EU-Rechtsprechung · Gericht der Europäischen Union
Marchio comunitario - Procedimento di opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo consistente nella rappresentazione di una lettera su una tasca - Marchio nazionale figurativo anteriore rappresentante una lettera - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009.
ECLI: ECLI:EU:T:2011:651Entscheidung vom: 10.11.2011
Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) 10 novembre 2011 – Esprit International / UAMI – Marc O’Polo International (Rappresentazione di una lettera su una tasca)
(causa T‑22/10)
«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo consistente nella rappresentazione di una lettera su una tasca – Marchio nazionale figurativo anteriore rappresentante una lettera – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009»
Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 106‑108)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 19 novembre 2009 (procedimento R 1666/2008‑4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Marc O’Polo International GmbH e la Esprit International LP.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Esprit International LP è condannata alle spese.
Amtliche Sprachfassungen
Diese Entscheidung liegt in folgenden Amtssprachen der Union vor — alle gleichermaßen verbindlich.
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