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EU-Rechtsprechung · Gericht der Europäischen Union

ECLI:EU:T:2003:189

ECLI: ECLI:EU:T:2003:189Entscheidung vom: 08.07.2003

«Dumping – Decisione che chiude il riesame di misure giunte a scadenza – Interesse comunitario – Ricorso di annullamento» Massime della sentenza 1.. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Procedimento di riesame di misure giunte a scadenza – Mantenimento in vigore di una misura antidumping – Presupposti – Sussistenza di un interesse comunitario (Regolamento del Consiglio n. 384/96, artt. 9, n. 4, 11, nn. 2, 5 e 9, e 21) 2.. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Valutazione dell'interesse comunitario – Portata dell'obbligo di motivazione – Sindacato giurisdizionale – Limiti (Regolamento del Consiglio n. 384/96, art. 21) 3.. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Procedimento di riesame di misure giunte a scadenza – Valutazione dell'interesse comunitario – Presa in considerazione di elementi provenienti da fonti diverse da quelle menzionate all'art. 21, n. 2, del regolamento antidumping di base – Ammissibilità (Regolamento del Consiglio n. 384/96, art. 21, n. 2) 4.. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Procedimento di riesame di misure giunte a scadenza – Valutazione dell'interesse comunitario – Necessità di una nuova ponderazione dei vari interessi pertinenti (Regolamento del Consiglio n. 384/96, art. 21) 5.. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Procedimento di riesame di misure giunte a scadenza – Potere di valutazione della Commissione – Valutazione dell'interesse comunitario – Presa in considerazione dei dati relativi al periodo anteriore all'instaurazione delle misure antidumping – Ammissibilità (Regolamento del Consiglio n. 384/96, art. 21) 6.. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Procedimento di riesame di misure giunte a scadenza – Valutazione dell'interesse comunitario – Invio di questionari – Presa in considerazione di risposte inviate dopo la scadenza del termine – Ammissibilità (Regolamento del Consiglio n. 384/96, art. 21, nn. 2─5) 7.. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Adozione di misure o riesame di misure giunte a scadenza – Valutazione dell'interesse comunitario – Criteri di valutazione del carattere rappresentativo delle informazioni comunicate da utilizzatori (Regolamento del Consiglio n. 384/96, art. 21, n. 5) 8.. Procedura – Misure istruttorie – Domanda di produzione di documenti – Documenti interni della Commissione – Comunicazione esclusa salvo circostanze eccezionali – Onere della prova incombente al richiedente – Applicazione alla relazione comunicata dalla Commissione al comitato consultivo ai sensi dell'art. 21, n. 5, del regolamento n. 384/96 [Regolamento di procedura del Tribunale, art. 65, lett. b); regolamento del Consiglio n. 384/96, art. 21, n. 5] 9.. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Procedimento di riesame di misure giunte a scadenza – Valutazione dell'interesse comunitario – Presa in considerazione delle opinioni degli utilizzatori, anche non corroborate da elementi di prova – Ammissibilità (Regolamento del Consiglio n. 384/96, art. 21, n. 7) 10.. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Procedimento di riesame di misure giunte a scadenza – Valutazione dell'interesse comunitario – Obbligo di tenere riunioni di confronto – Insussistenza (Regolamento del Consiglio n. 384/96, artt. 6, n. 6, e 21, nn. 3, 4 e 6) 11.. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Procedimento di riesame di misure giunte a scadenza – Valutazione dell'interesse comunitario – Necessità di prendere in considerazione l'effetto cumulativo delle misure antidumping (Regolamento del Consiglio n. 384/96, art. 21) SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione ampliata)8 luglio 2003 (1) «Dumping – Decisione che chiude il riesame di misure giunte a scadenza – Interesse comunitario – Ricorso di annullamento» ricorrenti, interveniente, contro convenuta, intervenienti, IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione ampliata), vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 26 novembre 2002, ha pronunciato la seguente Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Seconda Sezione ampliata) Forwood Pirrung Mengozzi Meij Vilaras Il cancelliere Il presidente H. Jung N. Forwood 1 – Lingua processuale: il francese.

Amtliche Sprachfassungen

Diese Entscheidung liegt in folgenden Amtssprachen der Union vor — alle gleichermaßen verbindlich.

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