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EU-Rechtsprechung · Gericht der Europäischen Union

ECLI:EU:T:2005:72

ECLI: ECLI:EU:T:2005:72Entscheidung vom: 01.03.2005

Causa T‑169/03 Sergio Rossi SpA contro Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) «Marchio comunitario — Procedimento di opposizione — Marchio denominativo nazionale e marchio denominativo internazionale MISS ROSSI — Domanda di registrazione di marchio comunitario denominativo SISSI ROSSI — Somiglianza tra i prodotti — Somiglianza tra i segni — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94» Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 1o marzo 2005 Massime della sentenza 1.     Marchio comunitario — Procedura di ricorso — Ricorso dinanzi al giudice comunitario — Atto introduttivo del giudizio — Controricorso dell’interveniente – Requisiti di forma — Esposizione sommaria dei motivi dedotti — Motivi di diritto non illustrati nel ricorso e nel controricorso — Rinvio globale ad altri documenti — Irricevibilità [Statuto della Corte di giustizia, art. 21; regolamento di procedura del Tribunale, artt. 44, n. 1, lett. c), 46 e 135, n. 1, secondo comma] 2.     Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore — Necessità di dimostrare una somiglianza tra i prodotti o servizi designati anche in presenza di un’identità dei segni [Regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] 3.     Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore — Marchi denominativi SISSI ROSSI e MISS ROSSI [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] 1.     In forza dell’art. 21 dello Statuto della Corte di giustizia e dell’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale, il ricorso deve contenere un’esposizione sommaria dei motivi dedotti. Tale indicazione dev’essere tanto chiara e precisa da consentire al convenuto di preparare la sua difesa e al Tribunale di statuire sul ricorso, eventualmente senza corredo di altre informazioni. Pur se il contenuto del ricorso può essere avvalorato da rinvii a determinati passaggi della documentazione allegata, un rinvio complessivo ad altri documenti, anche se allegati al ricorso, non può supplire alla mancanza degli elementi essenziali nello stesso. Non spetta al Tribunale sostituirsi alle parti, provando a ricercare gli elementi rilevanti negli allegati. Tale giurisprudenza può essere estesa anche al controricorso presentato dalla controparte nel procedimento di opposizione dinanzi alla commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), interveniente dinanzi al Tribunale, in forza dell’art. 46 del regolamento di procedura, applicabile in materia di proprietà intellettuale ai sensi dell’art. 135, n. 1, secondo comma, di tale regolamento. Ne deriva che il ricorso ed il controricorso, nella parte in cui rinviano ai documenti depositati rispettivamente dal ricorrente e dall’interveniente dinanzi all’UAMI, sono irricevibili nelle parti in cui il rinvio complessivo in essi contenuto non è collegabile ai motivi e agli argomenti in essi rispettivamente dedotti. (v. punti 30 e 31) 2.     Dalla lettera dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, sul marchio comunitario, emerge che ai sensi di tale disposizione un rischio di confusione presuppone un’identità o una somiglianza tra i prodotti o servizi contrassegnati. Pertanto, anche in caso di identità tra il segno richiesto ed un marchio dotato di un carattere distintivo particolarmente forte, resta necessario dimostrare che sussiste una somiglianza tra i prodotti o servizi contraddistinti dai marchi contrapposti. (v. punto 53) 3.     Per il consumatore medio francese e italiano di sesso femminile non esiste un rischio di confusione tra il segno denominativo SISSI ROSSI, di cui si chiede la registrazione quale marchio comunitario per «borse da donna» della classe 18 ai sensi dell’Accordo di Nizza, e il marchio denominativo MISS ROSSI, registrato anteriormente in Italia con effetto, quale marchio internazionale, in Francia per «scarpe da donna» della classe 25 ai sensi del detto Accordo. Infatti, benché sia vero che le differenze tra i prodotti di cui trattasi, dovute in particolare alla mancanza di aspetti di concorrenza tra questi ultimi, non sono tali da escludere, di per sé, la possibilità di un rischio di confusione, gli elementi di somiglianza tra i segni, qualificabili al massimo di medio, se non debole, livello, non sono tanto marcati da prevalere sugli elementi di differenza tra i prodotti di modo che il consumatore non confonderà i marchi in questione. (v. punti 57, 68, 76, 79 e 80) SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)1° marzo 2005(1) «Marchio comunitario – Procedimento di opposizione – Marchio denominativo nazionale e marchio denominativo internazionale MISS ROSSI – Domanda di registrazione di marchio comunitario denominativo SISSI ROSSI – Somiglianza tra i prodotti – Somiglianza tra i segni – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94» ricorrente, contro convenuto, IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADODELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione), ha pronunciato la seguente Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Seconda Sezione) Pirrung Meij Papasavvas Il cancelliere Il presidente H. Jung J. Pirrung 1 – Lingua processuale: l'italiano.

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