatta salva l’eventuale applicazione delle disposizioni previste in materia disciplinare, ogni assenza irregolare debitamente accertata viene imputata sulla durata del congedo ordinario dell’interessato. Il funzionario, qualora abbia esaurito tale congedo, perde il diritto alla retribuzione per il periodo eccedente».
250
Inoltre, a termini dell’articolo 57, secondo comma, dello Statuto, applicabile agli agenti contrattuali in virtù degli articoli 16 e 91 del RAA, l’agente contrattuale può ottenere, a titolo eccezionale e a sua domanda, un congedo straordinario e le modalità per la concessione di questi congedi sono fissate dall’allegato V dello Statuto.
251
In tal senso, l’articolo 6 dell’allegato V dello Statuto dispone che al funzionario può essere concesso, a sua richiesta, oltre al congedo annuale, un congedo straordinario fino a due giorni in caso di malattia grave di un figlio e fino a cinque giorni in caso di malattia molto grave di un figlio certificata da un medico o in caso di ricovero ospedaliero di un figlio di età non superiore a 12 anni.
252
Nel caso di specie, dalla motivazione della decisione impugnata emerge che la constatazione dell’assenza ingiustificata della ricorrente nelle date del 7 maggio e del 16 giugno 2014 risulta unicamente dal ritardo con cui ella ha trasmesso i certificati medici relativi alla malattia grave di uno dei suoi figli.
253
Tuttavia, se è vero che il termine prescritto nel caso di specie per una trasmissione siffatta e il termine nel quale la ricorrente ha infine comunicato tali documenti giustificativi all’OIL non risultano né dalla motivazione della decisione impugnata né dai documenti del fascicolo, la ricorrente non dimostra e neppure sostiene di avere fornito i certificati necessari per regolarizzare la sua situazione amministrativa in tempi brevi rispetto al termine impartitole.
254
Inoltre, la ricorrente non espone nemmeno le ragioni che avrebbero potuto legittimamente spiegare tale ritardo di trasmissione.
255
Orbene, l’inosservanza, specialmente ripetuta, di un termine impartito ad un funzionario o ad un agente temporaneo o contrattuale per la trasmissione dei documenti giustificativi di un’assenza dal servizio può configurare una condotta inappropriata da parte del funzionario o dell’agente interessato.
256
In tali circostanze, la ricorrente non ha dimostrato che l’AACC avesse commesso un errore manifesto di valutazione facendo riferimento, nell’adottare la decisione impugnata, a una decisione precedente che constatava le sue assenze irregolari del 7 maggio e del 16 giugno 2014 a motivo del ritardo nella trasmissione dei documenti che potevano giustificare tali assenze.
257
Di conseguenza, la presente censura deve essere respinta in quanto infondata, al pari della presente parte nella sua interezza.
d) Sulla terza parte del quarto motivo, relativa ad un errore manifesto di valutazione e ad errori di fatto che inficiano il punto della motivazione riguardante il coinvolgimento della ricorrente nel suo lavoro
258
Con la presente parte, la ricorrente deduce otto censure. Sotto un primo profilo, la ricorrente fa valere che il suo coinvolgimento nei gruppi di lavoro durante il 2014 è stato riconosciuto nel suo rapporto informativo relativo a tale anno. Sotto un secondo profilo, ella sostiene che nel 2015 era pienamente coinvolta nelle sue funzioni di educatrice a rotazione presso il CPE di Mamer e ha effettivamente inviato la tabella di azioni educative a una delle sue colleghe il 22 aprile 2015. Sotto un terzo profilo, fa valere di avere effettivamente organizzato corsi di yoga con i bambini, anche se tale attività non era un obiettivo che le fosse stato formalmente assegnato. Sotto un quarto profilo, la ricorrente contesta la mancanza di proattività che le viene addebitata in relazione alla sua partecipazione ai gruppi di lavoro, in particolare al gruppo di lavoro «Cucina». Sotto un quinto profilo, afferma che, per quanto riguarda il gruppo di lavoro «Sport», ella era solo supplente. Sotto un sesto profilo, la ricorrente nega di avere inviato il giornale di Natale 2015 ai suoi superiori gerarchici nel luglio 2016. Sotto un settimo profilo, la ricorrente sostiene che il piano di azioni pedagogiche non era necessariamente formalizzato e che non era opportuno che ella comunicasse tale piano per l’avvio dell’anno scolastico nel settembre 2016, quando ella andava in congedo parentale. Sotto un ottavo profilo, la ricorrente fa valere che l’AACC ha ritenuto che ella non avesse conseguito gli obiettivi fissati per il 2016 al termine di appena due mesi di presenza.
259
La Commissione sostiene che alla ricorrente è preclusa la possibilità di criticare le valutazioni contenute nei rapporti informativi 2013, 2014 e 2015 e sulle quali si basa la decisione impugnata, in quanto ella non ha contestato tali rapporti entro i termini previsti dallo Statuto. Inoltre, la Commissione contesta le affermazioni della ricorrente.
260
In primo luogo, per quanto riguarda l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione, occorre richiamarsi alla giurisprudenza citata ai punti 235 e 236 supra.
261
Nel caso di specie, si deve ricordare che la motivazione della decisione impugnata fa riferimento a talune valutazioni contenute, in particolare, nei rapporti informativi 2013, 2014 e 2015 relativi alla ricorrente.
262
In particolare, dal fascicolo risulta che i motivi contenuti nell’ultimo paragrafo della pagina 1 della lettera dell’8 settembre 2016 si riferiscono al rapporto informativo 2013. Ne risulta inoltre che il motivo riguardante la difficoltà della ricorrente a conciliare la vita personale con quella professionale e contenuto nel secondo paragrafo della pagina 2 della medesima lettera si riferisce al rapporto informativo 2014. Infine, i motivi figuranti alla pagina 3, da a) a e), della medesima lettera ribadiscono la valutazione qualitativa concernente l’efficacia della ricorrente, che corrisponde al punto 3.1 del rapporto informativo 2015.
263
Orbene, con l’argomento sviluppato nell’ambito delle censure dalla seconda alla quinta della presente parte, la ricorrente mira a mettere in discussione il contenuto della suddetta valutazione qualitativa e pertanto del rapporto informativo 2015.
264
Tuttavia, è pacifico che la ricorrente abbia ricevuto notifica del rapporto informativo 2015 che la riguardava e non l’abbia contestato entro i termini previsti dagli articoli 90 e 91 dello Statuto, cosicché sia tale rapporto sia le valutazioni ivi contenute sono divenuti definitivi.
265
Inoltre, la ricorrente non ha fatto valere l’esistenza di un elemento nuovo e sostanziale per dimostrare che non le era preclusa la possibilità di contestare il rapporto informativo 2015.
266
In tali circostanze, la ricorrente non può contestare il rapporto informativo 2015 in via incidentale nell’ambito del presente ricorso avverso la decisione impugnata, rispetto alla quale tale rapporto ha avuto una funzione preparatoria. Pertanto, le censure dalla seconda alla quinta della terza parte del quarto motivo sono irricevibili in quanto mirano a mettere in discussione un atto divenuto definitivo.
267
Per contro, la prima, la sesta, la settima e l’ottava censura non mirano a mettere in discussione valutazioni che sarebbero contenute nei rapporti informativi 2013, 2014 e 2015. Pertanto, l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione deve essere respinta in tale misura.
