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EU-Rechtsprechung · Gericht der Europäischen Union

Responsabilità extracontrattuale – Funzione pubblica – Personale della BEI – Direttive riguardanti le terapie al laser – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali – Termine ragionevole – Inosservanza delle regole del processo equo – Danno materiale – Danno morale – Conclusioni formulate dal ricorrente nell’ambito di una causa pendente dinanzi al Tribunale della funzione pubblica – Rinvio parziale della causa dinanzi al Tribunale

ECLI: ECLI:EU:T:2017:791

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione) 8 novembre 2017 (*) «Responsabilità extracontrattuale – Funzione pubblica – Personale della BEI – Direttive riguardanti le terapie al laser – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali – Termine ragionevole – Inosservanza delle regole del processo equo – Danno materiale – Danno morale – Conclusioni formulate dal ricorrente nell’ambito di una causa pendente dinanzi al Tribunale della funzione pubblica – Rinvio parziale della causa dinanzi al Tribunale» Nella causa T‑42/16, Carlo De Nicola, agente della Banca europea per gli investimenti, residente a Strassen (Lussemburgo), rappresentato inizialmente da L. Isola e G. Isola, successivamente da G. Ferabecoli, avvocati, ricorrente, contro Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da E. Rebasti e M. Veiga, in qualità di agenti, e Corte di giustizia dell’Unione europea, rappresentata inizialmente da J. Inghelram, P. Giusta e L. Tonini Alabiso, successivamente da J. Inghelram, in qualità di agenti, convenuti avente ad oggetto una domanda ai sensi dell’articolo 268 TFUE, diretta a ottenere il risarcimento dei danni che il ricorrente avrebbe asseritamente subito a causa, in primo luogo, dell’adozione da parte del legislatore dell’Unione di alcune direttive riguardanti le terapie al laser, in secondo luogo, della durata asseritamente eccessiva dei procedimenti, dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea e al Tribunale, relativi alla sua domanda di rimborso delle spese mediche connesse a una laserterapia, in terzo luogo, del presunto carattere non equo di tali procedure e, in quarto luogo, dei numerosi ricorsi che il Tribunale della funzione pubblica e il Tribunale l’avrebbero costretto a proporre, IL TRIBUNALE (Quarta Sezione), composto da H. Kanninen, presidente, J. Schwarcz (relatore) e C. Iliopoulos, giudici, cancelliere: E. Coulon ha pronunciato la seguente Sentenza Fatti 1        Il ricorrente, il sig. Carlo De Nicola, è membro del personale della Banca europea per gli investimenti (BEI) dal 1992. 2        Egli soffre di mal di schiena dal 2003. 3        Nel 2007, poiché i suoi dolori erano aumentati, il ricorrente si è sottoposto a esami di risonanza magnetica che hanno evidenziato un diffuso aggravamento della patologia diagnosticata nel 2003. Per il proprio mal di schiena, il ricorrente ha allora consultato in Italia un medico specializzato in chirurgia generale e in chirurgia d’urgenza. Tale professionista, consultato in particolare da sportivi di fama internazionale, utilizza una terapia basata sull’uso di un laser ad alta potenza tipo FP3 (in prosieguo: la «terapia con il laser FP3»). Il ricorrente ha potuto sottoporsi a tale terapia durante le sedute del 29, 30 e 31 ottobre 2007, nonché del 21, 22 e 23 novembre 2007. Secondo una fattura del 23 novembre 2007, tali sedute gli sono costate EUR 3 000. 4        Il 27 febbraio 2008 la Banca, su parere del suo medico di fiducia, ha respinto la domanda di rimborso delle spese relative alla terapia con il laser FP3 presentata dal ricorrente, in quanto siffatta terapia non era scientificamente valida. 5        Il ricorrente ha successivamente inviato diversi messaggi di posta elettronica alla BEI e ha incontrato il medico di fiducia di quest’ultima al fine di ottenere maggiori informazioni circa i motivi di tale rigetto. Il ricorrente gli ha altresì presentato argomenti e documenti con i quali ha chiesto, invano, alla BEI di rivedere la propria decisione. 6        Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea il 5 giugno 2008 e iscritto a ruolo con il numero F‑55/08, il ricorrente ha chiesto segnatamente, in primo luogo, l’annullamento della decisione del comitato per i ricorsi della BEI del 14 dicembre 2007, recante rigetto della sua domanda di riesaminare, in particolare, il suo rapporto informativo per l’anno 2006, delle decisioni della BEI del 13 luglio 2007 relative alle promozioni dell’anno 2006, in quanto esse gli negavano la promozione a titolo dello stesso anno, e di tutti gli atti connessi, conseguenti e presupposti, ivi compreso il rapporto informativo del 2006, eventualmente attraverso la constatazione dell’illegittimità della regola secondo la quale solo il 10% e il 30% dei membri del personale della BEI potevano rispettivamente beneficiare dei voti A e B +. In secondo luogo, detto ricorso mirava a far constatare l’esistenza di molestie psicologiche nei suoi confronti, nonché a far condannare la BEI a cessarle e a risarcire i danni morali e materiali pregressi e ulteriori che ne conseguivano. In terzo luogo, esso era volto a ottenere la condanna della BEI a rimborsare al ricorrente l’importo di EUR 3 000 per le spese connesse alla terapia con il laser FP3. 7        A sostegno di tale ultima domanda il ricorrente sollevava due motivi, vertenti rispettivamente sulla carenza di motivazione della decisione di rifiuto di rimborso di tali spese mediche e sul fatto che «il rifiuto di rimborso non sarebbe [stato] giustificato, in quanto la validità scientifica del trattamento mediante laser cui è stato sottoposto [era], a suo parere, dimostrata». 8        Tale ricorso è stato respinto in toto con sentenza del 30 novembre 2009, De Nicola/BEI (F‑55/08, EU:F:2009:159). 9        Nel respingere, in particolare, la domanda diretta alla condanna della BEI a rimborsargli le spese della terapia con il laser FP3, il Tribunale della funzione pubblica ha giudicato, da un lato, che il ricorrente era stato informato delle ragioni per le quali gli era stato opposto un rifiuto di rimborso ed era stato messo in condizioni di contestare utilmente tale decisione, e, dall’altro, che la BEI aveva correttamente osservato che il ricorrente non aveva contestato il rifiuto di rimborso secondo le modalità così previste dalle disposizioni interne sull’assicurazione malattia. In particolare, poiché esisteva un disaccordo tra il medico di fiducia della BEI e il medico curante dell’assicurato, ossia del ricorrente, in merito alla validità scientifica del trattamento in questione, sarebbe spettato a quest’ultimo domandare alla BEI di richiedere il parere di un terzo medico, designato dall’Ordine dei medici, ciò che il ricorrente non aveva fatto, poiché la BEI non aveva alcun motivo di mettere in discussione il parere del suo medico di fiducia. 