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EU-Rechtsprechung · Gericht der Europäischen Union

ECLI:EU:T:2003:101

ECLI: ECLI:EU:T:2003:101Entscheidung vom: 03.04.2003

«Concorrenza – Concentrazioni – Ricevibilità – Impegni presi durante la prima fase di esame – Seri dubbi sulla compatibilità con il mercato comune – Rinvio parziale alle autorità nazionali» Massime della sentenza 1.. Concorrenza – Concentrazioni – Esame da parte della Commissione – Adozione di una decisione che dichiara un'operazione di concentrazione compatibile con il mercato comune senza apertura della fase II – Presupposto – Assenza di seri dubbi – Impegni delle imprese interessate tali da rendere l'operazione notificata compatibile con il mercato comune – Valutazioni di carattere economico – Margine discrezionale – Sindacato giurisdizionale – Oggetto – Insussistenza di errori manifesti di valutazione [Regolamento (CEE) del Consiglio n. 4064/89, art. 6, n. 1] 2.. Procedura – Intervento – Motivo non dedotto dal ricorrente – Irricevibilità (Statuto CE della Corte di giustizia, art. 37, terzo e quarto comma; regolamento di procedura del Tribunale, art. 116, n. 3) 3.. Procedura – Procedimento accelerato – Presa in considerazione di un motivo dedotto per la prima volta all'udienza – Violazione dei diritti della difesa (Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 76 bis e 116, n. 4) 4.. Concorrenza – Concentrazioni – Valutazione della compatibilità con il mercato comune – Impegni delle imprese interessate tali da rendere l'operazione notificata compatibile con il mercato comune – Necessaria compatibilità con l'art. 81 CE – Impegno di concessione di licenze di marchio corredato di una clausola che costringe il licenziatario a concentrare la vendita nel territorio di uno Stato membro – Ammissibilità (Art. 81, nn. 1 e 3, CE; regolamento del Consiglio n. 4064/89, art. 2, n. 1) 5.. Concorrenza – Concentrazioni – Procedimento amministrativo – Impegni delle imprese interessate – Modifiche comunicate fuori termine – Presa in considerazione, da parte della Commissione, degli impegni modificati per dichiarare l'operazione compatibile con il mercato comune – Ammissibilità – Presupposti [Regolamento (CE) della Commissione n. 447/98, art. 18, n. 1; comunicazione della Commissione concernente le misure correttive considerate adeguate a norma dei regolamenti n. 4064/89 e n. 447/98, punto 37] 6.. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente – Decisione di rinvio dell'esame di un'operazione di concentrazione alle autorità competenti di uno Stato membro – Impresa terza (Art. 230, quarto comma, CE; regolamento del Consiglio n. 4064/89, art. 9, n. 3) 7.. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano individualmente – Decisione di rinvio dell'esame di un'operazione di concentrazione alle autorità competenti di uno Stato membro – Impresa terza (Art. 230, quarto comma, CE; regolamento del Consiglio n. 4064/89, art. 9, n. 3) 8.. Concorrenza – Concentrazioni – Esame da parte della Commissione – Rinvio dell'esame di un'operazione di concentrazione alle autorità competenti di uno Stato membro – Presupposti – Sindacato giurisdizionale – Portata [Regolamento del Consiglio n. 4064/89, art. 9, n. 2, lett. a)] 9.. Concorrenza – Concentrazioni – Esame da parte della Commissione – Decisione di rinvio dell'esame di un'operazione di concentrazione alle autorità competenti di uno Stato membro – Potere discrezionale della Commissione – Sindacato giurisdizionale – Limiti (Regolamento del Consiglio n. 4064/89, art. 9, n. 3) 10.. Concorrenza – Concentrazioni – Esame da parte della Commissione – Decisione di rinvio dell'esame di un'operazione di concentrazione alle autorità competenti di uno Stato membro – Presupposti – Rischio di analisi frammentata di un'unica operazione – Ininfluenza (Regolamento del Consiglio n. 4064/89, art. 9, nn. 2 e 3) 11.. Concorrenza – Concentrazioni – Rinvio dell'esame di un'operazione di concentrazione alle autorità competenti di uno Stato membro – Obblighi di dette autorità – Limiti (Art. 10 CE; regolamento del Consiglio n. 4064/89, art. 9) 12.. Concorrenza – Concentrazioni – Rinvio dell'esame di un'operazione di concentrazione alle autorità competenti di uno Stato membro – Effetti – Competenza esclusiva delle autorità nazionali a decidere circa l'operazione – Impossibilità per la Commissione di vincolare le autorità nazionali quanto al merito (Regolamento del Consiglio n. 4064/89, art. 9, nn. 2 e 3) 13.. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione di rinvio dell'esame di un'operazione di concentrazione alle autorità competenti di uno Stato membro [Art. 253 CE; regolamento del Consiglio n. 4064/89, art. 9, nn. 2, lett. a), e 3] SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)3 aprile 2003 (1) «Concorrenza – Concentrazioni – Ricevibilità – Impegni presi durante la prima fase di esame – Seri dubbi sulla compatibilità con il mercato comune – Parziale rinvio alle autorità nazionali» ricorrente, interveniente, contro convenuta, intervenienti, IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione), vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 9 ottobre 2002, ha pronunciato la seguente Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Terza Sezione) Lenaerts Azizi Jaeger Il cancelliere Il presidente H. Jung K. Lenaerts 1 – Lingua processuale: l'inglese.

Amtliche Sprachfassungen

Diese Entscheidung liegt in folgenden Amtssprachen der Union vor — alle gleichermaßen verbindlich.

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