268
In secondo luogo, per quanto riguarda la prima censura, la ricorrente fa valere le valutazioni contenute nel rapporto informativo 2014 relative al suo coinvolgimento nei gruppi di lavoro «Organizzazione delle riunioni informative per i genitori» e «Cucina».
269
Tuttavia, dai rapporti informativi 2013 e 2015, ai quali fa riferimento la decisione impugnata, risulta che nel 2013 il coinvolgimento della ricorrente nei gruppi di lavoro «Cucina» e «Organizzazione delle riunioni informative per i genitori» è stato molto limitato e che nel 2015 il suo coinvolgimento nei gruppi di lavoro «Giornale del CPE», «Cucina» e «Sport» è stato insufficiente, se non inesistente.
270
Inoltre, dai motivi della decisione impugnata figuranti alla pagina 4 della lettera dell’8 settembre 2016 risulta che il rapporto informativo 2015 assegnava come obiettivo alla ricorrente per il 2016, in particolare, di dare prova di un maggiore apporto nella realizzazione dei compiti dei vari gruppi di lavoro come persona di contatto o come supplente mediante la tenuta di una tabella mensile elencante i commenti o i problemi riscontrati (fattuali e precisi), mediante proposte o mediante l’elaborazione di un planning per attività fisiche durante le vacanze scolastiche e mediante la stesura di una relazione annuale del gruppo di lavoro «Sport». Ne risulta, tuttavia, che non è stato riscontrato alcun segno di miglioramento del livello di rendimento della ricorrente riguardo a tale obiettivo di cui ella era a conoscenza dal 5 aprile 2016.
271
Infatti, alla pagina 4, b), della lettera dell’8 settembre 2016, l’AACC ha considerato che, prima dell’inizio del congedo parentale della ricorrente, il 15 luglio 2016, il suo coinvolgimento nei compiti spettanti ai diversi gruppi di lavoro di cui ella faceva parte era caratterizzato dalla medesima mancanza di proattività. In particolare, l’AACC ha addebitato alla ricorrente di non avere preso iniziative per elaborare la tabella mensile elencante i problemi riscontrati nel gruppo «Cucina», di non aver partecipato attivamente al gruppo di lavoro «Sport» e di non avere fornito i resoconti annuali dei gruppi «Cucina» e «Giornale del CPE» prima di andare in congedo parentale, nonostante una richiesta in tal senso della sua capo unità del 26 maggio 2016.
272
Pertanto, la circostanza che la ricorrente abbia dimostrato, nel 2014, il coinvolgimento che le veniva richiesto nei gruppi di lavoro di cui faceva parte non ha alcuna incidenza sulla constatazione figurante alla pagina 1, alla pagina 3, a), e alla pagina 4, b), della lettera dell’8 settembre 2016. Tale constatazione riguarda il mancato coinvolgimento della ricorrente nei gruppi di lavoro dei quali ella ha fatto parte negli anni 2013 e 2015 nonché nel periodo dal 5 aprile al 15 luglio 2016.
273
Di conseguenza, la ricorrente non ha dimostrato che i motivi della decisione impugnata vertenti sul suo mancato coinvolgimento nei gruppi di lavoro di cui ella ha fatto parte nel 2013, nel 2015 e per una parte del 2016 fossero viziati da un errore manifesto di valutazione, cosicché la presente censura deve essere respinta in quanto infondata.
274
In terzo luogo, con la sesta censura, la ricorrente sostiene che la decisione impugnata è viziata da un errore di fatto in quanto ella ha inviato la bozza del giornale di Natale 2015 alle persone incaricate di convalidarla il 22 gennaio 2016, e non nel luglio 2016. Ella precisa che un’anomalia informatica è la causa del ritardo nella trasmissione del suo messaggio di posta elettronica cui era allegata tale bozza di giornale e che il ritardo nella pubblicazione di quest’ultimo è imputabile a due suoi colleghi e alla sua superiore gerarchica.
275
A questo proposito, dai motivi della decisione impugnata figuranti alla pagina 4 della lettera dell’8 settembre 2016 risulta che il rapporto informativo 2015 assegnava come obiettivo alla ricorrente per il 2016, in particolare, di dare prova di un maggiore apporto nella realizzazione dei compiti dei vari gruppi di lavoro come persona di contatto o come supplente mediante la compilazione e la diffusione di tre giornali del CPE. Secondo tale motivo, non era stato riscontrato alcun segno di miglioramento del livello di rendimento della ricorrente in relazione a detto obiettivo di cui ella era a conoscenza dal 5 aprile 2016.
276
In particolare, alla pagina 4, b), della lettera dell’8 settembre 2016, l’AACC ha addebitato alla ricorrente di avere inviato in data 18 luglio 2016 il giornale di Natale 2015, che i suoi superiori gerarchici hanno considerato non più pertinente.
277
A tale proposito, in primo luogo, si deve rilevare che la ricorrente fa riferimento ad un messaggio di posta elettronica che ella avrebbe inviato il 22 gennaio 2016 e di cui ha prodotto una copia in allegato al ricorso.
278
Tuttavia, come affermato dalla Commissione, tale documento non ha sufficiente forza probatoria, in quanto, sebbene detto messaggio di posta elettronica contenga la frase «[v]i invio in allegato la bozza del giornale Edizione speciale Natale da stampare» e menzioni un documento allegato dal titolo «Le petit journal garderie NOEL.edition specialdocx», esso precisa altresì che il giornale «di Carnevale seguirà il prima possibile», quando tale festa cadeva, in quell’anno, nel mese di febbraio.
279
In secondo luogo, la Commissione ha prodotto un messaggio di posta elettronica che indica come data di invio il 18 luglio 2016, proveniente dalla ricorrente e indirizzato ai medesimi destinatari, e che contiene esattamente lo stesso testo contenuto nel messaggio di posta elettronica fatto valere dalla ricorrente.
280
In terzo luogo, sebbene la ricorrente sostenga che il messaggio di posta elettronica con cui avrebbe inviato la bozza del giornale di Natale 2015 ai colleghi non è pervenuto ai destinatari a causa di un’anomalia informatica, ella non fornisce alcun elemento di prova a sostegno di tale affermazione.
281
In quarto luogo, la ricorrente sostiene che la pubblicazione del giornale di Natale 2015, dopo l’invio dello stesso il 22 gennaio 2016, era stata differita a causa di due suoi colleghi e successivamente della responsabile del CPE del Kirchberg a Lussemburgo, il che spiegherebbe perché ella abbia inviato due volte la bozza del giornale di Natale 2015 ai superiori gerarchici.
282
Tuttavia, la ricorrente non fornisce alcun elemento di prova a sostegno delle sue affermazioni, le quali sono peraltro parzialmente contraddette dai documenti del fascicolo.
283
Infatti, si deve rilevare che il nome di uno dei due colleghi menzionati al punto 281 supra non compare né nell’elenco dei destinatari del messaggio di posta elettronica del 22 gennaio 2016 fatto valere dalla ricorrente, né nella lista dei componenti del gruppo di lavoro «Giornale del CPE» prodotta dalla ricorrente.