10      Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 28 gennaio 2010, il ricorrente ha proposto impugnazione avverso la sentenza del 30 novembre 2009, De Nicola/BEI (F‑55/08, EU:F:2009:159). Il ricorrente ha segnatamente chiesto l’annullamento di tale sentenza nella sua interezza e l’accoglimento delle conclusioni sull’annullamento e sul risarcimento che egli aveva formulato in primo grado. A sostegno della sua impugnazione ha dedotto otto motivi. 11      Con sentenza del 27 aprile 2012, De Nicola/BEI (T‑37/10 P, EU:T:2012:205), il Tribunale ha parzialmente annullato la sentenza del 30 novembre 2009, De Nicola/BEI (F‑55/08, EU:F:2009:159), ma ha respinto in quanto irricevibile il sesto motivo d’impugnazione, che verteva sulla decisione della BEI del 27 febbraio 2008 di non rimborsare al ricorrente le spese relative alla terapia con il laser FP3. 12      Con messaggio di posta elettronica del 5 maggio 2009 il ricorrente, facendo riferimento a un argomento sollevato dalla BEI nel controricorso depositato nell’ambito della causa F‑55/08 (v. precedente punto 9), ha domandato al direttore delle risorse umane della BEI di richiedere il parere di un terzo medico. 13      Con messaggio di posta elettronica del 24 marzo 2010 (in prosieguo: la «decisione di rigetto della domanda di designazione di un terzo medico»), una responsabile della BEI in materia di assicurazione malattia ha indicato al ricorrente, innanzitutto, di non aver reagito prima alla domanda di designazione di un terzo medico per non interferire nella controversia pendente dinanzi al Tribunale della funzione pubblica (causa F‑55/08), poi, che la domanda di rimborso era stata già respinta con decisione del 27 febbraio 2008, confermata durante una riunione tenutasi l’11 marzo 2008, e che il ricorrente non aveva chiesto prima del 5 maggio 2009 la designazione di un terzo medico, infine, che il reclamo del ricorrente era manifestamente tardivo e, pertanto, irricevibile. Essa precisava che, sebbene la normativa della BEI non fissasse alcun termine per presentare un siffatto reclamo, il Tribunale avrebbe deciso, in assenza di disciplina, che un termine di tre mesi doveva essere considerato ragionevole, termine che il ricorrente, nella specie, non avrebbe rispettato. 14      Con lettera del 7 maggio 2010, che sarebbe stata comunicata al ricorrente con messaggio di posta elettronica dell’11 maggio 2010, il direttore delle risorse umane della BEI ha respinto la domanda del ricorrente, in data 27 aprile 2010, di avviare un procedimento di conciliazione conformemente all’articolo 41 del regolamento del personale della BEI. In tale lettera si indicava al ricorrente che la sua domanda del 5 maggio 2009, volta alla designazione di un terzo medico, era manifestamente tardiva e dunque irricevibile e che la decisione di rigetto della domanda di designazione di un terzo medico era un atto confermativo, che non arrecava pregiudizio al ricorrente e aveva il solo scopo di chiarire a quest’ultimo l’errore procedurale che aveva commesso nel non chiedere, nel 2008, la designazione di un terzo medico. Il direttore delle risorse umane precisava, in conclusione di tale lettera, che la domanda di conciliazione avrebbe dovuto essere rivolta al presidente della BEI entro un termine di tre mesi dall’adozione di una decisione negativa adottata in base al parere di un terzo medico. Poiché quest’ultima decisione non aveva avuto luogo, la domanda di conciliazione non sarebbe stata ricevibile. 15      Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale della funzione pubblica il 24 giugno 2014 il ricorrente ha chiesto, segnatamente, da un lato, l’annullamento della decisione di rigetto della domanda di conciliazione e, dall’altro, la condanna della BEI a rimborsargli l’importo di EUR 3 000, maggiorato degli interessi, a titolo delle spese mediche sostenute per la terapia con il laser FP3. 16      Il Tribunale della funzione pubblica ha respinto tale ricorso con sentenza del 28 giugno 2011, De Nicola/BEI, (F‑49/10, EU:F:2011:93). 17      Ai punti da 40 a 45 di tale sentenza, il Tribunale della funzione pubblica ha precisato la portata delle conclusioni del ricorrente. Esso ha giudicato che le conclusioni dirette avverso la decisione del 7 maggio 2010 di rigetto della domanda di conciliazione (precedente punto 14) producevano l’effetto di adire tale Tribunale riguardo alle conclusioni sulla decisione di rigetto della domanda di designazione di un terzo medico. Successivamente, ai punti da 52 a 58 di tale medesima sentenza, il Tribunale della funzione pubblica ha accolto eccezioni di irricevibilità sollevate dalla BEI riguardanti il secondo capo delle conclusioni del ricorrente diretto alla condanna della BEI a rimborsare al ricorrente la somma di EUR 3 000, spesa per la terapia con il laser FP3 effettuata nel 2007, e vertenti sul fatto che un’eccezione di litispendenza si sarebbe opposta a tale parte del ricorso e che esso non sarebbe stato preceduto dal procedimento medico interno. Ai sensi dei punti da 61 a 83 di tale sentenza, il Tribunale della funzione pubblica ha infine respinto le conclusioni volte all’annullamento della decisione di rigetto della domanda di designazione di un terzo medico in quanto tardiva. Esso ha giudicato che tale domanda non aveva rispettato il termine di tre mesi a decorrere dal momento in cui il ricorrente era stato informato del rigetto definitivo della sua domanda di rimborso delle spese mediche in questione, l’8 aprile 2008, senza che un errore scusabile avesse potuto giustificare tale ritardo. 18      Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 3 agosto 2011 il ricorrente ha proposto impugnazione avverso la sentenza del 28 giugno 2011, De Nicola/BEI (T‑49/10, EU:T:2011:93). 19      A sostegno di tale impugnazione, il ricorrente ha sollevato sostanzialmente quattro motivi. In primo luogo, egli ha contestato al Tribunale della funzione pubblica di aver commesso un errore di diritto nel dichiarare tardiva la sua domanda di designazione di un terzo medico per emettere un parere sulla sua domanda di rimborso delle spese mediche sostenute per la terapia con il laser FP3. In secondo luogo, il ricorrente ha addebitato al Tribunale della funzione pubblica di avere omesso di pronunciarsi sulla sua domanda di annullamento della decisione di rifiuto di avviare la procedura di conciliazione ex articolo 41 del regolamento del personale. In terzo luogo, il ricorrente ha contestato al Tribunale della funzione pubblica di non essersi pronunciato sul rifiuto implicito della BEI di corrispondergli la somma di EUR 3 000 a titolo di rimborso di spese mediche. In quarto luogo, il ricorrente ha contestato al Tribunale della funzione pubblica di aver ingiustamente respinto in quanto irricevibile la sua domanda di condanna al rimborso delle spese mediche per litispendenza. 