Zum Inhalt springen

EU-Rechtsprechung · Gericht der Europäischen Union

ECLI:EU:T:2009:420

ECLI: ECLI:EU:T:2009:420Entscheidung vom: 29.10.2009

Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 29 ottobre 2009 – Peek & Cloppenburg / UAMI – Redfil (Agile) (causa T‑386/07) «Marchio comunitario – Opposizione ‑ Domanda di marchio comunitario figurativo Agile – Marchi comunitari e nazionali denominativi anteriori Aygill’s – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Somiglianza dei segni – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]» Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 16, 42-44) Oggetto Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 26 luglio 2007 (procedimento R 1324/2006-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Peek & Cloppenburg e la Redfil, SL. Dati della causa Richiedente il marchio comunitario: Redfil, SL Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio figurativo Agile per prodotti delle classi 18, 25 e 28 – domanda n. 2659456 Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Peek & Cloppenburg Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: Marchio denominativo comunitario e nazionale Aygill’s per prodotti delle classi 3, 6, 8, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 21 e 24-28 Decisione della divisione di opposizione: Opposizione accolta nella sua interezza Decisione della commissione di ricorso: Annullamento della decisione adottata dalla divisione di opposizione e rigetto dell’opposizione nella sua interezza Dispositivo 1) La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 26 luglio 2007 (procedimento R 1324/2006-2) è annullata. 2) L’UAMI è condannato alle spese sostenute dalla Peek & Cloppenburg. 3) La Redfil, SL sosterrà le proprie spese.

Amtliche Sprachfassungen

Diese Entscheidung liegt in folgenden Amtssprachen der Union vor — alle gleichermaßen verbindlich.

ČeštinaΕλληνικάEnglishEspañolFrançaisItalianoNederlandsPolskiPortuguêsRomână