284
Inoltre, sebbene la ricorrente sostenga che la bozza del giornale di Natale 2015 doveva essere convalidata dalla responsabile del CPE del Kirchberg, sia il messaggio di posta elettronica datato 22 gennaio 2016, da lei fatto valere, sia quello datato 18 luglio 2016, prodotto dalla Commissione, menzionano tale persona solo come destinataria in copia di detti messaggi, mentre erano destinatarie degli stessi altre tre persone che secondo la ricorrente facevano parte del gruppo di lavoro «Giornale del CPE».
285
Pertanto, tale circostanza è idonea a corroborare le affermazioni della Commissione secondo cui la bozza del giornale di Natale 2015 non doveva essere convalidata dalla responsabile del CPE del Kirchberg, bensì unicamente dagli altri membri del gruppo di lavoro «Giornale del CPE».
286
In tali circostanze, la ricorrente non ha addotto elementi di prova che possano inficiare quello presentato dalla Commissione, da cui risulta che ella ha inviato ai membri del gruppo di lavoro «Giornale del CPE» la bozza del giornale di Natale 2015, ai fini della sua convalida, solo il 18 luglio 2016.
287
Di conseguenza, la presente censura deve essere respinta in quanto infondata.
288
In quarto luogo, con la settima censura, la ricorrente sostiene che la mancata trasmissione del piano di azioni pedagogiche che le viene addebitata in relazione al 2016 non significa che tale piano non esistesse, laddove, in precedenza, il piano di azioni pedagogiche non era stato formalizzato. Inoltre, ella ritiene che occorra interrogarsi sulla necessità per un agente che vada in congedo parentale di preparare un piano di azioni pedagogiche per il periodo in cui detto agente sarà assente dal servizio, in quanto un piano siffatto deve essere adattato ai bambini presi in carico e personalizzato.
289
A tale proposito, dai motivi della decisione impugnata figuranti a pagina 4 della lettera dell’8 settembre 2016 risulta che il rapporto informativo 2015 assegnava come obiettivo alla ricorrente per il 2016, in particolare, l’elaborazione di una tabella di azioni educative. Alla pagina 4, a), della medesima lettera, l’AACC ha addebitato alla ricorrente di non avere fornito detta tabella prima di andare in congedo parentale il 15 luglio 2016, nonostante, da un lato, un sollecito in tal senso del 26 maggio 2016 e, dall’altro, la circostanza che la ricorrente disponeva di 112,5 ore flessibili per realizzare detta tabella, ossia l’equivalente di quattordici giorni lavorativi.
290
Orbene, le affermazioni della ricorrente secondo le quali, da un lato, l’elaborazione di una tabella di azioni educative non corrispondeva, in precedenza, a una prassi formalizzata e, dall’altro, una tabella siffatta non era né necessaria né opportuna, dato che ella aveva previsto di andare in congedo parentale, non possono utilmente mettere in discussione l’obbligatorietà dell’obiettivo di elaborare detta tabella che le era stato assegnato nel rapporto informativo 2015 e di cui è pacifico che ella fosse a conoscenza dal 5 aprile 2016.
291
Peraltro, da un messaggio di posta elettronica inviato alla ricorrente dalla capo unità il 26 maggio 2016 risulta che quest’ultima le ha chiesto di predisporre la tabella di azioni educative ai fini della preparazione dell’anno scolastico 2016/2017, secondo un modello che era allegato a detto messaggio. Inoltre, la capo unità le ha ricordato che tale programmazione doveva essere effettuata ogni anno scolastico, in conformità ad istruzioni attuate dal 2014. Infine, detta tabella di azioni educative doveva servire come base di lavoro alla persona che doveva prendere in carico, nel settembre 2016, il gruppo di bambini assegnato alla ricorrente per l’anno scolastico 2016/2017, in attesa del suo ritorno dal congedo parentale.
292
Inoltre, si deve ricordare che l’articolo 21, primo comma, dello Statuto, applicabile per analogia agli agenti contrattuali in virtù degli articoli 11 e 81 del RAA, dispone che «[i]l funzionario, qualunque sia il suo posto nella gerarchia, deve assistere e consigliare i suoi superiori; è responsabile dell’esecuzione dei compiti che gli sono affidati».
293
Ai sensi dell’articolo 21 bis dello Statuto, parimenti applicabile per analogia agli agenti contrattuali in virtù degli articoli 11 e 81 del RAA, un funzionario può sottrarsi all’obbligo di obbedienza previsto all’articolo 21 dello Statuto unicamente se l’ordine impartitogli dal superiore gerarchico è manifestamente illegale o contrario alle norme di sicurezza applicabili.
294
Orbene, nel caso di specie, la ricorrente non dimostra e neppure sostiene che l’ordine impartitogli di elaborare una tabella di azioni educative prima di andare in congedo parentale fosse manifestamente illegale o contrario alle norme di sicurezza applicabili.
295
In tali circostanze, l’AACC non ha commesso un errore manifesto di valutazione considerando che il fatto che la ricorrente non avesse trasmesso al suo superiore gerarchico, prima di andare in congedo parentale, la tabella di azioni educative che quest’ultimo le aveva richiesto, configurava una condotta inappropriata da parte della ricorrente e poteva rientrare tra i motivi della decisione impugnata.
296
Di conseguenza, la presente censura deve essere respinta in quanto infondata.
297
In quinto e ultimo luogo, con l’ottava censura la ricorrente sostiene, in sostanza, che l’AACC non poteva, senza commettere un errore manifesto di valutazione, valutare la realizzazione degli obiettivi fissati per il 2016 solo sulla base di due mesi di presenza.
298
Tuttavia, come la Corte ha dichiarato al punto 28 della sentenza su impugnazione, dalla lettera dell’8 settembre 2016 risulta esplicitamente che, nella sua valutazione generale del modo in cui la ricorrente aveva tenuto in conto detti obiettivi, l’AACC si è limitata a constatare che non vi erano stati segni di miglioramento del suo livello di rendimento sotto tale profilo.
299
Infatti, sebbene l’AACC abbia effettivamente addebitato alla ricorrente di non avere pienamente raggiunto il primo obiettivo che le era stato assegnato nel rapporto informativo 2015, vale a dire l’elaborazione di una tabella di azioni educative, non può dirsi lo stesso per gli altri due obiettivi consistenti, da un lato, nel dare prova di un maggiore apporto nella realizzazione dei compiti dei vari gruppi di lavoro di cui ella faceva parte e, dall’altro, nella pianificazione con sufficiente anticipo del suo congedo parentale (v., in tal senso, sentenza su impugnazione, punto 29).
300
Inoltre, per quanto riguarda più in particolare il primo obiettivo riguardante l’elaborazione della tabella di azioni educative, di cui è pacifico che la ricorrente abbia avuto conoscenza il 5 aprile 2016, quest’ultima non dimostra e neppure sostiene di non avere avuto il tempo di compilarla prima di andare in congedo parentale il 15 luglio 2016, mentre la decisione impugnata indica che ella aveva a tal fine un tempo disponibile equivalente a quattordici giorni lavorativi.
301
In tali circostanze, la ricorrente non ha dimostrato che l’AACC avesse commesso un errore manifesto di valutazione nel constatare, al termine di un periodo di circa tre mesi, che ella non aveva raggiunto il primo obiettivo impartitole nel rapporto informativo 2015 e riguardante l’elaborazione della tabella di azioni educative.
