EU-Rechtsprechung · Gericht der Europäischen Union
ECLI:EU:T:2003:62
ECLI: ECLI:EU:T:2003:62Entscheidung vom: 06.03.2003
«Marchio comunitario – Marchio figurativo – Rappresentazione di una calandra di veicolo – Impedimento assoluto alla registrazione – Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 – Marchio privo di carattere distintivo»
Massime della sentenza
1.. Marchio comunitario – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice comunitario – Competenza del Tribunale – Riesame dei fatti alla luce di prove prodotte per la prima volta dinanzi ad esso – Esclusione [Regolamento di procedura del Tribunale, art. 135, n. 4; regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94, art. 63]
2.. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi privi di carattere distintivo – Marchio figurativo costituito dalla rappresentazione di una calandra di veicolo [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. b)]
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)6 marzo 2003 (1)
«Marchio comunitario – Marchio figurativo – Rappresentazione di una calandra di veicolo – Impedimento assoluto alla registrazione – Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 – Marchio privo di carattere distintivo»
ricorrente,
contro
convenuto,
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione),
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 23 ottobre 2002,
ha pronunciato la seguente
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
Vilaras
Tiili
Mengozzi
Il cancelliere
Il presidente
H. Jung
M. Vilaras
1 – Lingua processuale: l'inglese.
Amtliche Sprachfassungen
Diese Entscheidung liegt in folgenden Amtssprachen der Union vor — alle gleichermaßen verbindlich.