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EU-Rechtsprechung · Gericht der Europäischen Union

Marchio comunitario - Procedimento di opposizione - Richiesta di registrazione di marchio comunitario denominativo Fitcoin - Marchi nazionali, internazionale e comunitario figurativi anteriori coin - Impedimento relativo alla registrazione - Pubblico rilevante - Rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009].

ECLI: ECLI:EU:T:2010:151Entscheidung vom: 21.04.2010

Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 21 aprile 2010 – Coin / UAMI – Dynamiki Zoi (Fitcoin) (causa T‑249/08) «Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo Fitcoin – Marchi nazionali, internazionale e comunitario figurativi anteriori coin – Impedimento relativo alla registrazione – Pubblico di riferimento – Rischio di confusione – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]» Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punto 26) Oggetto Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 15 aprile 2008 (procedimento R 1429/2007 1), relativa ad una procedimento di opposizione tra la Coin SpA e la Dynamiki Zoi AE. Dati della causa Richiedente il marchio comunitario: Dynamiki Zoi AE Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio denominativo Fitcoin per prodotti e servizi delle classi 16, 25, 28, 35, 36 e 41 – domanda di registrazione n. 3 725 298 Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Coin SpA Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: Marchio italiano coin, registrato con il n. 160 126, per prodotti della classe 25; marchio italiano coin, registrato con il n. 253 233, per prodotti e servizi delle classi 16, 25, 28, 35, 36 e 41; marchio italiano coin, registrato con il n. 240 305, per prodotti e servizi delle classi 16, 25, 28, 35, 36 e 41; marchio italiano coin, registrato con il n. 169 548, per prodotti e servizi delle classi 16, 25, 28, 35, 36 e 41, esteso al Benelux, alla Francia, all’Ungheria, all’Austria e al Portogallo; marchio italiano coin, registrato con il n. 240 286, per prodotti e servizi della classe 25, esteso al Benelux, alla Francia, all’Ungheria e all’Austria; marchio comunitario coin, registrato con il n. 109 827, per prodotti e servizi delle classi 16, 25, 28 e 35; il marchio internazionale coin, registrato con il n. R 381 015, per prodotti e servizi delle classi 16, 25, 28, 35, 36 e 41, esteso al Benelux, alla Germania, alla Spagna, alla Francia, all’Ungheria, all’Austria, al Portogallo e alla Slovenia. Decisione della divisione di opposizione: Rigetto integrale dell’opposizione Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso Dispositivo 1) La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 15 aprile 2008 (procedimento R 1429/2007-1) è annullata. 2) L’UAMI è condannato alle spese.

Amtliche Sprachfassungen

Diese Entscheidung liegt in folgenden Amtssprachen der Union vor — alle gleichermaßen verbindlich.

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