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EU-Rechtsprechung · Gericht der Europäischen Union

FEAOG - Sezione "Garanzia" - Spese escluse dal finanziamento comunitario -Misure di sviluppo rurale - "Zone svantaggiate" e "Agroambiente" - Sistemi nazionali di gestione, controllo e sanzioni - Rettifica finanziaria forfettaria.

ECLI: ECLI:EU:T:2011:751Entscheidung vom: 15.12.2011

Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 15 dicembre 2011 – Lussemburgo / Commissione (causa T‑232/08) «FEAOG – Sezione “Garanzia” – Spese escluse dal finanziamento comunitario – Misure di sviluppo rurale – “Zone svantaggiate” e “Agroambiente” – Sistemi nazionali di gestione, controllo e sanzioni – Rettifica finanziaria forfettaria» 1.                     Agricoltura – FEAOG – Liquidazione dei conti – Rifiuto di imputare al Fondo spese dovute a irregolarità nell’applicazione della normativa comunitaria – Contestazione da parte dello Stato membro interessato – Onere della prova – Ripartizione tra la Commissione e lo Stato membro (v. punti 27-31, 51-53) 2.                     Ricorso di annullamento – Atto impugnato – Valutazione della legittimità in base alle informazioni disponibili al momento dell’adozione dell’atto (Art. 230 CE) (v. punti 54-55) Oggetto Domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 8 aprile 2008, 2008/321/CE, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «Garanzia», e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) (GU L 109, pag. 35). Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese.

Amtliche Sprachfassungen

Diese Entscheidung liegt in folgenden Amtssprachen der Union vor — alle gleichermaßen verbindlich.

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