302
Di conseguenza, la presente censura deve essere respinta in quanto infondata, al pari della presente parte nella sua interezza.
e) Sulla quarta parte del quarto motivo, relativa ad un errore manifesto di valutazione che inficia il punto della motivazione riguardante la mancata informazione dei superiori gerarchici e dei colleghi della ricorrente in merito alla sua partecipazione ad alcune riunioni del CCP e del CLP
303
Con la presente parte la ricorrente deduce, in sostanza, due censure. Sotto un primo profilo, ella sostiene che nessuna disposizione del diritto dell’Unione le imponeva di avvisare i colleghi di lavoro della sua partecipazione alle riunioni del CCP e del CLP alle quali veniva convocata. Sotto un secondo profilo, fa valere di avere sempre informato preventivamente i superiori gerarchici delle riunioni alle quali doveva partecipare in ragione del suo mandato di delegato del personale, che questi ultimi disponevano del calendario delle riunioni del CCP e del CLP e che ella era stata convocata all’ultimo momento per partecipare alla riunione del CCP dell’11 e 12 dicembre 2014.
304
La Commissione contesta le affermazioni della ricorrente.
305
A tale proposito, si deve rilevare che la constatazione globale dell’insufficienza professionale effettuata dall’AACC nella decisione impugnata si basa, tra l’altro, sul motivo secondo cui la ricorrente non teneva sempre conto dell’interesse del servizio quando pianificava le attività relative al suo mandato di rappresentante del personale.
306
In particolare, alla pagina 2, e), della lettera dell’8 settembre 2016, l’AACC ha addebitato alla ricorrente di avere informato i superiori gerarchici della sua partecipazione, il 26 febbraio 2014, ad una riunione connessa al suo mandato sindacale solo il giorno precedente alle ore 17.26.
307
Inoltre, alla pagina 2, f), della lettera dell’8 settembre 2016, l’AACC ha addebitato alla ricorrente di non avere informato i colleghi della sua partecipazione ad una riunione del CCP in data 9 dicembre 2014.
308
Alla pagina 2, g), della lettera dell’8 settembre 2016, l’AACC ha poi addebitato alla ricorrente, da un lato, di avere informato i superiori gerarchici della sua partecipazione, l’11 e il 12 dicembre 2014, ad una sessione plenaria del CCP solo il giorno prima e, dall’altro, di non averne informato i colleghi.
309
Infine, alla pagina 5, d), della lettera dell’8 settembre 2016, l’AACC ha addebitato alla ricorrente di avere informato i superiori gerarchici e i colleghi della sua partecipazione alle riunioni del CCP del 28 gennaio e del 24 maggio 2016 il giorno stesso di tali riunioni.
310
In limine, si deve rilevare che la ricorrente non contesta il riferimento operato dall’AACC, alla pagina 2 della lettera dell’8 settembre 2016, alla valutazione contenuta nel rapporto informativo 2014, secondo la quale ella non aveva sempre tenuto conto dell’interesse del servizio nella pianificazione delle sue attività sindacali, bensì unicamente i motivi della decisione impugnata figuranti alla pagina 2, da e) a g), della lettera dell’8 settembre 2016, che non riprendono una valutazione contenuta nel rapporto informativo 2014.
311
Di conseguenza, non si può ritenere che l’argomentazione sviluppata dalla ricorrente nell’ambito della presente parte metta in discussione una valutazione contenuta nel rapporto informativo 2014, che secondo la Commissione è divenuto definitivo.
312
In primo luogo, per quanto riguarda la prima censura, e come indicato al punto 173 supra, un funzionario o un agente che benefici di un comando in ragione di un mandato sindacale o di un mandato di rappresentante del personale deve, ai sensi dell’articolo 60 dello Statuto, ottenere la previa autorizzazione del suo superiore gerarchico per assentarsi dal servizio e partecipare alle riunioni alle quali è convocato a titolo di tale mandato. Infatti, l’obbligo di previa autorizzazione previsto dall’articolo 60 dello Statuto è derogabile solo in caso di malattia o di infortunio, e non in caso di partecipazione ad attività sindacali o alle riunioni di un organo di rappresentanza del personale come il CLP o il CCP.
313
In tale contesto, come indicato al punto 174 supra, l’articolo 7, punto 3.1, della decisione C(2011) 3588 della Commissione imponeva alla ricorrente di informare in tempo utile i superiori gerarchici delle sue convocazioni alle riunioni del CLP e del CCP e l’autorità gerarchica poteva eventualmente negare all’interessata la partecipazione a tali riunioni con decisione scritta e motivata.
314
Tuttavia, sotto un primo profilo, occorre rilevare che né l’articolo 60 dello Statuto né la decisione C(2011) 3588 impongono ad un agente investito di un mandato sindacale o di un mandato di rappresentante del personale di informare i colleghi della sua partecipazione alle riunioni connesse all’esercizio del proprio mandato.
315
Sotto un secondo profilo, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, dai documenti del fascicolo non risulta che la ricorrente abbia ricevuto istruzioni formali dai superiori gerarchici che le imponessero di avvisare i colleghi delle sue assenze in ragione della partecipazione alle riunioni del CLP e del CCP.
316
Anzitutto, è vero che da un messaggio di posta elettronica inviato alla ricorrente dalla sua capo unità il 6 settembre 2011 risulta che quest’ultima riteneva che le necessità particolari del CPE e la natura delle funzioni della ricorrente non le consentissero di partecipare sistematicamente alle riunioni connesse all’esercizio del suo mandato sindacale. Con tale messaggio di posta elettronica, la ricorrente era stata autorizzata a partecipare a riunioni sindacali alla duplice condizione, da un lato, che si fosse accordata con la collega con la quale provvedeva alla presa in carico di un gruppo di bambini e, dall’altro, che ne avesse avvisato il segretariato dell’unità e la direttrice dell’asilo nido.
317
Tuttavia, dai documenti del fascicolo non risulta che tali istruzioni siano state rinnovate dopo l’anno scolastico 2011/2012 e, segnatamente, dopo la designazione della ricorrente come membro del CLP e del CCP nel corso del 2014.
318
In particolare, sebbene da una nota della capo unità della ricorrente del 7 febbraio 2017 emerga che l’esecuzione del suo mandato sindacale era stato oggetto di un accordo con il presidente del sindacato di cui la ricorrente era membro, non risulta che detto accordo, che è stato in vigore tra il 16 luglio 2011 e il 1o aprile 2014, sia stato rinnovato dopo tale data.
319
Inoltre, dal messaggio di posta elettronica menzionato alla pagina 2, f), della lettera dell’8 settembre 2016 risulta che, con detto messaggio, una collega della ricorrente ha comunicato alla responsabile dell’asilo nido del CPE di Mamer che era sorpresa di non essere stata informata dalla ricorrente della sua assenza del 9 dicembre 2014. Secondo il medesimo messaggio, ella chiedeva a detta responsabile informazioni in merito all’esistenza di un protocollo di collaborazione tra colleghi.
320
Infine, i documenti ai quali fa riferimento la Commissione non confermano l’esistenza di istruzioni formali rivolte alla ricorrente affinché avvisasse i colleghi delle sue assenze dovute alla partecipazione alle riunioni del CLP e del CCP.
321
Infatti, su questo punto, il rapporto informativo 2014 contiene solo un’indicazione secondo cui la ricorrente doveva tenere conto in modo sistematico dell’organizzazione del servizio quando intendeva partecipare alle sue attività sindacali e doveva evitare di assentarsi nel mese di settembre.
