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EU-Rechtsprechung · Gericht der Europäischen Union

Concorrenza - Regolamento (CEE) n.4064/89 - Decisione che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune - Settore petrolifero - Impegni - Decisione di diniego di autorizzazione di cessionari - Irricevibilità - Atto obbligatorio e definitivo - Violazione delle forme sostanziali - Termini procedurali di replica - Errore di valutazione.

ECLI: ECLI:EU:T:2003:97Entscheidung vom: 03.04.2003

«Concorrenza – Regolamento (CEE) n. 4064/89 – Decisione che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune – Settore petrolifero – Impegni – Decisione di diniego di autorizzazione di cessionari – Irricevibilità – Atto obbligatorio e definitivo – Violazione delle forme sostanziali – Termini procedurali di replica – Errore di valutazione» Massime della sentenza 1.. Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Valutazione alla luce della sostanza dell'atto – Operazione di concentrazione tra imprese autorizzata dalla Commissione fatta salva la cessione di elementi patrimoniali a terzi soggetti alla sua approvazione – Diritto di un candidato cessionario di impugnare il rifiuto della Commissione di approvarla (Art. 230 CE) 2.. Concorrenza – Concentrazioni – Esame da parte della Commissione – Valutazioni di carattere economico – Potere discrezionale di valutazione – Sindacato giurisdizionale – Limiti [Regolamento (CEE) del Consiglio n. 4064/89, art. 2] SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)3 aprile 2003 (1) «Concorrenza – Regolamento (CEE) n. 4064/89 – Decisione che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune – Settore petrolifero – Impegni – Decisione di diniego di autorizzazione di cessionari – Irricevibilità – Atto obbligatorio e definitivo – Violazione delle forme sostanziali – Termini procedurali di replica – Errore di valutazione» ricorrenti, contro convenuta, interveniente, IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quinta Sezione), vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale dell'11 aprile 2002, ha pronunciato la seguente Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Quinta Sezione) Cooke García-Valdecasas Lindh Il cancelliere Il presidente H. Jung R. García-Valdecasas 1 – Lingua processuale: il francese.

Amtliche Sprachfassungen

Diese Entscheidung liegt in folgenden Amtssprachen der Union vor — alle gleichermaßen verbindlich.

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