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EU-Rechtsprechung · Gericht der Europäischen Union

Unione doganale - Importazione di ricevitori televisivi a colori fabbricati in Thailandia - Sgravio di dazi all’importazione - Manifesta negligenza - Mancato recupero di dazi all’importazione - Ricorso di annullamento - Atto che arreca pregiudizio - Irricevibilità.

ECLI: ECLI:EU:T:2009:363Entscheidung vom: 29.09.2009

Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 29 settembre 2009 – Thomson Sales Europe / Commissione (cause riunite T‑225/07 e T‑364/07) «Unione doganale – Importazione di ricevitori televisivi a colori fabbricati in Thailandia – Sgravio di dazi all’importazione – Manifesta negligenza – Mancato recupero di dazi all’importazione – Ricorso di annullamento – Atto che arreca pregiudizio – Irricevibilità» 1.                     Risorse proprie delle Comunità europee – Rimborso o sgravio dei dazi all’importazione (Regolamenti del Consiglio n. 2913/92, art. 239, n. 2584/98, n. 710/95 e n. 1531/2002; regolamenti della Commissione n. 2454/93, art. 905 e allegato 11, e n. 2376/94) (v. punti 66‑68, 72‑132, 137‑154) 2.                     Procedura – Provvedimenti istruttori [Regolamento di procedura del Tribunale, art. 64, n. 3, lett. d); regolamento del Consiglio n. 2913/92, art. 239; regolamento della Commissione n. 2454/93, art. 90] (v. punti 163‑169) 3.                     Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti [Art. 230 CE; regolamento del Consiglio n. 2913/92, art. 220, n. 2, lett. b); regolamento della Commissione n. 2454/93, artt. 873, 874 e 876] (v. punti 177‑188) 4.                     Ricorso di annullamento – Competenza del giudice comunitario (Artt. 7 CE e 225 CE) (v. punti 218‑222) Oggetto Nella causa T‑225/07, domanda di annullamento della decisione REM della Commissione 7 maggio 2007, n. 03/05, che indica alle autorità francesi che era ingiustificato concedere una riduzione dei dazi all’importazione sui ricevitori televisivi a colori fabbricati in Thailandia contemplati nella loro domanda del 14 settembre 2005, nonché, nella causa T‑364/07, domanda di annullamento della lettera della Commissione del 20 luglio 2007, che non conferma l’acquisizione del beneficio del mancato recupero dei dazi all’importazione su detti apparecchi. Dispositivo 1) I ricorsi sono respinti. 2) La Thomson Sales Europe è condannata a sopportare le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione delle Comunità europee.

Amtliche Sprachfassungen

Diese Entscheidung liegt in folgenden Amtssprachen der Union vor — alle gleichermaßen verbindlich.

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