322
Analogamente, il messaggio che la ricorrente ha inviato il 27 aprile 2015 all’indirizzo di posta elettronica del CPE di Mamer, mettendo in copia alcuni suoi colleghi, e con cui ella indicava, tra l’altro, le sue future assenze nel mese successivo non è sufficiente a dimostrare l’esistenza di istruzioni formali che le fossero state rivolte affinché avvisasse sistematicamente i colleghi della sua partecipazione alle riunioni del CCP e del CLP.
323
Inoltre, in una nota del 15 luglio 2016 cui la Commissione fa parimenti riferimento, la capo unità della ricorrente considerava che, sebbene quest’ultima, in qualità di rappresentante del personale, avesse il diritto di partecipare ad una riunione del CCP fissata per il dicembre 2014 senza previa autorizzazione, l’informazione dei suoi superiori gerarchici e dei suoi colleghi con sufficiente anticipo costituiva una «buona pratica».
324
In tali circostanze, la Commissione non ha dimostrato che la ricorrente avesse violato istruzioni formali dei suoi superiori gerarchici secondo le quali ella avrebbe dovuto avvisare i colleghi della sua partecipazione alle riunioni del CCP e del CLP e, pertanto, gli obblighi di lealtà e di obbedienza derivanti dagli articoli 11 e 21 dello Statuto.
325
Da quanto precede risulta che la ricorrente può fondatamente sostenere che l’AACC ha inficiato la decisione impugnata con un errore manifesto di valutazione considerando che la mancata informazione preventiva dei colleghi riguardo alla sua partecipazione alle riunioni del 9, dell’11 e del 12 dicembre 2014 nonché del 28 gennaio e del 24 maggio 2016 configurava una condotta inappropriata da parte sua.
326
In secondo luogo, per quanto riguarda la seconda censura della presente parte, sotto un primo profilo, occorre anzitutto rilevare che il fatto che i superiori gerarchici della ricorrente disponessero del calendario delle riunioni del CCP e del CLP non la esentava dall’obbligo di chiedere l’autorizzazione ad assentarsi per partecipare a tali riunioni, conformemente all’articolo 60, primo comma, dello Statuto.
327
Sotto un secondo profilo, sebbene sostenga di avere sempre informato i superiori gerarchici prima delle riunioni alle quali ha partecipato in ragione del suo mandato di delegato del personale, la ricorrente non fornisce elementi di prova atti a dimostrare che ella abbia chiesto, dopo avere ricevuto le convocazioni alle riunioni menzionate nella decisione impugnata, un’autorizzazione ad assentarsi che consentisse ai superiori gerarchici di provvedere immediatamente alla sua sostituzione e di garantire la continuità del servizio.
328
In particolare, la ricorrente non dimostra e neppure sostiene di essere stata convocata in maniera tardiva alla riunione sindacale del 26 febbraio 2014.
329
Inoltre, dal fascicolo risulta che le riunioni del CCP dell’11 e 12 dicembre 2014 nonché del 28 gennaio e del 24 maggio 2016 si sono tenute a Bruxelles, cosicché, tenuto conto del tempo necessario, a seconda dei mezzi di trasporto, per spostarsi tra Lussemburgo e Bruxelles, è poco verosimile che la ricorrente sia stata avvisata solo alla vigilia o il giorno stesso di dette riunioni.
330
In tali circostanze, l’AACC non ha inficiato la decisione impugnata con un errore manifesto di valutazione per avere considerato che la mancata informazione dei superiori gerarchici della ricorrente riguardo alla sua partecipazione alle riunioni del 26 febbraio 2014, dell’11 e del 12 dicembre 2014 nonché del 28 gennaio e del 24 maggio 2016 costituiva un comportamento inappropriato da parte di quest’ultima.
f) Sulla quinta parte del quarto motivo, relativa ad un errore manifesto di valutazione che inficia il punto della motivazione vertente sulla tardività della domanda di reintegrazione della ricorrente nelle sue funzioni a tempo pieno dopo la fruizione di un metà tempo a fini terapeutici
331
Con la presente parte, la ricorrente sostiene, in sostanza, che il motivo della decisione impugnata che figura alla pagina 3, h), della lettera dell’8 settembre 2016 è viziato da un errore manifesto di valutazione, in quanto il suo metà tempo a fini terapeutici avrebbe potuto essere prorogato, la reintegrazione nelle sue funzioni a tempo pieno era conseguita a una sua iniziativa e tale motivo non indica con precisione che cosa le venga addebitato.
332
La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente.
333
A tale proposito, occorre ricordare che, alla pagina 3, h), della lettera dell’8 settembre 2016, l’AACC ha constatato che, dopo che la ricorrente aveva svolto le sue funzioni a metà tempo per motivi di salute dal 17 novembre al 23 dicembre 2014, il servizio medico le aveva consigliato di incontrarsi con i superiori gerarchici al fine di organizzare, nel gennaio 2015, la reintegrazione nelle sue funzioni a tempo pieno. Essa ha inoltre rilevato che la ricorrente aveva contattato i suoi superiori gerarchici solo il 22 dicembre 2014.
334
In limine, si deve rilevare che il motivo figurante alla pagina 3, h), della lettera dell’8 settembre 2016 non riproduce una valutazione che sarebbe contenuta nel rapporto informativo del 2014, il quale, secondo la Commissione è divenuto definitivo.
335
Per quanto riguarda la fondatezza dell’argomentazione sviluppata nell’ambito della presente parte, sotto un primo profilo, dall’articolo 59, commi dal terzo al quinto, dello Statuto, applicabile per analogia agli agenti contrattuali in virtù degli articoli 16 e 91 del RAA, risulta che il funzionario o l’agente temporaneo o contrattuale in congedo per malattia può essere sottoposto in qualsiasi momento a un controllo medico disposto dall’istituzione, che se dal controllo medico risulta che il funzionario o l’agente interessato è in grado di svolgere le proprie funzioni, la sua assenza è considerata ingiustificata a decorrere dal giorno in cui è stato effettuato il controllo, salvo che il funzionario o l’agente interessato ritenga che le conclusioni del controllo medico disposto dall’autorità competente siano medicalmente ingiustificate, nel qual caso il funzionario o l’agente interessato, o un medico che agisce in sua vece, può, entro un termine di due giorni lavorativi, presentare all’istituzione una domanda per sottoporre la questione al giudizio di un medico indipendente.
336
Nel caso di specie, dal fascicolo emerge che la ricorrente è stata autorizzata a svolgere le sue funzioni a metà tempo per motivi di salute a partire dal 17 novembre 2014 e che, il 16 dicembre 2014, il medico incaricato del controllo ha consigliato di riprendere il lavoro a tempo pieno a partire dal gennaio 2015.
337
Tuttavia, non risulta né dalla motivazione della decisione impugnata né dai documenti del fascicolo che la ricorrente, contattando il suo datore di lavoro il lunedì 22 dicembre 2014, al fine di organizzare le modalità della sua reintegrazione a tempo pieno nel gennaio 2015, abbia violato un termine previsto da una disposizione del diritto dell’Unione o da istruzioni dei suoi superiori gerarchici.
