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EU-Rechtsprechung · Gericht der Europäischen Union

ECLI:EU:T:2008:427

ECLI: ECLI:EU:T:2008:427Entscheidung vom: 10.10.2008

Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) 10 ottobre 2008 – Inter-Ikea / UAMI (Rappresentazione di un ripiano di carico) (Cause riunite da T‑387/06 a T‑390/06) «Marchio comunitario – Domanda di marchio comunitario figurativo che rappresenta un ripiano di carico – Impedimento assoluto alla registrazione – Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94» Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi privi di carattere distintivo [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. b)](v. punti 31, 34-45) Oggetto Ricorsi proposti contro quattro decisioni della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 26 settembre 2006 (procedimenti R 353/2006-1, R 354/2006-1, R 355/2006-1 e R 356/2006-1), riguardanti quattro domande di registrazione di marchi figurativi consistenti in rappresentazioni grafiche di un ripiano di carico. Dati della causa Richiedente i marchi comunitari: Inter-Ikea Systems BV Marchi comunitari di cui trattasi: Marchio figurativo rappresentante un ripiano di carico, per prodotti e servizi appartenenti alle classi 6, 7, 16, 20, 35, 39 e 42 – domande di registrazione nn. 4073763, 4073731, 4073748 e 4073722 Decisioni dell’esaminatore: Diniego di registrazione Decisioni della commissione di ricorso: Rigetto dei ricorsi Dispositivo 1) Le decisioni della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 26 settembre 2006 (procedimenti R 353/2006-1, R 354/2006-1, R 355/2006-1 e R 356/2006-1) sono annullate nella parte in cui negano la registrazione dei marchi richiesti per quanto riguarda i prodotti e i servizi appartenenti alle classi 6, 7, 16, 20, 35, 39 e 42 ai sensi dell’Accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, esclusi i «pallet di carico in metallo», i «portacarichi e pallet di carico in metallo per l’imballaggio e il trasporto» e i «pallet di trasporto in metallo», rientranti nella classe 6, i «pallet di carico non in metallo», «portacarichi e pallet di carico non in metallo per l’imballaggio e il trasporto» e i «pallet per il trasporto non in metallo», rientranti nella classe 20, nonché i servizi di «noleggio di pallet di carico», rientranti nella classe 39. 2) Per il resto, i ricorsi sono respinti. 3) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Amtliche Sprachfassungen

Diese Entscheidung liegt in folgenden Amtssprachen der Union vor — alle gleichermaßen verbindlich.

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