Zum Inhalt springen

EU-Rechtsprechung · Gericht der Europäischen Union

Dumping — Importazioni di salmone originario della Norvegia — Regola del dazio inferiore — Calcolo dei prezzi minimi all’importazione e dei dazi fissi

ECLI: ECLI:EU:T:2012:136Entscheidung vom: 21.03.2012

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 21 marzo 2012 — Fiskeri og Havbruksnæringens Landsforening e altri / Consiglio (causa T‑115/06) «Dumping — Importazioni di salmone originario della Norvegia — Regola del dazio inferiore — Calcolo dei prezzi minimi all’importazione e dei dazi fissi» 1.                     Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Regolamento che istituisce dei dazi antidumping — Dazi differenti imposti ad imprese diverse — Ricevibilità limitata, per ogni impresa, alle disposizioni del regolamento relative alle importazioni provenienti dalla sua produzione (Art. 230, quarto comma, CE; art. 263, quarto comma, TFUE; regolamento del Consiglio n. 85/2006) (v. punti 27‑29) 2.                     Politica commerciale comune — Difesa contro le pratiche di dumping —Imposizione di un dazio variabile calcolato con riferimento a un prezzo minimo all’importazione — Determinazione del prezzo minimo di riferimento, nel rispetto della regola del dazio inferiore, a partire dal confronto di un prezzo minimo all’importazione senza dumping e di un prezzo minimo all’importazione non pregiudizievole — Legittimità (Regolamenti del Consiglio n. 384/96, art. 9, § 4, n. 85/2006, art. 1, § 5, e n. 1225/2009, art. 9, § 4) (v. punti 39‑42) 3.                     Politica commerciale comune — Difesa contro le pratiche di dumping — Imposizione di un dazio fisso — Determinazione nel rispetto della regola del dazio inferiore, a partire dal confronto di un prezzo minimo all’importazione senza dumping e di un prezzo minimo all’importazione non pregiudizievole — Confronto falsato da un errore di calcolo della media ponderata del margine di dumping — Illegittimità (Regolamenti del Consiglio n. 384/96, art. 9, § 4, n. 85/2006, art. 1, § 5, e n. 1225/2009, art. 9, § 4) (v. punti 45‑49, 52, 55, 58) 4.                     Politica commerciale comune — Difesa contro le pratiche di dumping — Imposizione di un dazio variabile — Calcolo con riferimento ad un prezzo minimo all’importazione — Determinazione di tale prezzo facendo intervenire un prezzo minimo all’importazione senza dumping che tiene conto dei costi di produzione nel paese terzo interessato — Conversione in euro del costo di produzione espresso in valuta nazionale — Ricorso a un tasso di cambio medio durante un periodo inadeguato per quanto riguarda il ciclo di produzione del prodotto interessato — Illegittimità (Regolamenti del Consiglio n. 384/96, artt. 2, § 5, e 9, § 4, n. 85/2006, art. 1, § 5, e n. 1225/2009, artt. 2, § 5, e 9, § 4) (v. punti 75, 79‑82) Oggetto Domanda di annullamento del regolamento (CE) n. 85/2006 del Consiglio, del 17 gennaio 2006, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di salmone d’allevamento originarie della Norvegia (GU L 15, pag. 1). Dispositivo 1) Il regolamento (CE) n. 85/2006 del Consiglio, del 17 gennaio 2006, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di salmone d’allevamento originarie della Norvegia, è annullato nella parte in cui riguarda la Fiskeri og Havbruksnæringens Landsforening, la Norske Sjømatbedrifters Landsforening, la Salmar Farming AS, la Hydroteck AS, la Hallvard Lerøy AS e la Lerøy Midnor AS. 2) Per il resto, il ricorso è respinto. 3) Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Fiskeri og Havbruksnæringens Landsforening, dalla Norske Sjømatbedrifters Landsforening, dalla Salmar Farming, dalla Hydroteck, dalla Hallvard Lerøy e dalla Lerøy Midnor. 4) La Commissione europea sopporterà le proprie spese.

Amtliche Sprachfassungen

Diese Entscheidung liegt in folgenden Amtssprachen der Union vor — alle gleichermaßen verbindlich.

ČeštinaΕλληνικάEnglishEspañolFrançaisItalianoNederlandsPolskiPortuguêsRomână