338
Sotto un secondo profilo, sebbene sia pacifico che, alla data del 22 dicembre 2014, il servizio di asilo nido del CPE era chiuso per le vacanze natalizie, la Commissione non afferma che l’amministrazione del CPE non assicurasse una presenza permanente durante tale periodo al fine di garantire la continuità del servizio, cosicché dai documenti del fascicolo non risulta che le modalità della reintegrazione a tempo pieno della ricorrente non potessero essere fissate tra il 22 dicembre 2014 e il 5 gennaio 2015.
339
Sotto un terzo profilo, non risulta nemmeno che un periodo di due settimane non fosse sufficiente per organizzare la reintegrazione a tempo pieno della ricorrente.
340
Di conseguenza, la ricorrente sostiene correttamente che, basandosi sul motivo indicato alla pagina 3, h), della lettera dell’8 settembre 2016, l’AACC ha inficiato la decisione impugnata con un errore manifesto di valutazione.
g) Sulla sesta parte del quarto motivo, relativa ad un errore manifesto di valutazione che inficia il punto della motivazione relativo ad una situazione conflittuale all’asilo nido del CPE di Mamer
341
Con la presente parte, la ricorrente sostiene, in sostanza, che il motivo figurante alla pagina 4, f), della lettera dell’8 settembre 2016 è viziato da un errore manifesto di valutazione, in quanto l’AACC non ha preso in considerazione l’accoglienza particolarmente ostile nei suoi confronti al suo arrivo presso l’asilo nido del CPE di Mamer da parte di alcuni colleghi.
342
A tale proposito, alla pagina 4, b f), della lettera dell’8 settembre 2016, l’AACC ha constatato che alcuni colleghi di lavoro della ricorrente avevano fatto presente le difficoltà che incontravano nel collaborare con lei e che, in particolare, nell’aprile 2015, la responsabile del CPE di Mamer aveva inviato alla capo unità della ricorrente un messaggio di posta elettronica nel quale indicava che, anche se la ricorrente aveva appena iniziato a lavorare presso l’asilo nido del CPE di Mamer, vi era già «molta conflittualità», «le cose andavano male» e «l’atmosfera positiva della mattinata era completamente svanita».
343
In primo luogo, dai documenti del fascicolo risulta che, nell’aprile 2015, la ricorrente è stata assegnata all’asilo nido del CPE di Mamer come «educatrice a rotazione». Ne risulta inoltre che, con un messaggio di posta elettronica del 23 aprile 2015 indirizzato alla capo unità della ricorrente e intitolato «Conflittualità all’asilo nido», la responsabile del CPE di Mamer ha indicato che, anche se la ricorrente aveva appena preso servizio presso l’asilo nido del CPE di Mamer, già esisteva una grande conflittualità, le cose andavano male, l’atmosfera positiva della mattinata all’asilo era completamente svanita e un collega della ricorrente piangeva mentre un’altra gridava al telefono. Era inoltre indicato che la responsabile del CPE di Mamer e una delle sue colleghe avevano fatto del loro meglio per calmare la situazione, che, in particolare, la prima aveva trascorso più di un’ora con la ricorrente al mattino mentre la seconda aveva parlato con gli altri colleghi e che era estremamente urgente organizzare una riunione generale prima che «si uccid[essero] tra loro».
344
Tuttavia, in assenza di indicazioni più precise sulla causa della situazione conflittuale descritta alla pagina 4, f), della lettera dell’8 settembre 2016 e confermata dal messaggio di posta elettronica del 23 aprile 2015 menzionato al punto 343 supra, non risulta né da detto messaggio né da altri documenti del fascicolo che la responsabilità di tale conflittualità fosse imputabile esclusivamente o principalmente alla ricorrente.
345
In secondo luogo, si deve constatare che i documenti ai quali fa riferimento la Commissione non contengono elementi dotati di sufficiente forza probatoria per dimostrare la responsabilità principale della ricorrente nell’origine della situazione conflittuale del 23 aprile 2015 all’asilo nido del CPE di Mamer.
346
Infatti, il contenuto del messaggio di posta elettronica di una collega della ricorrente del 9 dicembre 2014, inoltrato dalla responsabile del CPE di Mamer alla stessa data, non fornisce chiarimenti sulle cause della situazione conflittuale all’interno dell’asilo nido del CPE di Mamer alla data del 23 aprile 2015.
347
Lo stesso vale per i messaggi di posta elettronica del 25 giugno 2015 scambiati tra la capo unità della ricorrente e la responsabile del CPE di Mamer, che menzionano esclusivamente le difficoltà affrontate da quest’ultima per sostituire la ricorrente il 24 e 25 giugno 2015, a causa dell’assenza dichiarata dalla stessa solo la mattina del 24 giugno 2015.
348
Analogamente, le dichiarazioni della responsabile e della direttrice del CPE di Mamer nonché della capo unità della ricorrente, tutte in data 18 dicembre 2018, indicano, in termini generali, che alcuni colleghi hanno loro riferito direttamente e a più riprese le proprie difficoltà a lavorare serenamente con la ricorrente, senza tuttavia menzionare la situazione conflittuale all’interno dell’asilo nido del CPE di Mamer alla data del 23 aprile 2015.
349
Infine, sebbene la Commissione faccia riferimento anche a un messaggio di posta elettronica del 21 ottobre 2015 proveniente da un genitore di un bambino preso in carico dalla ricorrente alla «garderie» del CPE del Kirchberg durante l’anno scolastico 2014/2015, tale messaggio non fornisce alcuna indicazione sulle cause della situazione conflittuale all’interno dell’asilo nido del CPE di Mamer alla data del 23 aprile 2015.
350
Di conseguenza, la ricorrente sostiene correttamente che, basandosi sul motivo figurante alla pagina 4, f), della lettera dell’8 settembre 2016, l’AACC ha inficiato la decisione impugnata con un errore manifesto di valutazione.
h) Sulla settima parte del quarto motivo, relativa ad un errore manifesto di valutazione che inficia la constatazione globale dell’insufficienza professionale della ricorrente
351
La presente parte consta di cinque censure, vertenti, la prima, sull’assenza di reiterazione delle mancanze addebitate alla ricorrente da un anno all’altro nei suoi rapporti informativi, la seconda, sull’assenza di obiettività delle valutazioni contenute nel rapporto informativo 2015, la terza, sul carattere risalente nel tempo dei fatti addebitati a titolo degli anni 2014 e 2015, la quarta, sull’assenza di illeciti commessi dalla ricorrente o di sua negligenza in occasione della presa in carico dei bambini che le erano affidati e, la quinta, sulla mancata presa in considerazione, da parte della Commissione, dell’anzianità di servizio della ricorrente e del fatto che non sono mai stati formulati nei suoi confronti ammonimenti o note di biasimo.
352
In primo luogo, occorre stabilire, prima di esaminare le censure menzionate al punto 351 supra, e tenuto conto dell’esame del terzo e del quarto motivo ai punti da 73 a 350 supra, se le illegittimità rilevate dal Tribunale nell’ambito dell’esame di tali motivi comportino l’annullamento della decisione impugnata o se i punti della motivazione che la ricorrente non ha contestato o di cui ella non ha dimostrato l’illegittimità siano sufficienti a giustificare detta decisione sotto il profilo giuridico, indipendentemente dai punti della motivazione di cui il Tribunale ha accertato l’illegittimità.
