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EU-Rechtsprechung · Gericht der Europäischen Union

Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo REDTUBE - Marchio nazionale anteriore non registrato Redtube - Mancato pagamento entro il termine della tassa di opposizione - Decisione che dichiara che l’opposizione si considera come non proposta - Art. 8, n. 3, del regolamento (CE) n. 2869/95 - Tutela del legittimo affidamento - Regola 17 del regolamento (CE) n. 2868/95 - Procedimento ex parte - Art. 8, n. 2, del regolamento (CE) n. 216/96 - Regola 18 del regolamento n. 2868/95 - Natura giuridica di una comunicazione dell’UAMI che rende noto che un’opposizione è stata dichiarata ricevibile - Regola del parallelismo di forme e dell’actus contrarius - Art. 80 del regolamento (CE) n. 207/2009.

ECLI: ECLI:EU:T:2011:211Entscheidung vom: 12.05.2011

Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) 12 maggio 2011 – Jager & Polacek / UAMI (REDTUBE) (causa T‑488/09) «Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo REDTUBE – Marchio nazionale anteriore non registrato Redtube – Mancato pagamento entro il termine della tassa di opposizione – Decisione che dichiara che l’opposizione si considera come non proposta – Art. 8, n. 3, del regolamento (CE) n. 2869/95 – Tutela del legittimo affidamento – Regola 17 del regolamento (CE) n. 2868/95 – Procedimento ex parte – Art. 8, n. 2, del regolamento (CE) n. 216/96 – Regola 18 del regolamento n. 2868/95 – Natura giuridica di una comunicazione dell’UAMI che rende noto che un’opposizione è stata dichiarata ricevibile – Regola del parallelismo di forme e dell’actus contrarius – Art. 80 del regolamento (CE) n. 207/2009» Marchio comunitario – Procedimento di registrazione – Osservazioni dei terzi e opposizione – Mancato pagamento della tassa di opposizione (Regolamento della Commissione n. 2869/95, artt. 8, n. 3, e 8, n. 4) (v. punti 38-41, 44-49) Oggetto Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 29 settembre 2009 (procedimento R 442/2009-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Jager & Polacek GmbH e la RT Mediasolutions s.r.o. Dati della causa Richiedente il marchio comunitario: RT Mediasolutions s.r.o. Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio denominativo REDTUBE per prodotti e servizi delle classi 9, 38 e 41 – domanda di registrazione n. 6096309 Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Jager & Polacek GmbH Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: Marchio non registrato Redtube Decisione della divisione di opposizione: L’opposizione si considera non proposta Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) La Jager & Polacek GmbH è condannata alle spese.

Amtliche Sprachfassungen

Diese Entscheidung liegt in folgenden Amtssprachen der Union vor — alle gleichermaßen verbindlich.

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