20      Con sentenza del 16 settembre 2013, De Nicola/BEI (T‑418/11 P, EU:T:2013:478), il Tribunale ha annullato non solo la sentenza del 28 giugno 2011, De Nicola/BEI (F‑49/10, EU:F:2011:93), nella parte in cui respingeva le conclusioni del ricorrente dirette all’annullamento della decisione di designare un terzo medico, ma altresì quest’ultima decisione. A tal riguardo, il Tribunale ha giudicato, ai punti da 28 a 47 di tale sentenza, che il Tribunale della funzione pubblica era incorso in un errore di diritto nel concludere che la domanda del ricorrente di designare un terzo medico, ai sensi del punto III, secondo comma, dell’allegato II delle disposizioni interne in materia di assicurazione malattia, fosse tardiva. L’impugnazione è stata respinta quanto al resto. Il Tribunale ha giudicato, in particolare, ai punti da 56 a 60 di tale sentenza, che il Tribunale della funzione pubblica era già stato chiamato a pronunciarsi sulla legittimità del diniego del rimborso delle spese mediche in parola nell’ambito del procedimento nella causa F‑55/08 e aveva respinto i motivi e le censure dedotti dal ricorrente al riguardo nella sentenza del 30 novembre 2009, De Nicola/BEI (F‑55/08, EU:F:2009:159), la quale è stata definitivamente confermata sul punto dalla sentenza del 27 aprile 2012, De Nicola/BEI (T‑37/10 P, EU:T:2012:205), cosicché tale diniego di rimborso delle spese mediche non potevapiù essere messo in discussione dal ricorrente dinanzi al giudice dell’Unione europea. 21      Con nota del 4 dicembre 2014 la BEI ha comunicato al ricorrente che, alla luce del parere emesso dal terzo medico, designato su domanda del ricorrente, e a seguito del riesame del suo dossier medico, essa non poteva accogliere la sua richiesta di rimborso per la terapia con il laser FP3. Procedimento e conclusioni delle parti 22      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale della funzione pubblica il 26 maggio 2015 e iscritto a ruolo con il numero F‑82/15, il ricorrente ha proposto il presente ricorso. 23      Egli ha chiesto, in sostanza, da un lato, di annullare la decisione contenuta nella nota del 4 dicembre 2014 (precedente punto 21), nonché «tutti gli atti connessi, conseguenti e presupposti» e, dall’altro, di condannare la BEI e l’Unione europea a risarcirgli i danni che egli avrebbe subito. 24      Con lettera del 25 novembre 2015 il Tribunale della funzione pubblica, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento, ha posto quesiti al ricorrente sulla portata della propria competenza a conoscere delle sue domande di risarcimento dei danni dirette a far constatare la responsabilità extracontrattuale dell’Unione e l’ha invitato a precisare contro quali istituzioni intendesse rivolgere tali domande. Il ricorrente ha risposto nel termine impartito indicando, in particolare, che nel chiedere una dichiarazione di responsabilità extracontrattuale dell’Unione, intendeva rivolgere le sue domande di risarcimento nei confronti del Consiglio dell’Unione europea e della Corte di giustizia dell’Unione europea. 25      Con ordinanza del 29 gennaio 2016, De Nicola/BEI e a. (F‑82/15, in prosieguo l’«ordinanza di rinvio», EU:F:2016:8), il Tribunale della funzione pubblica si è dichiarato incompetente a conoscere delle domande per risarcimento del danno proposte dal ricorrente nell’ambito del presente ricorso nei confronti dell’Unione, rappresentata rispettivamente dal Consiglio e dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, e ha rinviato la parte del ricorso concernente tali domande al Tribunale. Le spese sono state riservate. 26      Con lettera del 18 febbraio 2016 il Tribunale (Quinta Sezione) ha invitato le parti a presentare osservazioni su tale ordinanza entro il 21 marzo 2016. 27      Con lettera dell’11 marzo 2016 la Corte di giustizia dell’Unione europea ha informato il Tribunale di non avere osservazioni sull’ordinanza di rinvio. 28      Su domanda del Consiglio, il Tribunale, il 14 marzo 2016, ha prorogato il termine per il deposito delle osservazioni su tale ordinanza fino al 21 aprile 2016. 29      Con lettera del 19 aprile 2016 il Consiglio ha informato il Tribunale di non aver osservazioni sull’ordinanza di rinvio. 30      Con lettera dell’11 maggio 2016 la Corte di giustizia dell’Unione europea intendeva presentare osservazioni aggiuntive sull’ordinanza di rinvio. Con decisione del presidente della Quinta Sezione del 7 giugno 2016 tale documento non è stato inserito nel fascicolo. 31      Il ricorrente non ha depositato osservazioni su tale ordinanza. 32      Poiché la composizione delle sezioni del Tribunale è stata modificata, il giudice relatore è stato assegnato alla Quarta Sezione, alla quale, di conseguenza, è stata attribuita la presente causa. 33      Nell’ambito della parte del ricorso che è stata rinviata dinanzi al Tribunale, il ricorrente chiede, in sostanza, che quest’ultimo voglia: –        condannare il Consiglio, «in alternativa o in solido con la BEI», al pagamento dell’importo di EUR 3 000 per il danno materiale asseritamente subito in conseguenza delle equivoche disposizioni adottate dal Consiglio; –        condannare la Corte di giustizia dell’Unione europea a risarcirgli il danno che avrebbe subito a causa della durata asseritamente eccessiva del procedimento, dinanzi al Tribunale della funzione pubblica e al Tribunale, relativo alla sua domanda di rimborso delle spese mediche della terapia con il laser FP3; –        condannare la Corte di giustizia dell’Unione europea a risarcirgli il danno che egli avrebbe subito per la presunta non equità di tale procedimento; –        condannare la Corte di giustizia dell’Unione europea a risarcirgli il danno morale che avrebbe subito per via dei numerosi ricorsi che il Tribunale della funzione pubblica e il Tribunale l’avrebbero costretto a proporre; –        aumentare le somme riconosciute degli interessi e della rivalutazione monetaria; –        condannare il Consiglio e la Corte di giustizia dell’Unione europea alle spese. 34      Il Consiglio chiede che il Tribunale voglia: –        respingere il ricorso in quanto manifestamente irricevibile; –        in subordine, respingere il ricorso in quanto manifestamente infondato; –        condannare il ricorrente alle spese. 35      La Corte di giustizia dell’Unione europea chiede che il Tribunale voglia: –        in via principale, respingere il ricorso in quanto irricevibile; –        in subordine, respingere il ricorso in quanto infondato; –        condannare il ricorrente alle spese. 