353
A tale proposito, sotto un primo profilo, per quanto riguarda il comportamento della ricorrente nel 2013, quest’ultima non ha dimostrato l’illegittimità dei motivi della decisione impugnata che figurano alla pagina 1 della lettera dell’8 settembre 2016 e secondo i quali la ricorrente, da un lato, era stata molto poco coinvolta nei gruppi di lavoro «Cucina» e «Organizzazione delle riunioni informative per i genitori» e, dall’altro, avrebbe dovuto pianificare le proprie attività relative a tali gruppi di lavoro nelle cosiddette ore «flessibili», durante le quali non si occupava dei bambini, giacché alcuni genitori si erano lamentati dell’assenza della ricorrente dall’aula quando venivano a prendere i figli.
354
Sotto un secondo profilo, per quanto riguarda i motivi della decisione impugnata relativi al comportamento della ricorrente nel 2014, neppure quest’ultima ha dimostrato l’illegittimità delle valutazioni contenute nel rapporto informativo 2014, che sono riprese alla pagina 2 della lettera dell’8 settembre 2016 e riguardano, da un lato, le difficoltà che ella avrebbe avuto a conciliare la vita personale con quella professionale e, dall’altro, la mancata presa in considerazione dell’interesse del servizio nella pianificazione delle attività inerenti al suo mandato di rappresentante del personale.
355
Del pari, la ricorrente non ha dimostrato l’illegittimità dei motivi figuranti alla pagina 2, da b) a g), della lettera dell’8 settembre 2016, vale a dire, rispettivamente: le sue assenze irregolari del 7 maggio e del 16 giugno 2014; il fatto che ella aveva pianificato la sua assenza del 2 maggio 2014 e aveva avvisato il servizio il giorno stesso di tale assenza; la sua assenza ingiustificata del 18 giugno 2014; il fatto che ella aveva avvisato i superiori gerarchici della sua assenza il 26 febbraio 2014, a motivo della sua partecipazione ad una riunione sindacale, solo il giorno prima alle ore 17.26; le circostanze secondo le quali, il 9 dicembre 2014, ella aveva modificato la disposizione di un’aula senza il consenso della collega con la quale lavorava e non ne aveva ripristinato la disposizione iniziale e, infine, il fatto che ella aveva avvisato i superiori gerarchici della sua assenza l’11 e il 12 dicembre, a motivo della sua partecipazione ad una sessione plenaria del CCP, solo alla vigilia dell’11 dicembre 2014.
356
Sotto un terzo profilo, per quanto riguarda il comportamento della ricorrente nel corso del 2015, quest’ultima non ha contestato il motivo della decisione impugnata figurante alla pagina 3 della lettera dell’8 settembre 2016 e secondo il quale, nell’ambito del rapporto informativo 2015, il suo livello globale di rendimento nel 2015 è stato considerato insufficiente.
357
Analogamente, la ricorrente non ha dimostrato l’illegittimità dei motivi figuranti alla pagina 3, da a) a e) e i), della lettera dell’8 settembre 2016, vale a dire, rispettivamente: il suo coinvolgimento insufficiente o inesistente nei gruppi di lavoro di cui ella faceva parte; la sua mancanza di proattività quando svolgeva funzioni di educatrice «a rotazione»; la mancata informazione dei superiori gerarchici in merito all’attuazione dell’obiettivo consistente nell’organizzare attività di yoga; la mancata elaborazione di una tabella di azioni educative; il fatto che l’assenza di continuità della presa in carico del gruppo di bambini di cui ella era responsabile aveva provocato due reclami di due genitori e, infine, la mancata comunicazione da parte sua in merito ad alcune assenze nel giugno 2015.
358
Sotto un quarto profilo, per quanto riguarda il comportamento della ricorrente nel corso del 2016, quest’ultima non ha dimostrato l’illegittimità del motivo della decisione impugnata figurante alla pagina 4 della lettera dell’8 settembre e secondo il quale non vi erano stati segni di miglioramento del suo livello di rendimento in relazione ai tre obiettivi che le erano stati assegnati per il 2016.
359
Del pari, la ricorrente non ha dimostrato l’illegittimità dei motivi della decisione impugnata di cui alla pagina 4, a) e b), e alla pagina 5, d) ed e), della lettera dell’8 settembre 2016, vale a dire, rispettivamente: la mancata trasmissione della tabella di azioni educative che le era stata richiesta, prima di andare in congedo parentale il 15 luglio 2016; la mancata trasmissione delle relazioni mensili sulle questioni relative alla ristorazione collettiva presso il CPE, il mancato coinvolgimento attivo nel gruppo di lavoro «Sport», la mancata elaborazione dei resoconti annuali dei gruppi «Cucina» e «Giornale del CPE» prima di andare in congedo parentale e l’invio nel luglio 2016 della bozza del giornale di Natale 2015, che i suoi superiori gerarchici avevano considerato non più pertinente; una comunicazione inadeguata nei confronti dei superiori gerarchici riguardo alle sue assenze, in particolare quelle del 28 gennaio e del 24 maggio 2016, e, infine, la sua assenza ingiustificata dei giorni 30 e 31 maggio 2016.
360
Pertanto, la decisione impugnata contiene vari motivi la cui illegittimità non è stata dimostrata e che sono sufficientemente rilevanti per sostenere la constatazione globale dell’insufficienza professionale effettuata dall’AACC, tenuto conto, essenzialmente, del mancato coinvolgimento della ricorrente nei gruppi di lavoro di cui ella ha fatto parte nel 2013, 2015 e 2016, delle sue assenze ingiustificate nel 2014 e nel 2016, della mancata informazione in tempo utile dei superiori gerarchici riguardo alla sua partecipazione ad alcune riunioni connesse al suo mandato sindacale o al suo mandato di rappresentante del personale nel 2014 e nel 2016 e dell’inosservanza di talune istruzioni impartite dai suoi superiori gerarchici nel 2015 e nel 2016.
361
In tali circostanze, la legittimità della constatazione globale dell’insufficienza professionale della ricorrente non può essere rimessa in discussione dall’errore di diritto che inficia il motivo della decisione impugnata figurante alla pagina 4, c), della lettera dell’8 settembre 2016, relativo alle date e al periodo richiesti dalla ricorrente al fine di beneficiare di un congedo parentale, né dagli errori manifesti di valutazione che inficiano i motivi della decisione impugnata figuranti alla pagina 2, a), f) e g), nonché alla pagina 3, h), alla pagina 4, f), e alla pagina 5, d), della medesima lettera e riguardanti, rispettivamente: la domanda precipitosa della ricorrente, per motivi familiari, diretta alla revoca dell’autorizzazione a svolgere le sue funzioni a orario ridotto; la mancata informazione dei colleghi della ricorrente in merito alla sua partecipazione ad una riunione del CCP il 9 dicembre 2014; la mancata informazione dei colleghi della ricorrente in merito alla sua partecipazione ad una riunione del CCP l’11 e il 12 dicembre 2014; la domanda della ricorrente volta ad organizzare le modalità della sua reintegrazione a tempo pieno dopo un metà tempo a fini terapeutici; la situazione conflittuale all’asilo nido del CPE di Mamer il 23 aprile 2015 e, infine, la mancata informazione dei colleghi della ricorrente in merito alla sua partecipazione alle riunioni del CCP del 28 gennaio e del 24 maggio 2016.
