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EU-Rechtsprechung · Gericht der Europäischen Union

ECLI:EU:T:2003:202

ECLI: ECLI:EU:T:2003:202Entscheidung vom: 09.07.2003

«Marchio comunitario – Colori – Combinazione di arancione e grigio – Impedimento assoluto alla registrazione – Carattere distintivo – Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94» Massime della sentenza Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi privi di carattere distintivo – Combinazione di sfumature di arancione e grigio[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. b)] SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)9 luglio 2003 (1) «Marchio comunitario – Colori – Combinazione di arancione e grigio – Impedimento assoluto alla registrazione – Carattere distintivo – Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94» ricorrente, contro convenuto, IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione), visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 28 settembre 2001,visto il controricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), depositato nella cancelleria del Tribunale il 20 dicembre 2001,in seguito alla trattazione orale del 19 marzo 2003, ha pronunciato la seguente Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Quarta Sezione) Tiili Mengozzi Vilaras Il cancelliere Il presidente H. Jung V. Tiili 1 – Lingua processuale: il tedesco.

Amtliche Sprachfassungen

Diese Entscheidung liegt in folgenden Amtssprachen der Union vor — alle gleichermaßen verbindlich.

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