EU-Rechtsprechung · Gericht der Europäischen Union
Concorrenza - Regolamento (CEE) n.4064/89 - Decisione che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune - Settore petrolifero - Impegni - Decisione di diniego di autorizzazione di cessionari - Irricevibilità - Atto obbligatorio e definitivo - Violazione delle forme sostanziali - Termini procedurali di replica - Errore di valutazione.
ECLI: ECLI:EU:T:2003:97Entscheidung vom: 03.04.2003
«Concorrenza – Regolamento (CEE) n. 4064/89 – Decisione che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune – Settore petrolifero – Impegni – Decisione di diniego di autorizzazione di cessionari – Irricevibilità – Atto obbligatorio e definitivo – Violazione delle forme sostanziali – Termini procedurali di replica – Errore di valutazione»
Massime della sentenza
1.. Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Valutazione alla luce della sostanza dell'atto – Operazione di concentrazione tra imprese autorizzata dalla Commissione fatta salva la cessione di elementi patrimoniali a terzi soggetti alla sua approvazione – Diritto di un candidato cessionario di impugnare il rifiuto della Commissione di approvarla (Art. 230 CE)
2.. Concorrenza – Concentrazioni – Esame da parte della Commissione – Valutazioni di carattere economico – Potere discrezionale di valutazione – Sindacato giurisdizionale – Limiti [Regolamento (CEE) del Consiglio n. 4064/89, art. 2]
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)3 aprile 2003 (1)
«Concorrenza – Regolamento (CEE) n. 4064/89 – Decisione che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune – Settore petrolifero – Impegni – Decisione di diniego di autorizzazione di cessionari – Irricevibilità – Atto obbligatorio e definitivo – Violazione delle forme sostanziali – Termini procedurali di replica – Errore di valutazione»
ricorrenti,
contro
convenuta,
interveniente,
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quinta Sezione),
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale dell'11 aprile 2002,
ha pronunciato la seguente
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
Cooke
García-Valdecasas
Lindh
Il cancelliere
Il presidente
H. Jung
R. García-Valdecasas
1 – Lingua processuale: il francese.
Amtliche Sprachfassungen
Diese Entscheidung liegt in folgenden Amtssprachen der Union vor — alle gleichermaßen verbindlich.