EU-Rechtsprechung · Gericht der Europäischen Union
ECLI:EU:T:2006:293
ECLI: ECLI:EU:T:2006:293Entscheidung vom: 04.10.2006
Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 4 ottobre 2006 – Monte di Massima / UAMI – Höfferle Internationale (Valle della Luna)
(Causa T–96/05)
«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo Valle della Luna – Marchio nazionale figurativo anteriore VALLE DE LA LUNA – Prova dell’uso del marchio anteriore – Art. 15, n. 2, lett. a), e art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento (CE) n. 40/94»
Marchio comunitario – Osservazioni dei terzi e opposizione – Esame dell’opposizione – Prova dell’uso del marchio anteriore (Regolamento del Consiglio n. 40/94, artt. 15, n. 1, e 43, nn. 2 e 3) (v. punti 26‑27)
Oggetto
Ricorso contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 24 novembre 2004 (procedimento R 269/2004‑1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Monte di Massima SAS di Pruneddu Leonardo & C. e la J.M. Höfferle Internationale Handelsgesellschaft mbH.
Dati relativi alla causa
Richiedente il marchio comunitario:
Monte di Massima SAS di Pruneddu Leonardo & C.
Marchio comunitario di cui trattasi:
marchio figurativo «Valle della Luna» per prodotti della classe 32 – Domanda n. 2029726
Titolare del marchio o del segno rivendicato in sede di opposizione:
J.M. Höfferle Internationale Handelsgesellschaft mbH
Marchio o segno distintivo fatto valere nel procedimento di opposizione:
marchio denominativo tedesco «VALLE DELLA LUNA» per prodotti della classe 33
Decisione della divisione di opposizione:
rigetto dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso:
ricorso accolto
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La ricorrente è condannata alle spese sostenute dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) e dall’interveniente.
Amtliche Sprachfassungen
Diese Entscheidung liegt in folgenden Amtssprachen der Union vor — alle gleichermaßen verbindlich.
ČeštinaΕλληνικάEnglishEspañolFrançaisItalianoNederlandsPolskiPortuguês