Zum Inhalt springen

EU-Rechtsprechung · Gericht der Europäischen Union

Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo IC4 - Marchio comunitario denominativo anteriore ICE e marchio nazionale figurativo anteriore IC - Criteri di valutazione del rischio di confusione - Impedimenti relativi alla registrazione - Somiglianza dei servizi - Somiglianza dei segni - Carattere distintivo del marchio anteriore - Rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009.

ECLI: ECLI:EU:T:2011:451Entscheidung vom: 09.09.2011

Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 9 settembre 2011 – Deutsche Bahn / UAMI – DSB (IC4) (causa T‑274/09) «Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo IC4 – Marchio comunitario denominativo anteriore ICE e marchio nazionale figurativo anteriore IC – Criteri di valutazione del rischio di confusione – Impedimenti relativi alla registrazione – Somiglianza dei servizi – Somiglianza dei segni – Carattere distintivo del marchio anteriore – Rischio di confusione – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009» Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 100‑101) Oggetto Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 30 aprile 2009 (procedimento R 1380/2007‑1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Deutsche Bahn AG e la DSB. Dispositivo 1) La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 30 aprile 2009 (procedimento R 1380/2007‑1) e la decisione della divisione di opposizione dell’UAMI 26 luglio 2007 sono annullate. 2) L’UAMI è condannato alle spese sostenute dalla Deutsche Bahn AG ai fini tanto del presente procedimento giurisdizionale quanto del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso. 3) L’UAMI e la DSB sopporteranno le proprie spese.

Amtliche Sprachfassungen

Diese Entscheidung liegt in folgenden Amtssprachen der Union vor — alle gleichermaßen verbindlich.

ČeštinaΕλληνικάEnglishEspañolFrançaisItalianoNederlandsPolskiPortuguêsRomână