36      Con sentenza del 21 luglio 2016, De Nicola/BEI (F‑82/15, EU:F:2016:166), il Tribunale della funzione pubblica ha accolto le conclusioni del ricorrente relative all’annullamento, ma ha respinto le conclusioni dirette al risarcimento del danno formulate nei confronti della BEI. 37      Con impugnazione proposta il 21 settembre 2016 e iscritta a ruolo con il numero T‑669/16 P il ricorrente ha chiesto l’annullamento di tale ultima sentenza. Con ordinanza del 3 luglio 2017, De Nicola/BEI (T‑669/16 P, non pubblicata, EU:T:2017:473), il Tribunale ha respinto tale impugnazione. In diritto Osservazioni preliminari 38      Ai sensi dell’articolo 340, secondo comma, TFUE, in materia di responsabilità extracontrattuale, l’Unione deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell’esercizio delle loro funzioni. 39      Secondo una giurisprudenza costante, il sorgere della responsabilità extracontrattuale dell’Unione, a norma della disposizione summenzionata, per comportamento illecito dei suoi organi, dipende dalla compresenza di un insieme di condizioni, ossia l’illegittimità del comportamento contestato all’istituzione, la sussistenza del danno e l’esistenza di un nesso di causalità fra il comportamento dedotto e il danno lamentato (v. sentenza del 16 ottobre 2014, Evropaïki Dynamiki/Commissione, T‑297/12, non pubblicata, EU:T:2014:888, punto 28 e giurisprudenza ivi citata). 40      Per quanto riguarda, innanzitutto, la condizione relativa all’illiceità del comportamento addebitato all’istituzione o all’organo interessato, la giurisprudenza esige che sia dimostrata una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica intesa ad attribuire diritti ai singoli. Per quanto riguarda la condizione secondo cui la violazione deve essere sufficientemente qualificata, il criterio decisivo che consente di ritenere che essa sia soddisfatta è quello dell’inosservanza grave e manifesta, commessa dall’istituzione o dall’organo dell’Unione in questione, dei limiti posti al suo potere discrezionale. Qualora tale istituzione o tale organo dispongano soltanto di un margine di discrezionalità considerevolmente ridotto, se non addirittura inesistente, la semplice trasgressione del diritto dell’Unione può essere sufficiente per accertare l’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata (v. sentenza del 16 ottobre 2014, Evropaïki Dynamiki/Commissione, T‑297/12, non pubblicata, EU:T:2014:888, punto 29 e giurisprudenza ivi citata). 41      Per quanto riguarda poi la condizione relativa alla sussistenza del danno, la responsabilità dell’Unione può sorgere solo se il ricorrente ha effettivamente subito un danno «reale e certo». Spetta al ricorrente fornire elementi di prova al giudice dell’Unione al fine di dimostrare la realtà e l’entità di detto danno (v. sentenza del 16 ottobre 2014, Evropaïki Dynamiki/Commissione, T‑297/12, non pubblicata, EU:T:2014:888, punto 30 e giurisprudenza ivi citata). 42      Per quanto attiene più in particolare al danno morale, se è pur vero che la presentazione di un’offerta di prova non è necessariamente considerata quale condizione ai fini del riconoscimento di un siffatto danno, incombe alla parte ricorrente dimostrare quantomeno che il comportamento contestato all’istituzione interessata era atto a procurarle il danno stesso (v. sentenza del 16 ottobre 2014, Evropaïki Dynamiki/Commissione, T‑297/12, non pubblicata, EU:T:2014:888, punto 31 e giurisprudenza ivi citata). 43      Infine, per quanto riguarda la condizione relativa all’esistenza di un nesso di causalità tra il comportamento dedotto e il danno lamentato, tale danno deve derivare in modo sufficientemente diretto dal comportamento contestato, cioè tale comportamento deve costituire la causa determinante del danno, mentre non sussiste un obbligo di risarcire qualsiasi conseguenza dannosa, anche lontana, di una situazione illegale. Spetta al ricorrente fornire la prova dell’esistenza di un nesso di causalità tra il comportamento contestato e il danno lamentato (v. sentenza del 16 ottobre 2014, Evropaïki Dynamiki/Commissione, T‑297/12, non pubblicata, EU:T:2014:888, punto 32 e giurisprudenza ivi citata). 44      Allorché una delle tre condizioni per il sorgere della responsabilità extracontrattuale dell’Unione non è soddisfatta, le pretese risarcitorie devono essere respinte, senza che sia necessario esaminare se le altre due condizioni siano soddisfatte. Inoltre, il giudice dell’Unione non è tenuto a esaminare tali condizioni in un determinato ordine (v. sentenza del 16 ottobre 2014, Evropaïki Dynamiki/Commissione, T‑297/12, non pubblicata, EU:T:2014:888, punto 33 e giurisprudenza ivi citata). 45      Occorre altresì rammentare che, in forza dell’articolo 21, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 53, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e dell’articolo 44, lettera c), del regolamento di procedura del Tribunale del 2 maggio 1991, ogni ricorso deve contenere l’indicazione dell’oggetto della controversia e l’esposizione sommaria dei motivi dedotti. Tale indicazione dev’essere sufficientemente chiara e precisa da consentire alla parte convenuta di preparare la sua difesa e al Tribunale di pronunciarsi sul ricorso, eventualmente senza altre informazioni a sostegno. Al fine di garantire la certezza del diritto e una corretta amministrazione della giustizia è necessario, affinché un ricorso sia ricevibile, che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali esso è fondato emergano, anche solo sommariamente, purché in modo coerente e comprensibile, dall’atto introduttivo stesso. Più in particolare e alla luce delle condizioni per il configurarsi della responsabilità extracontrattuale dell’Unione, così come rammentate ai precedenti punti da 39 a 43, per essere conforme a tali requisiti, un ricorso inteso al risarcimento del danno asseritamente causato da un’istituzione dell’Unione deve contenere gli elementi che consentano di identificare il comportamento che il ricorrente addebita all’istituzione, le ragioni per le quali egli ritiene che esista un nesso di causalità tra il comportamento e il danno che asserisce di aver subito, nonché il carattere e l’entità di tale danno (v. sentenze del 2 marzo 2010, Arcelor/Parlamento e Consiglio, T‑16/04, EU:T:2010:54, punto 132 e giurisprudenza ivi citata, e del 17 maggio 2017, PG/Frontex, T‑583/16, non pubblicata, EU:T:2017:344, punti 90 e 91 e giurisprudenza ivi citata). 