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EU-Rechtsprechung · Gericht der Europäischen Union

Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario denominativo NATURALLY ACTIVE - Impedimento assoluto alla registrazione - Assenza di carattere distintivo intrinseco - Assenza di carattere distintivo acquisito in seguito all'uso - Art. 7, n. 1, lett. b), e n. 3, del regolamento (CE) n. 207/2009.

ECLI: ECLI:EU:T:2010:509Entscheidung vom: 09.12.2010

Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 9 dicembre 2010 – Earle Beauty / UAMI (NATURALLY ACTIVE) (causa T‑307/09) «Marchio comunitario – Domanda di marchio comunitario denominativo NATURALLY ACTIVE – Impedimento assoluto alla registrazione – Assenza di carattere distintivo intrinseco – Assenza di carattere distintivo acquisito in seguito all’uso – Art. 7, n. 1, lett. b), e n. 3, del regolamento (CE) n. 207/2009» Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi privi di carattere distintivo – Marchio denominativo NATURALLY ACTIVE [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, n. 1, lett. b)] (v. punti 24, 26‑28, 32‑37) Oggetto Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 11 maggio 2009 (procedimento R 27/2009‑2) relativa ad una domanda di registrazione del segno denominativo NATURALLY ACTIVE come marchio comunitario. Dati della causa Richiedente il marchio comunitario: Liz Earle Beauty Co. Ltd Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio denominativo NATURALLY ACTIVE per prodotti e servizi delle classi 3, 5, 16, 18, 35 e 44 – domanda n. 6531438 Decisione dell’esaminatore: Diniego della registrazione Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso Dispositivo 1) La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 11 maggio 2009 (procedimento R 27/2009‑2) è annullata nella parte in cui nega la registrazione come marchio comunitario del segno denominativo NATURALLY ACTIVE per borse per il bucato, borse e cofanetti per cosmetici, borse da spiaggia, borse a mano, zaini, borse con chiusura a cordino, portamonete, portafogli, «vanity case», borse trucco, borse di tela e astucci porta-specchi rientranti nella classe 18, ai sensi dell’Accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato. 2) Il ricorso è respinto per il resto. 3) La Liz Earle Beauty Co. Ltd sopporterà le proprie spese nonché due terzi delle spese sostenute dall’UAMI. Quest’ultimo sopporterà un terzo delle proprie spese

Amtliche Sprachfassungen

Diese Entscheidung liegt in folgenden Amtssprachen der Union vor — alle gleichermaßen verbindlich.

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