EU-Rechtsprechung · Gericht der Europäischen Union
Appalti pubblici di servizi – Gara d’appalto – Prestazione di servizi relativi alla produzione e diffusione del Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e dei mezzi online e offline connessi – Rigetto dell’offerta di un offerente e decisione di aggiudicare l’appalto ad un altro offerente – Obbligo di motivazione – Parità di trattamento – Manifesto errore di valutazione – Responsabilità extracontrattuale
ECLI: ECLI:EU:T:2012:533Entscheidung vom: 10.10.2012
Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 10 ottobre 2012 – Evropaïki Dynamiki / Commissione
(causa T-247/09)
«Appalti pubblici di servizi – Gara d’appalto – Prestazione di servizi relativi alla produzione e diffusione del Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e dei mezzi online e offline connessi – Rigetto dell’offerta di un offerente e decisione di aggiudicare l’appalto ad un altro offerente – Obbligo di motivazione – Parità di trattamento – Manifesto errore di valutazione – Responsabilità extracontrattuale»
1. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione di escludere un’offerta nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi – Valutazione alla luce degli elementi di informazione a disposizione del ricorrente al momento della presentazione del ricorso (Art. 253 CE; regolamento del Consiglio n. 1605/2002, art. 100, § 2; regolamento della Commissione n. 2342/2002, art. 149) (v. punti 30-34)
2. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione di escludere un’offerta nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi – Obbligo di comunicare, in seguito a richiesta scritta, le caratteristiche e i vantaggi relativi dell’offerta prescelta nonché il nome dell’aggiudicatario (Regolamento del Consiglio n. 1605/2002, art. 100, § 2) (v. punti 47, 172-174)
3. Appalti pubblici dell’Unione europea – Conclusione di un appalto a seguito di gara – Potere discrezionale delle istituzioni – Sindacato giurisdizionale – Limiti (Regolamento del Consiglio n. 1605/2002; regolamento della Commissione n. 2342/2002, art. 146, § 1, secondo comma) (v. punti 50, 75)
4. Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Individuazione dell’oggetto della controversia – Esposizione sommaria dei motivi dedotti [Statuto della Corte di giustizia, artt. 21, primo comma, e 53, primo comma; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, § 1, c)] (v. punto 57)
5. Appalti pubblici dell’Unione europea – Gara d’appalto – Obbligo di rispettare il principio della parità di trattamento degli offerenti – Necessità di garantire la par condicio e di conformarsi al principio di trasparenza – Portata (v. punti 66-69)
6. Procedimento giurisdizionale – Deduzione di motivi nuovi in corso di causa – Presupposti – Motivo nuovo – Nozione [Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 44, § 1, c), e 48, § 2] (v. punto 165)
7. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illecito – Danno – Nesso causale – Mancanza di uno dei presupposti – Rigetto integrale del ricorso per risarcimento danni (Art. 288, secondo comma, CE) (v. punto 177)
8. Procedimento giurisdizionale – Spese – Spese superflue o defatigatorie – Comportamento di un’istituzione che favorisce il sorgere della controversia (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 87, § 3, secondo comma) (v. punti 183, 184)
Oggetto
Da un lato, domanda di annullamento della decisione dell’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee del 7 aprile 2009 di scartare l’offerta presentata dalla ricorrente nell’ambito della gara d’appalto relativa alla prestazione di servizi per la produzione e diffusione del Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e dei mezzi online e offline connessi, nonché di tutte le decisioni posteriori alla decisione dell’Ufficio delle pubblicazioni, inclusa quella di aggiudicare l’appalto ad un altro offerente e, dall’altro, domanda di risarcimento dei danni.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE è condannata a sopportare le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.
Amtliche Sprachfassungen
Diese Entscheidung liegt in folgenden Amtssprachen der Union vor — alle gleichermaßen verbindlich.
ČeštinaΕλληνικάEnglishEspañolFrançaisItalianoNederlandsPortuguêsRomână