362
Di conseguenza, da quanto precede risulta che le illegittimità rilevate dal Tribunale nell’ambito dell’esame del terzo e del quarto motivo ai punti da 73 a 350 supra non sono tali da comportare l’annullamento della decisione impugnata.
363
In secondo luogo, per quanto riguarda la prima censura della presente parte, la ricorrente sostiene che, poiché nei rapporti informativi che la riguardano non vengono sollevati i medesimi addebiti da un anno all’altro, l’AACC non poteva contestarle la persistenza delle sue mancanze per più anni.
364
Anzitutto, occorre rammentare che, in assenza di applicazione, anche per analogia, dell’articolo 51 dello Statuto agli agenti contrattuali, nessuna disposizione del RAA impone all’AACC, allorché adotta una decisione di risoluzione del contratto di un agente contrattuale per insufficienza professionale, di basarsi esclusivamente su mancanze ripetute che dovrebbero essere riportate nei rapporti informativi dell’agente interessato.
365
Pertanto, nel caso di specie, l’AACC poteva legittimamente basare la decisione impugnata non solo su comportamenti della ricorrente che erano stati oggetto di alcune valutazioni nei suoi rapporti informativi 2013, 2014 e 2015, ma altresì su comportamenti che non erano menzionati in tali rapporti.
366
Inoltre, si deve rilevare che alcuni comportamenti addebitati alla ricorrente dall’AACC, a prescindere dalla circostanza che abbiano dato luogo o meno a valutazioni nei suoi rapporti informativi, corrispondono alla reiterazione delle medesime mancanze tra il 2013 e il 2016.
367
Ciò vale, in particolare, per il mancato coinvolgimento della ricorrente nei gruppi di lavoro di cui ella faceva parte, nel 2013, nel 2015 e nel 2016, per le sue assenze irregolari nel 2014 e nel 2016, per la mancata informazione in tempo utile dei superiori gerarchici in merito alla sua partecipazione a riunioni connesse al suo mandato sindacale o al suo mandato di rappresentante del personale, nel 2014 e nel 2016, e per l’inosservanza di talune istruzioni, segnatamente quelle che le imponevano di elaborare una tabella di azioni educative nel 2015 e nel 2016.
368
Di conseguenza, la ricorrente non può fondatamente sostenere che la decisione impugnata è viziata da un errore manifesto di valutazione in assenza di ripetizione delle medesime mancanze da un anno all’altro. La presente censura deve quindi essere respinta in quanto infondata.
369
In terzo luogo, per quanto concerne la seconda censura della presente parte, dal punto 266 supra risulta che la ricorrente non può contestare il rapporto informativo 2015 in via incidentale nell’ambito del presente ricorso avverso la decisione impugnata, rispetto alla quale detto rapporto ha avuto una funzione preparatoria.
370
Orbene, si deve constatare che, con la presente censura, la ricorrente mira a mettere in discussione l’obiettività del suo rapporto informativo 2015, tenuto conto delle valutazioni effettuate dal gruppo ad hoc dei funzionari comandati e delegati della Commissione in merito all’esercizio del suo mandato di rappresentante del personale.
371
Di conseguenza, la presente censura deve essere respinta in quanto irricevibile.
372
In quarto luogo, per quanto riguarda la terza censura della presente parte, relativa al carattere risalente nel tempo dei fatti addebitati alla ricorrente in relazione agli anni 2014 e 2015, dal punto 228 supra e dalla giurisprudenza citata ai punti 227 e 227 supra risulta che l’AACC può basare una decisione di licenziamento per insufficienza professionale di un agente temporaneo o contrattuale su fatti constatati, come nel caso di specie, nel corso dei tre anni precedenti all’adozione di tale decisione.
373
Di conseguenza, la presente censura deve essere respinta in quanto infondata.
374
In quinto luogo, per quanto riguarda la quarta censura della presente parte, la ricorrente sostiene che la decisione impugnata non si basa su una mancanza o su una negligenza che ella potrebbe aver commesso in occasione della presa in carico dei bambini che le erano affidati.
375
Tale censura si basa sulla premessa secondo cui il contratto di un agente contrattuale o temporaneo può essere risolto per insufficienza professionale solo qualora l’agente interessato abbia commesso una mancanza o una negligenza nell’esercizio delle funzioni assegnategli a titolo principale.
376
Tuttavia, sebbene la commissione di una mancanza o di una negligenza nell’esercizio delle funzioni affidate a titolo principale ad un agente temporaneo o contrattuale possa dar luogo, se del caso, ad una sanzione disciplinare, ciò non toglie che, in assenza di tale mancanza o negligenza, l’AACC possa risolvere il contratto di un agente temporaneo o contrattuale per insufficienza professionale quando, come nel caso di specie, il comportamento generale dell’agente interessato abbia, a causa del suo carattere inappropriato e per più anni consecutivi, ripercussioni negative sul buon funzionamento del servizio dell’istituzione presso la quale egli è impiegato.
377
Di conseguenza, tenuto conto dell’erroneità della premessa menzionata al punto 375 supra, la presente censura non può che essere respinta.
378
In sesto e ultimo luogo, per quanto riguarda la quinta censura della presente parte, la ricorrente addebita all’AACC di non avere tenuto conto della sua anzianità di servizio nonché del fatto che non sono stati formulati nei suoi confronti avvertimenti o note di biasimo.
379
Tuttavia, come risulta dal punto 376 supra, l’AACC può risolvere il contratto di un agente temporaneo o contrattuale per insufficienza professionale quando, come nel caso di specie, il comportamento generale dell’agente interessato abbia, a causa del suo carattere inappropriato e per più anni consecutivi, ripercussioni negative sul buon funzionamento del servizio dell’istituzione presso la quale egli è impiegato.
380
Pertanto, le sole circostanze che la ricorrente, da un lato, avesse sei anni di anzianità di servizio quando ha manifestato un comportamento inappropriato nel 2013 e, dall’altro, non fosse mai stata oggetto di sanzioni disciplinari non sono atte a dimostrare il carattere manifestamente erroneo della decisione impugnata, non essendo contestabile che la ricorrente, in modo continuativo tra il 2013 e il 2016, ha influito negativamente, con il suo comportamento inappropriato, sul buon funzionamento del CPE cui era assegnata.
381
Di conseguenza, da tutto quanto precede risulta che la presente censura deve essere respinta, al pari della presente parte e del quarto motivo nella sua interezza.
[omissis]
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Settima Sezione ampliata)
dichiara e statuisce:
1)
Il ricorso è respinto.
2)
UG e la Commissione europea si faranno carico delle proprie spese nelle cause iscritte a ruolo con i numeri T‑571/17 e C‑249/20 P.
3)
Nella causa iscritta a ruolo con il numero T‑571/17 RENV, UG si farà carico delle proprie spese e di un terzo delle spese della Commissione.
da Silva Passos
Valančius
Reine
Truchot
Sampol Pucurull
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 21 giugno 2023.
Firme
( *1 ) Lingua processuale: il francese.
( 1 ) Sono riprodotti soltanto i punti della presente sentenza la cui pubblicazione è ritenuta utile dal Tribunale.
Amtliche Sprachfassungen
Diese Entscheidung liegt in folgenden Amtssprachen der Union vor — alle gleichermaßen verbindlich.
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