EU-Rechtsprechung · Gericht der Europäischen Union
ECLI:EU:T:2003:107
ECLI: ECLI:EU:T:2003:107Entscheidung vom: 09.04.2003
«Marchio comunitario – Procedimento di opposizione – Marchio anteriore denominativo TUFFTRIDE – Domanda di marchio comunitario denominativo NU-TRIDE – Rischio di confusione – Rischio di associazione – Marchio contrario all'ordine pubblico o al buon costume – Artt. 7, n. 1, lett. f), e 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»
Massime della sentenza
1.. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione del titolare di un marchio anteriore identico o somigliante registrato per prodotti o servizi identici o somiglianti – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Marchi denominativi TUFFTRIDE e NU-TRIDE[Regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)]
2.. Marchio comunitario – Osservazioni dei terzi e opposizione – Esame dell'opposizione – Portata – Impedimenti relativi alla registrazione, restando esclusi gli impedimenti assoluti di rifiuto menzionati nelle osservazioni dei terzi [Regolamento del Consiglio n. 40/94, artt. 7, 8, 41, 42 e 43; regolamento (CE) della Commissione n. 2868/95, art. 1, regola 20, n. 6]
3.. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi contrari all'ordine pubblico o al buon costume – Portata – Richiedente in malafede – Esclusione [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. f)]
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)9 aprile 2003 (1)
«Marchio comunitario – Procedimento di opposizione – Marchio anteriore denominativo TUFFTRIDE – Domanda di marchio comunitario denominativo NU-TRIDE – Rischio di confusione – Rischio di associazione – Marchio contrario all'ordine pubblico o al buon costume – Artt. 7, n. 1, lett. f), e 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»
ricorrente,
contro
convenuto,
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione),
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 27 novembre 2002,
ha pronunciato la seguente
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
Vilaras
Tiili
Mengozzi
Il cancelliere
Il presidente
H. Jung
M. Vilaras
1 – Lingua processuale: l'inglese.
Amtliche Sprachfassungen
Diese Entscheidung liegt in folgenden Amtssprachen der Union vor — alle gleichermaßen verbindlich.