EU-Rechtsprechung · Gericht der Europäischen Union
Concorrenza - Intesa - Lisina - Orientamenti per il calcolo dell'importo delle ammende - Applicabilità - Gravità dell'infrazione - Fatturato - Cumulo di sanzioni.
ECLI: ECLI:EU:T:2003:194Entscheidung vom: 09.07.2003
«Concorrenza – Intesa – Lisina – Orientamenti per il calcolo dell'importo delle ammende – Applicabilità – Gravità dell'infrazione – Fatturato – Cumulo di sanzioni»
Massime della sentenza
1.. Diritto comunitario – Principi – Tutela del legittimo affidamento – Presupposti – Tutela contro l'esercizio da parte della Commissione del suo potere di elevare l'entità delle ammende che sanzionano le violazioni di regole di concorrenza – Insussistenza (Regolamento del Consiglio n. 17)
2.. Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Orientamenti adottati dalla Commissione – Obbligo per quest'ultima di conformarvisi (Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2)
3.. Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Gravità delle infrazioni – Presa in considerazione del fatturato globale dell'impresa interessata e del fatturato realizzato con le vendite delle merci oggetto dell'infrazione – Limiti (Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2)
4.. Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Gravità delle infrazioni – Misura della capacità effettiva di causare un pregiudizio sul mercato interessato – Carattere pertinente delle quote di mercato detenute dall'impresa interessata (Art. 81, n. 1, CE; regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2)
5.. Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Gravità delle infrazioni – Misura dell'impatto reale sulla concorrenza del comportamento illecito di ciascuna impresa – Carattere pertinente del fatturato realizzato con le vendite dei prodotti oggetto di una pratica restrittiva (Art. 81, n. 1, CE; regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2)
6.. Concorrenza – Ammende – Importo – Sanzioni comunitarie e sanzioni inflitte in uno Stato membro o in uno Stato terzo per violazione del diritto nazionale della concorrenza – Violazione del principio «ne bis in idem» – Insussistenza – Cumulo – Ammissibilità – Obbligo per la Commissione di tener conto, nella determinazione dell'importo dell'ammenda, della sanzione inflitta in uno Stato membro per i medesimi fatti – Obbligo non trasponibile all'ipotesi di una sanzione inflitta in uno Stato terzo (Protocollo n. 7 della convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 4; regolamento del Consiglio n. 17, art. 15)
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)9 luglio 2003 (1)
«Concorrenza – Intesa – Lisina – Orientamenti per il calcolo dell'importo delle ammende – Applicabilità – Gravità dell'infrazione – Fatturato – Cumulo di sanzioni»
ricorrenti,
contro
convenuta,
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione),
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 24 aprile 2002,
ha pronunciato la seguente
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
Vilaras
Tiili
Mengozzi
Il cancelliere
Il presidente
H. Jung
M. Vilaras
1 – Lingua processuale: l'inglese.
Amtliche Sprachfassungen
Diese Entscheidung liegt in folgenden Amtssprachen der Union vor — alle gleichermaßen verbindlich.