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EU-Rechtsprechung · Gericht der Europäischen Union

Politica estera e di sicurezza comune - Lotta al Terrorismo - Misure restrittive nei confronti di persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani - Congelamento di capitali - Diritti fondamentali - Diritto al rispetto della propri età, diritto al contraddittorio e diritto ad un controllo giurisdizionale effettivo.

ECLI: ECLI:EU:T:2010:412Entscheidung vom: 29.09.2010

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 29 settembre 2010 – Al‑Faqih e altri / Consiglio (cause da T‑135/06 a T‑138/06) «Politica estera e di sicurezza comune – Lotta al Terrorismo – Misure restrittive nei confronti di persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani – Congelamento di capitali – Diritti fondamentali – Diritto al rispetto della proprietà, diritto al contraddittorio e diritto ad un controllo giurisdizionale effettivo» 1.                     Procedura – Decisione che sostituisce in pendenza del giudizio la decisione impugnata – Elemento nuovo – Ampliamento delle conclusioni e dei motivi iniziali – Limiti – Conclusioni aventi ad oggetto eventuali decisioni future – Irricevibilità (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 48, n. 2) (v. punto 26) 2.                     Comunità europee – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Regolamento che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani – Diritti della difesa – Diritto al contraddittorio – Portata – Omessa comunicazione degli elementi a carico e omessa audizione di tali persone ed entità – Violazione (Regolamento del Consiglio n. 881/2002, art. 2 e allegato I) (v. punto 34) 3.                     Comunità europee – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Regolamento che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Omessa comunicazione degli elementi a carico e omessa audizione di tali persone ed entità – Violazione (Regolamento del Consiglio n. 881/2002, art. 2 e allegato I) (v. punti 35‑39) 4.                     Comunità europee – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Regolamento che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani – Congelamento generalizzato e persistente dei capitali, dei beni e delle altre risorse economiche di tali persone ed entità senza loro audizione – Violazione del diritto di proprietà (Regolamento del Consiglio n. 881/2002, art. 2 e allegato I) (v. punti 40‑42) Oggetto Domanda d’annullamento dell’art. 2 del regolamento (CE) del Consiglio 27 maggio 2002, n. 881, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell’Afghanistan (GU L 139, pag. 9), come modificato per la sessantatreesima volta dal regolamento (CE) della Commissione 10 febbraio 2006, n. 246 (GU L 40, pag. 13), che ha introdotto i nomi dei ricorrenti nell’allegato I del regolamento n. 881/2002. Dispositivo 1) Le cause da T‑135/06 a T‑138/06 sono riunite ai fini della sentenza. 2) L’art. 2 del regolamento (CE) del Consiglio 27 maggio 2002, n. 881, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell’Afghanistan, come modificato per la sessantatreesima volta dal regolamento (CE) della Commissione 10 febbraio 2006, n. 246, è annullato nella parte in cui riguarda i ricorrenti, sigg. Al-Bashir Mohammed Al-Faqih, Taher Nasuf, Ghunia Abdrabbah e Sanabel Relief Agency Ltd. 3) Il Consiglio dell’Unione europea è condannato a sostenere, oltre alle proprie spese, anche le spese dei ricorrenti nonché le somme anticipate dalla cassa del Tribunale ai fini del gratuito patrocinio. 4) Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Commissione europea sopporteranno le proprie spese.

Amtliche Sprachfassungen

Diese Entscheidung liegt in folgenden Amtssprachen der Union vor — alle gleichermaßen verbindlich.

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