46      Inoltre, l’atto introduttivo del giudizio deve anche contenere le conclusioni del ricorrente. Le conclusioni devono essere esposte in modo preciso e non equivoco poiché, altrimenti, il Tribunale rischierebbe di statuire infra o ultra petita e i diritti del convenuto rischierebbero di essere negati. Pertanto, e fatte salve le circostanze di cui all’articolo 86 del regolamento di procedura, possono essere prese in considerazione solo le conclusioni presentate nell’atto introduttivo del giudizio e la fondatezza del ricorso deve essere valutata unicamente alla luce delle conclusioni contenute nell’atto introduttivo del giudizio [v. sentenza del 21 ottobre 2015, Petco Animal Supplies Stores/UAMI – Gutiérrez Ariza (PETCO), T‑664/13, EU:T:2015:791, punti 24 e 25 e giurisprudenza ivi citata]. Sul primo capo delle conclusioni, diretto a condannare il Consiglio «in alternativa o in solido con la BEI», al pagamento dell’importo di EUR 3 000 per il danno materiale asseritamente subito in conseguenza delle equivoche disposizioni adottate dal Consiglio 47      Il ricorrente contesta, in sostanza, al Consiglio di aver adottato direttive che lasciavano credere ai cittadini dell’Unione che gli apparecchi laser fossero strumenti medici, che i professionisti che li usano fossero medici che esercitano un’attività medica e che, di conseguenza, la laserterapia fosse una pratica medica, sicché egli vi si sarebbe sottoposto confidando che il relativo costo gli sarebbe stato rimborsato dalla sua Cassa Malattia. Tuttavia, il ricorrente si sarebbe stupito nello scoprire che, malgrado l’esistenza di tali direttive, le terapie al laser, in particolare la terapia con il laser FP3, non potessero essere rimborsate dalla Cassa Malattia della BEI per il fatto che la loro validità scientifica non sarebbe dimostrata. 48      Il Consiglio contesta tali affermazioni. 49      A tal riguardo, e in primo luogo, come correttamente rilevato dal Consiglio, la censura formulata dal ricorrente nei suoi confronti non è precisa. Infatti, nella parte del ricorso, relativa alla domanda risarcitoria, il ricorrente si limita a rinviare alle direttive adottate dall’Unione, senza precisare di quali direttive si tratti esattamente. Altrove, nell’atto introduttivo del ricorso, egli fa riferimento, da un lato, alla direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici (GU 1993, L 169, pag. 1), che sarebbe stata trasposta nel diritto italiano da due decreti legislativi, secondo cui i laser sarebbero dispositivi medici e, dall’altro, alla «CEI 76-6 - CT 76 Fasc. 5928: “Guida all’uso degli apparati laser in medicina” e le successive CEI 76-2 (1995), CEI 76 Fasc. 1284 G (1989) e CEI EN 60601-2-22 fasc. 3495 (1997)». Il ricorrente non individua le disposizioni concrete che sarebbero alla base del suo asserito danno. Orbene, non spetta al Tribunale sostituirsi al ricorrente su tale punto. In seguito, il ricorrente non precisa in che cosa consisterebbe esattamente l’illiceità in cui è incorso l’autore di tali atti al momento della loro adozione. Sembrerebbe piuttosto che il ricorrente approvi l’adozione di tali norme da parte del Consiglio. Infine, il ricorso non contiene spiegazioni circa il nesso di causalità tra un eventuale illecito commesso dal Consiglio nell’adottare tali norme e il rifiuto della BEI di risarcire le spese mediche controverse. Di conseguenza, si deve concludere nel senso che gli elementi essenziali di fatto e di diritto su cui si basa tale capo delle conclusioni non emergono in maniera coerente e comprensibile dall’atto introduttivo stesso. 50      Ne consegue che tale capo delle conclusioni dev’essere respinto in quanto irricevibile. Sul secondo capo delle conclusioni, diretto alla condanna della Corte di giustizia dell’Unione europea a risarcire il ricorrente per il danno materiale che avrebbe subito a causa della durata asseritamente eccessiva del procedimento, dinanzi al Tribunale della funzione pubblica e al Tribunale, relativo alla sua domanda di rimborso delle spese mediche della terapia con il laser FP3 51      Nell’atto introduttivo del ricorso, il ricorrente sostiene, essenzialmente, che la Corte di giustizia dell’Unione europea non ha rispettato le regole del giusto processo. Come constatato nell’ordinanza di rinvio, tale affermazione contiene, in realtà, due censure. Una delle censure, che verte sulla violazione della durata ragionevole dei procedimenti dinanzi al giudice dell’Unione, è oggetto del secondo capo delle conclusioni; l’altra, che verte sulla violazione delle regole sul giusto processo, è oggetto del terzo capo. 52      Nell’ambito del secondo capo delle conclusioni, il ricorrente contesta alla Corte di giustizia dell’Unione europea di non aver ancora pronunciato una decisione di merito malgrado tre giudizi, di cui uno d’impugnazione, e otto anni trascorsi dal fatto. Dai punti 144 e 145 dell’atto introduttivo del ricorso risulta che il ricorrente fa riferimento alle cause F‑55/08, F‑49/10 e T‑418/11 P. 53      Nella replica il ricorrente sostiene, in sostanza, innanzitutto, che di fronte al trascorrere di un lasso di tempo come quello nel caso di specie, senza che la vicenda sia stata definita, non è più suo compito dimostrare che la durata del procedimento è stata eccessiva, ma diventa semmai compito dell’organo giudicante chiarire quale particolare complessità gli abbia impedito di arrivare a una decisione definitiva, ciò che la Corte di giustizia dell’Unione europea non avrebbe fatto. La durata complessiva dei procedimenti in questione supererebbe anche quella in discussione nella causa conclusasi con la sentenza del 16 luglio 2009 Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland/Commissione (C‑385/07 P, EU:C:2009:456), ossia 5 anni e 10 mesi, e riguardo alla quale sarebbe stato deciso che essa non poteva essere giustificata da alcuna delle circostanze proprie del caso. Egli aggiunge altresì che, nel caso di specie, dalla materia del contendere, consistente in una domanda di rimborso di una spesa medica, sarebbe chiaro che il caso non presenta alcuna complessità e che egli non ha messo in atto alcun comportamento dilatorio. Infine, il ricorrente sostiene che il diritto a un risarcimento del danno, che è in re ipsa per l’eccessiva durata del procedimento, discende dalla comprovata illiceità del comportamento della convenuta consistita nell’eccessiva durata del procedimento, ed è liquidabile, anche in via equitativa, ad esempio tenendo conto di quanto affermato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo in sede di interpretazione e di applicazione dell’articolo 6, paragrafo 2, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950. 54      La Corte di giustizia dell’Unione europea contesta tali affermazioni. 55      A tal riguardo, in primo luogo, nonostante l’obbligo che discende per il ricorrente dalla giurisprudenza citata ai precedenti punti 45 e 46, si deve constatare che, come sostiene, in sostanza, la Corte di giustizia dell’Unione europea, il ricorso, che non è esente da difficoltà di comprensione per quanto riguarda tale capo delle conclusioni, non contiene elementi che consentano di individuare il carattere e l’entità del danno che deriverebbe per il ricorrente dal superamento della durata ragionevole dei procedimenti giudiziari in questione nonché l’importo del risarcimento che egli intende ricevere. 56      In effetti, dalla presentazione degli argomenti formulati nel ricorso a sostegno delle domande risarcitorie risulta che il ricorrente menziona unicamente due danni che avrebbe subito. 