EU-Rechtsprechung · Gericht der Europäischen Union
ECLI:EU:T:2003:202
ECLI: ECLI:EU:T:2003:202Entscheidung vom: 09.07.2003
«Marchio comunitario – Colori – Combinazione di arancione e grigio – Impedimento assoluto alla registrazione – Carattere distintivo – Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»
Massime della sentenza
Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi privi di carattere distintivo – Combinazione di sfumature di arancione e grigio[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. b)]
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)9 luglio 2003 (1)
«Marchio comunitario – Colori – Combinazione di arancione e grigio – Impedimento assoluto alla registrazione – Carattere distintivo – Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»
ricorrente,
contro
convenuto,
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione),
visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 28 settembre 2001,visto il controricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), depositato nella cancelleria del Tribunale il 20 dicembre 2001,in seguito alla trattazione orale del 19 marzo 2003,
ha pronunciato la seguente
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
Tiili
Mengozzi
Vilaras
Il cancelliere
Il presidente
H. Jung
V. Tiili
1 – Lingua processuale: il tedesco.
Amtliche Sprachfassungen
Diese Entscheidung liegt in folgenden Amtssprachen der Union vor — alle gleichermaßen verbindlich.