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EU-Rechtsprechung · Gericht der Europäischen Union

ECLI:EU:T:2003:217

ECLI: ECLI:EU:T:2003:217Entscheidung vom: 05.08.2003

«Aiuti concessi dagli Stati – Ricorso di annullamento – Decisione di chiusura di un procedimento d'esame avviato ai sensi dell'art. 88, n. 2, del Trattato CE – Nozione di aiuto di Stato – Acquisto, da parte dello Stato, di servizi a prezzo di mercato – Aiuti a carattere sociale concessi senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti – Omessa richiesta allo Stato membro di fornire le informazioni necessarie – Obbligo di restituzione degli aiuti – Legittimo affidamento dei beneficiari – Motivazione» Massime della sentenza 1.. Aiuti concessi dagli Stati – Aiuto non notificato – Accettazione da parte della Commissione della comunicazione di un nuovo accordo tra beneficiario ed erogatore – Ininfluenza quanto al carattere illegittimo dell'aiuto (Art. 88, n. 3, CE) 2.. Procedura – Autorità del giudicato di una sentenza – Portata – Irricevibilità di un secondo ricorso – Presupposti – Identità delle parti, dell'oggetto e della causa dei due ricorsi (Art. 87 CE) 3.. Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Acquisti effettuati presso un'impresa – Valutazione sulla scorta del criterio dell'investitore privato – Esclusione unicamente in caso di transazione commerciale normale (Art. 253 CE) 4.. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata (Art. 88, n. 3, CE) 5.. Aiuti concessi dagli Stati – Decisione della Commissione che constata l'incompatibilità di un aiuto non notificato con il mercato comune – Obbligo di motivazione – Portata (Artt. 87, n. 1, CE e 295 CE) 6.. Trattato CE – Regimi di proprietà – Principio di neutralità – Limiti – Assoggettamento alle norme fondamentali del Trattato – Ininfluenza sulla portata della nozione di aiuto di Stato [Art. 87, n. 2, lett. a), CE] 7.. Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Aiuti che possono considerarsi compatibili con il mercato comune – Aiuti a carattere sociale – Presupposti (Artt. 87 CE e 88 CE) 8.. Aiuti concessi dagli Stati – Recupero di un aiuto illegittimo – Aiuto concesso in violazione delle norme procedurali di cui all'art. 88 CE – Eventuale legittimo affidamento dei soli beneficiari – Tutela – Presupposti e limiti (Artt. 88 CE, 220 CE, 230, primo comma, CE e 233 CE; Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 47; Convenzione europea dei diritti dell'uomo, artt. 6 e 13) 9.. Diritto comunitario – Principi – Necessità di un sindacato giurisdizionale – Recupero di un aiuto illegittimo nonostante gli imperativi della certezza del diritto (Art. 88, nn. 2 e 3, CE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 4, n. 6) 10.. Aiuti concessi dagli Stati – Esame da parte della Commissione – Avvio di un procedimento di indagine formale – Termine massimo di due mesi – Inapplicabilità in caso di aiuto non notificato (Art. 88, n. 3, CE) 11.. Aiuti concessi dagli Stati – Progetti di aiuti – Messa in esecuzione prima della decisione finale della Commissione – Decisione della Commissione che ingiunge la restituzione dell'aiuto – Obbligo di motivazione – Portata SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione ampliata)5 agosto 2003 (1) «Aiuti concessi dagli Stati – Ricorso d'annullamento – Decisione di chiusura di un procedimento d'esame avviato ai sensi dell'art. 88, n. 2, del Trattato CE – Nozione di aiuto di Stato – Acquisto, da parte dello Stato, di servizi a prezzo di mercato – Aiuti a carattere sociale concessi senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti – Omessa richiesta allo Stato membro di fornire le informazioni necessarie – Obbligo di restituzione degli aiuti – Legittimo affidamento dei beneficiari – Motivazione» contro convenuta, IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Prima Sezione ampliata), vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 4 febbraio 2003, ha pronunciato la seguente Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Prima Sezione ampliata) Vesterdorf Lenaerts Azizi Jaeger Legal Il cancelliere Il presidente H. Jung B. Vesterdorf 1 – Lingue processuali: lo spagnoloe l'inglese.

Amtliche Sprachfassungen

Diese Entscheidung liegt in folgenden Amtssprachen der Union vor — alle gleichermaßen verbindlich.

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