57      Da un lato, si tratta del danno materiale di EUR 3 000, subito a causa del mancato rimborso delle spese mediche. Tale asserito danno, menzionato nel titolo «B2) Sulla domanda di condanna dell’Unione Europea» (in prosieguo: il «titolo B2»), riguarda chiaramente il primo capo delle conclusioni. 58      Dall’altro, nel titolo «B3) Sulla domanda di condanna di tutti i resistenti» (in prosieguo: il «titolo B3»), il ricorrente afferma di aver subito «gravi danni morali» conseguenti allo stato di ansia ed incertezza da esso provato. Tale ultimo asserito danno, qualificato come morale, non è stato attribuito in modo comprensibile nel ricorso all’asserita durata eccessiva dei procedimenti, nei quali il ricorrente sarebbe stato parte dinanzi al giudice dell’Unione, menzionata peraltro al titolo B2, e che è il fondamento del suo secondo capo delle conclusioni, ma, a differenza di quanto lascia intendere il ricorrente nella replica, al numero delle cause che la BEI, il Tribunale della funzione pubblica e il Tribunale l’avrebbero costretto a presentare dinanzi al giudice dell’Unione. A tal riguardo, il ricorrente fa riferimento alle cause F‑55/08 RENV, F‑59/09 RENV (De Nicola/BEI) e F‑52/11 (De Nicola/BEI). 59      Tale conclusione è corroborata dalla prima frase del paragrafo B3, in cui il ricorrente chiede di condannare «in ogni caso», i due convenuti, ossia la BEI e la Corte di giustizia dell’Unione europea, al risarcimento dei gravi danni morali conseguenti al suo stato di ansia e incertezza. Ne consegue che, al paragrafo B3, il ricorrente fa riferimento a un danno diverso da quello che potrebbe discendere dalle circostanze descritte nel paragrafo B2. 60      Di conseguenza, tale capo delle conclusioni dev’essere respinto in quanto irricevibile. 61      In secondo luogo e in ogni caso, deve essere respinto in quanto infondato. 62      Per quanto riguarda la condizione vertente sull’illiceità, occorre sottolineare che l’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea dispone, segnatamente, che «[o]gni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge». 63      La ragionevolezza del termine di giudizio deve essere valutata alla luce delle circostanze proprie di ciascuna causa, in particolare della rilevanza della controversia per l’interessato, della complessità della causa nonché del comportamento delle parti, ivi compreso il ricorrente e di quello delle autorità competenti, o ancora della sopravvenienza di incidenti procedurali (v. sentenza del 1° febbraio 2017, Aalberts Industries/Unione europea, T‑725/14, EU:T:2017:47, punti 35 e 36 e giurisprudenza ivi citata). 64      L’elencazione dei criteri pertinenti non è esaustiva e la valutazione della ragionevolezza di detto termine non richiede un esame sistematico delle circostanze del caso di cui trattasi alla luce di ciascuno di essi quando la durata del procedimento appaia giustificata in base a uno solo di essi (v. sentenza del 1° febbraio 2017, Aalberts Industries/Unione europea, T‑725/14, EU:T:2017:47, punto 37 e giurisprudenza ivi citata). 65      Ne consegue che la ragionevolezza di un termine non può essere esaminata facendo riferimento a un limite massimo preciso, determinato astrattamente, bensì deve essere valutata di volta in volta alla luce delle circostanze del caso di specie (v. sentenza del 1° febbraio 2017, Aalberts Industries/Unione europea, T‑725/14, EU:T:2017:47, punto 38 e giurisprudenza ivi citata). 66      Nel caso di specie, è sufficiente constatare che, limitandosi a sostenere che, malgrado lo svolgimento di tre giudizi, di cui un’impugnazione, e otto anni trascorsi dopo i fatti, senza che sia stata pronunciata una decisione di merito, pur avendo la Corte giudicato che una durata del giudizio in primo grado di 5 anni e 10 mesi in materia di concorrenza non poteva essere giustificata da alcuna delle circostanze proprie del caso, il ricorrente non ha dimostrato il carattere eccessivo del lasso di tempo entro il quale il giudice dell’Unione ha trattato i ricorsi in questione. 67      Infatti, e in primo luogo, la sua argomentazione non si basa sulle circostanze proprie delle cause menzionate di cui egli è stato parte, ma cerca piuttosto di provare il carattere eccessivo del termine entro il quale il giudice dell’Unione ha trattato i suoi ricorsi rispetto a un limite massimo preciso, determinato in modo astratto. Egli si è altresì astenuto dall’individuare le fasi concrete delle cause che sarebbero affette da una durata eccessiva o da periodi d’inattività ingiustificata. 68      In secondo luogo, il ricorrente fa confusione tra la durata del giudizio o del procedimento, che può essere intesa come il tempo necessario per pronunciarsi definitivamente sulle domande contenute in un atto introduttivo dinanzi al giudice di primo grado, da un lato, e il tempo necessario ai fini della trattazione delle sue domande volte, in ultima analisi, al rimborso delle spese mediche da lui sostenute. Orbene, egli non ha presentato alcuna analisi della circostanza che la durata delle cause di cui deduceva il carattere eccessivo comprendesse esattamente non una causa, ma due cause introdotte con due ricorsi distinti. 69      Per di più, la prima domanda, formulata il 5 giugno 2008 nella causa F‑55/08 (precedente punto 6), è stata definitivamente respinta dalla sentenza del 27 aprile 2012, De Nicola/BEI (T‑37/10 P, EU:T:2012:205) (precedente punto 11), che ha confermato su tale punto la sentenza del 30 novembre 2009, De Nicola/BEI (F‑55/08, EU:F:2009:159) (precedente punto 8). Pur se la sentenza definitiva su tale domanda è intervenuta dopo quattro anni di procedimento, occorre constatare che quest’ultimo è stato condotto dinanzi a due gradi di giudizio. In assenza di altre precisazioni da parte del ricorrente in proposito, non è possibile in alcun modo affermare che la durata dei giudizi sia eccessiva. Il Tribunale è, invece, in grado di rilevare che il ricorrente stesso ha contribuito all’allungamento della trattazione della sua domanda di rimborso. In primo luogo, il ricorso nella causa F‑55/08 conteneva anche altri capi delle conclusioni non connessi al rimborso delle spese mediche in questione (v. precedente punto 6). In secondo luogo, è stato constatato, al punto 252 della sentenza del 30 novembre 2009, De Nicola/BEI (F‑55/08, EU:F:2009:159), che l’ampiezza e la struttura del ricorso hanno reso difficile l’esatta comprensione delle sue domande risarcitorie e di conseguenza la trattazione dell’intera causa. 