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EU-Rechtsprechung · Gericht der Europäischen Union

Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive nell’ambito della lotta contro il terrorismo - Congelamento dei capitali - Elenco di persone, gruppi ed entità - Ricorso di annullamento.

ECLI: ECLI:EU:T:2009:296Entscheidung vom: 02.09.2009

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 2 settembre 2009 – El Morabit / Consiglio (cause riunite T‑37/07 e T‑323/07) «Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nell’ambito della lotta contro il terrorismo – Congelamento dei capitali – Elenco di persone, gruppi ed entità – Ricorso di annullamento» 1.                     Diritto comunitario – Principi – Diritti fondamentali – Presunzione d’innocenza – Decisione di congelamento dei capitali, a titolo conservativo, adottata nei confronti di una persona sospettata di attività terroristiche – Compatibilità con il suddetto principio – Presupposti (Posizione comune del Consiglio 2001/931, art. 1, n. 4; regolamento del Consiglio n. 2580/2001, art. 2, n. 3) (v. punti 40‑47) 2.                     Diritto comunitario – Principi – Diritti fondamentali – Restrizioni all’esercizio dei diritti fondamentali giustificate dall’interesse generale – Lotta contro le minacce alla pace e alla sicurezza internazionali (Posizione comune del Consiglio 2001/931, art. 1, n. 4; regolamento del Consiglio n. 2580/2001) (v. punti 52, 59‑63) Oggetto Domanda di annullamento parziale, per un verso, della decisione del Consiglio 28 giugno 2007, 2007/445/CE, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo e abroga le decisioni 2006/379/CE e 2006/1008/CE (GU L 169, pag. 58), e, per altro verso, della decisione del Consiglio 21 dicembre 2006, 2006/1008/CE, che applica l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (GU L 379, pag. 123), nei limiti in cui il nome del ricorrente figura sull’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità cui si applicano tali disposizioni. Dispositivo 1) I ricorsi sono respinti. 2) Il sig. Mohamed El Morabit è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, anche le spese del Consiglio. 3) La Commissione delle Comunità europee e il Regno dei Paesi Bassi sopporteranno ciascuno le proprie spese.

Amtliche Sprachfassungen

Diese Entscheidung liegt in folgenden Amtssprachen der Union vor — alle gleichermaßen verbindlich.

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