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EU-Rechtsprechung · Gericht der Europäischen Union

Clausola compromissoria - Contratti conclusi nell’ambito del programma specifico di ricerca e di sviluppo tecnologico nel settore delle tecnologie dell’informazione - Rimborso di una parte dell’anticipo versato dalla Comunità - Interessi moratori.

ECLI: ECLI:EU:T:2008:514Entscheidung vom: 19.11.2008

Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) 19 novembre 2008 – Commissione / Premium (causa T‑316/06) «Clausola compromissoria – Contratti conclusi nell’ambito del programma specifico di ricerca e di sviluppo tecnologico nel settore delle tecnologie dell’informazione – Rimborso di una parte dell’anticipo versato dalla Comunità – Interessi moratori» 1.                     Bilancio delle Comunità europee – Contributo finanziario comunitario – Obbligo del beneficiario di rispettare le condizioni di concessione del contributo (v. punto 38) 2.                     Procedura – Cognizione del Tribunale in forza di clausola compromissoria (Art. 238 CE; decisione del Consiglio 91/394) (v. punti 48, 58, 65, 70‑71, 78, 81) Oggetto Ricorso ai sensi dell’art. 238 CE diretto a ottenere la condanna della convenuta al rimborso di una parte dell’anticipo versato dalla Comunità, oltre agli interessi di mora, a causa dell’inosservanza di alcuni obblighi contrattuali. Dispositivo 1) La Premium SA è condannata a versare alla Commissione la somma di 57 605,74 EUR a titolo di capitale, maggiorata degli interessi di mora: –      al tasso annuo del 3,36% per il periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 1998; –      al tasso annuo del 3,47% per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1999; –      al tasso annuo del 2,74% per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2000; –      al tasso annuo del 4,26% per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2001 e il 31 dicembre 2002; –      al tasso annuo del 3,29% per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2003; –      al tasso annuo del 2,27% per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2004; –      al tasso annuo del 2,05% per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2005; –      al tasso annuo del 2,11% per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2006 e la data della presente sentenza; –      al tasso applicabile ai sensi della legge francese per il periodo compreso tra la data della presente sentenza e quella del versamento completo della somma principale. 2) La Premium è condannata a versare alla Commissione la somma di 30 988,74 EUR a titolo di capitale, maggiorata degli interessi di mora: –      al tasso annuo del 3,95% per il periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 1998; –      al tasso annuo del 2,85% per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1999; –      al tasso annuo del 3,6% per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2001; –      al tasso annuo del 2,95% per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2002; –      al tasso annuo del 2,15% per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2003 e il 31 dicembre 2004; –      al tasso annuo del 2,4% per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2005; –      al tasso annuo del 2,5% per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2006 e la data della presente sentenza; –      al tasso applicabile ai sensi della legge danese per il periodo compreso tra la data della presente sentenza e quella del versamento completo della somma principale. 3) La Premium è condannata alle spese.

Amtliche Sprachfassungen

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