70      Per quanto riguarda le domande relative al rimborso contenute nell’atto introduttivo del ricorso della causa F‑49/10, depositato presso la cancelleria del Tribunale della funzione pubblica il 24 giugno 2010 (precedente punto 15), esse sono state giudicate con sentenza definitiva del 16 settembre 2013 De Nicola/BEI (T‑418/11 P, EU:T:2013:478) (precedente punto 20), ossia al termine di un procedimento di tre anni e tre mesi circa, ma che ha comportato, ancora una volta, l’intervento di due gradi di giudizio. In assenza di altre precisazioni da parte del ricorrente in proposito, non è possibile in alcun modo affermare che tali durate sono eccessive. Occorre rilevare, invece, che il ricorrente ha contribuito all’allungamento del periodo di trattazione del ricorso. In particolare, egli ha contestato in tale ricorso la legittimità del rifiuto di rimborso delle spese mediche in questione nell’ambito del procedimento nella causa F‑55/08, contestazione che doveva essere respinta a motivo della litispendenza (precedente punto 17). Tale rifiuto doveva in seguito essere confermato su domanda del ricorrente da parte del giudice dell’impugnazione (precedente punto 20). È probabile che, se il giudice dell’Unione non avesse dovuto rispondere a tali domande, le altre domande contenute nel ricorso nella causa F‑49/10 sarebbero state trattate in tempo più breve. 71      Ne consegue che nulla nel fascicolo della presente causa è atto a corroborare le affermazioni del ricorrente in merito alla durata eccessiva dei procedimenti dinanzi al giudice dell’Unione nei quali era parte. Poiché la condizione relativa all’illiceità non è soddisfatta, non è necessario esaminare le altre condizioni per il sorgere della responsabilità extracontrattuale dell’Unione. 72      Si deve quindi respingere il secondo capo delle conclusioni. Sul terzo capo delle conclusioni, diretto alla condanna della Corte di giustizia dell’Unione europea a risarcire il ricorrente per il danno che avrebbe subito a motivo dell’asserita non equità dei procedimento nei quali era parte 73      Ad avviso del ricorrente, il processo è giusto nel momento in cui definisce con sollecitudine la vertenza e con giustizia le spese di lite. 74      Riferendosi al punto 213 della sentenza del 30 novembre 2009, De Nicola/BEI (F‑55/08, EU:F:2009:159), e al punto 81 della sentenza del 28 giugno 2011, De Nicola/BEI (F‑49/10, EU:F:2011:93), il ricorrente ritiene che il Tribunale della funzione pubblica abbia respinto per ben due volte la sua domanda di risarcimento in virtù di «motivi pregiudiziali», eludendo così il merito della vicenda. Il ricorrente aggiunge che, benché la sentenza del 16 settembre 2013, De Nicola/BEI (T‑418/11 P, EU:T:2013:478), abbia annullato quella del 28 giugno 2011, De Nicola/BEI (F‑49/10, EU:F:2011:93), neppure essa ha deciso nel merito, perché avrebbe anche potuto condannare la BEI al pagamento di quelle spese tenuto conto dell’illegittimità del suo rifiuto, ma avrebbe pure creato i presupposti per «integralmente compensare le spese di lite dei due gradi», il che evidenzierebbe la non imparzialità e implicitamente inviterebbe il soggetto più debole a piegarsi al volere della BEI, non potendo contare sulla giustizia dell’Unione. 75      La Corte di giustizia dell’Unione europea contesta tali affermazioni. 76      A tal riguardo, si deve constatare, in primo luogo, che tale capo delle conclusioni deve essere respinto in quanto irricevibile per motivi analoghi a quelli indicati ai precedenti punti da 55 a 59. Il ricorso non contiene elementi che consentano d’individuare il carattere e l’entità del danno che discenderebbe per il ricorrente dalle asserite violazioni, nonché l’importo del risarcimento che intende ricevere. 77      In secondo luogo, per respingere il presente capo delle conclusioni, è sufficiente altresì constatare che le affermazioni presentate a suo sostegno sono infondate in fatto. 78      In via preliminare, il ricorrente non mostra di aver in alcun modo suffragato il suo argomento, secondo cui, in sostanza, il rigetto di un ricorso mediante un «motivo pregiudiziale» equivaleva a un diniego di giustizia. Esso deve pertanto essere respinto. 79      Da un lato, tuttavia, si deve constatare che tanto nella causa F‑55/08 quanto nella causa F‑49/10, il ricorrente ha ottenuto, in esito ai procedimenti d’impugnazione, una decisione definitiva sul merito delle sue domande relative al rimborso delle spese mediche. 80      Infatti, anzitutto, il ricorso proposto nella prima causa è stato respinto con sentenza del 30 novembre 2009, De Nicola/BEI (F‑55/08, EU:F:2009:159). Per respingere l’istanza del ricorrente, segnatamente, la sua domanda diretta alla condanna della BEI a rimborsargli le spese della terapia con il laser FP3, il Tribunale della funzione pubblica ha giudicato, da un lato, che il ricorrente è stato informato delle ragioni per le quali gli era stato opposto un rifiuto di rimborso ed è stato messo in condizioni di contestare utilmente tale decisione, e, dall’altro, che la BEI ha correttamente sostenuto che il ricorrente non aveva contestato il rifiuto di rimborso secondo le modalità così previste dalle disposizioni interne della BEI sull’assicurazione malattia. Sarebbe spettato, in particolare, al ricorrente domandare alla BEI di richiedere il parere di un terzo medico, designato dall’Ordine dei medici, ciò che il ricorrente non ha fatto. È quindi in esito a un esame sul merito della causa che il Tribunale della funzione pubblica ha, con tale sentenza, respinto la domanda del ricorrente. Inoltre, l’impugnazione avverso tale conclusione è stata respinta dal Tribunale in quanto irricevibile nella sentenza del 27 aprile 2012, De Nicola/BEI (T‑37/10 P, EU:T:2012:205). Al punto 90 di quest’ultima sentenza, il Tribunale ha stabilito quanto segue: «È giocoforza constatare che, nell’ambito del presente motivo, il ricorrente si limita a rimettere in discussione la valutazione dei fatti e delle prove operata dal Tribunale della funzione pubblica e a reiterare le censure e gli argomenti già sollevati in primo grado a tale proposito (...), senza tuttavia identificare un errore di diritto, assoggettabile all’impugnazione, nell’ambito della valutazione delle citate censure e motivi nei punti 206‑215 della sentenza impugnata. Peraltro, in tale ambito, il ricorrente non contesta al Tribunale della funzione pubblica di avere snaturato alcuni elementi di fatto o di prova. Infine, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non emerge dai punti 206‑211 nella sentenza impugnata che il Tribunale della funzione pubblica avrebbe considerato, a tale proposito, che avrebbe dovuto esperire la procedura interna a titolo dell’articolo 41 del regolamento del personale della BEI come condizione preliminare per la ricevibilità del ricorso in primo grado». 81      Inoltre, ai sensi dei punti da 61 a 83 della sentenza del 28 giugno 2011, De Nicola/BEI (F‑49/10, EU:F:2011:93), il Tribunale della funzione pubblica ha respinto le conclusioni del ricorrente volte all’annullamento della decisione di rigetto della domanda di designazione di un terzo medico in quanto tardiva. Tale soluzione, che riguardava la fondatezza del ricorso dinanzi al giudice dell’Unione e non la sua ricevibilità, è stata annullata con sentenza del 16 settembre 2013, De Nicola/BEI (T‑418/11 P, EU:T:2013:478). Il Tribunale ha successivamente annullato la decisione della BEI recante rigetto della domanda del ricorrente di designare un terzo medico per emettere un parere sulla validità della terapia con il laser FP3, nonché tale decisione stessa (precedente punto 20). 82      Dall’altro lato, contrariamente a quanto fa valere, in sostanza, il ricorrente, la sentenza del 16 settembre 2013, De Nicola/BEI (T‑418/11 P, EU:T:2013:478), non ha creato i presupposti per «integralmente compensare le spese di lite dei due gradi» a vantaggio della BEI. Le parti sono state condannate a sopportare ciascuna le proprie spese relative al primo grado e all’impugnazione. Infatti, ai punti 68 e 69 di questa sentenza, il Tribunale ha stabilito quanto segue: «68      Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, primo comma, del regolamento di procedura [del 2 maggio 1991], applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 144 di tale regolamento, il Tribunale può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi. 69      Nel caso di specie, poiché la BEI è risultata soccombente relativamente al primo capo delle conclusioni del ricorso di primo grado e al primo motivo di impugnazione e il ricorrente è risultato soccombente quanto al secondo capo delle conclusioni di detto ricorso e ai motivi di impugnazione terzo e quarto, ciascuna parte sopporterà le proprie spese relative sia al giudizio dinanzi al Tribunale della funzione pubblica sia al presente giudizio». 83      In ogni caso, il ricorrente non adduce alcun argomento idoneo a dimostrare che tale decisione sulle spese, adottata in applicazione del regolamento di procedura del 2 maggio 1991, è viziata da parzialità o violerebbe l’equità. 84      Ne consegue che il terzo capo delle conclusioni deve essere respinto. Sul quarto capo delle conclusioni, diretto a condannare la Corte di giustizia dell’Unione europea a risarcire il ricorrente per il danno morale che avrebbe subito per via dei numerosi ricorsi che il Tribunale della funzione pubblica e il Tribunale l’avrebbero costretto a proporre 85      Il ricorrente afferma che occorre condannare la Corte di giustizia a risarcirlo dei gravi danni morali subiti a causa del suo stato di ansia e d’incertezza. Tale stato sarebbe «particolarmente grave per via delle numerose cause cui la BEI, il [Tribunale della funzione pubblica e il Tribunale l’avrebbero] costretto, e che gli [avrebbero] già provocato una grave forma di gastrite, costringendolo anche ad un intervento chirurgico per rimuovere ed analizzare dei polipi formatisi all’interno dello stomaco». 86      Per illustrare tale affermazione egli rinvia alle sentenze dell’11 novembre 2014, De Nicola/BEI (F‑55/08 RENV, EU:F:2014:244), e del 18 novembre 2014, De Nicola/BEI (F‑59/09 RENV, EU:F:2014:248), con cui il Tribunale della funzione pubblica avrebbe omesso la decisione di merito perché, per economia di giudizio e nell’interesse delle parti, sarebbe stato meglio decidere la causa F‑52/11, De Nicola/BEI, che avrebbe compreso le medesime questioni di fatto, sarebbe stata molto più articolata e documentata e, soprattutto, sarebbe già stata respinta perché «prematura». 87      La Corte di giustizia dell’Unione europea contesta tali affermazioni. 88      In primo luogo, si deve constatare che il ricorrente non ha menzionato alcun elemento di costrizione da parte della Corte di giustizia dell’Unione europea, affinché egli presentasse un qualsivoglia ricorso dinanzi al giudice dell’Unione. Poiché tale capo delle conclusioni è stato basato sull’esistenza di tale costrizione, deve essere respinto già per tale motivo. 89      In secondo luogo, per quanto riguarda l’affermazione del ricorrente menzionata al precedente punto 86, essa è redatta in modo tale che il Tribunale non è in grado di intravedere chiaramente sul suo fondamento, e in mancanza di altre precisazioni, qual è l’illiceità contestata alla Corte di giustizia dell’Unione europea. Se tale affermazione è intesa a sviluppare l’argomento relativo alla costrizione esercitata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea sul ricorrente, tale elemento non emerge allora distintamente. Per di più, occorre rammentare che, se il ricorrente avesse voluto esprimere il suo dissenso relativamente alle sentenze menzionate al precedente punto 86, gli spettava farlo nell’ambito di un’impugnazione avverso queste ultime, cosa che ha fatto. Con ordinanze del 21 settembre 2015, De Nicola/BEI (T‑849/14 P, EU:T:2015:712), e del 21 settembre 2015, De Nicola/BEI (T‑848/14 P, EU:T:2015:719), il Tribunale ha respinto le impugnazioni del ricorrente avverso le sentenze dell’11 novembre 2014, De Nicola/BEI (F‑55/08 RENV, EU:F:2014:244), e del 18 novembre 2014, De Nicola/BEI (F‑59/09 RENV, EU:F:2014:248), le quali sono quindi passate in giudicato e non possono più essere rimesse in discussione. 90      Di conseguenza, per quanto riguarda tale capo delle conclusioni, il ricorso non rispetta gli obblighi minimi, come rammentati al precedente punto 45, cosicché esso è irricevibile. 91      In ogni caso, il quarto capo delle conclusioni è parimenti infondato. 92      Basta osservare che la semplice contiguità temporale tra le cause menzionate al precedente punto 86 e lo stato d’ansia e incertezza di cui avrebbe sofferto il ricorrente, nonché della grave forma di gastrite che ne sarebbe derivata, non è sufficiente per dimostrare l’esistenza di un nesso di causalità tra tali elementi. In effetti, molte altre circostanze potrebbero essere responsabili di tale stato psicologico e fisiologico. 93      Ne consegue che tale capo delle conclusioni dev’essere respinto, al pari del ricorso nella sua integralità. Sulle spese 94      Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. 95      Poiché il ricorrente è rimasto soccombente, egli deve essere condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle del Consiglio e della Corte di giustizia dell’Unione europea relative al presente procedimento tanto dinanzi al Tribunale quanto dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, conformemente alle loro domande. Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Quarta Sezione) dichiara e statuisce: 1)      Il ricorso è respinto. 2)      Il sig. Carlo De Nicola è condannato alle spese relative al presente procedimento, tanto dinanzi al Tribunale dell’Unione europea quanto dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea. Kanninen Schwarcz Iliopoulos Così deciso e pronunciato a Lussemburgo l’8 novembre 2017. Il cancelliere Il presidente E. Coulon H. Kanninen *      Lingua processuale: l’italiano.

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