EU-Rechtsprechung · Gericht der Europäischen Union
ECLI:EU:T:2003:101
ECLI: ECLI:EU:T:2003:101Entscheidung vom: 03.04.2003
«Concorrenza – Concentrazioni – Ricevibilità – Impegni presi durante la prima fase di esame – Seri dubbi sulla compatibilità con il mercato comune – Rinvio parziale alle autorità nazionali»
Massime della sentenza
1.. Concorrenza – Concentrazioni – Esame da parte della Commissione – Adozione di una decisione che dichiara un'operazione di concentrazione compatibile con il mercato comune senza apertura della fase II – Presupposto – Assenza di seri dubbi – Impegni delle imprese interessate tali da rendere l'operazione notificata compatibile con il mercato comune – Valutazioni di carattere economico – Margine discrezionale – Sindacato giurisdizionale – Oggetto – Insussistenza di errori manifesti di valutazione [Regolamento (CEE) del Consiglio n. 4064/89, art. 6, n. 1]
2.. Procedura – Intervento – Motivo non dedotto dal ricorrente – Irricevibilità (Statuto CE della Corte di giustizia, art. 37, terzo e quarto comma; regolamento di procedura del Tribunale, art. 116, n. 3)
3.. Procedura – Procedimento accelerato – Presa in considerazione di un motivo dedotto per la prima volta all'udienza – Violazione dei diritti della difesa (Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 76 bis e 116, n. 4)
4.. Concorrenza – Concentrazioni – Valutazione della compatibilità con il mercato comune – Impegni delle imprese interessate tali da rendere l'operazione notificata compatibile con il mercato comune – Necessaria compatibilità con l'art. 81 CE – Impegno di concessione di licenze di marchio corredato di una clausola che costringe il licenziatario a concentrare la vendita nel territorio di uno Stato membro – Ammissibilità (Art. 81, nn. 1 e 3, CE; regolamento del Consiglio n. 4064/89, art. 2, n. 1)
5.. Concorrenza – Concentrazioni – Procedimento amministrativo – Impegni delle imprese interessate – Modifiche comunicate fuori termine – Presa in considerazione, da parte della Commissione, degli impegni modificati per dichiarare l'operazione compatibile con il mercato comune – Ammissibilità – Presupposti [Regolamento (CE) della Commissione n. 447/98, art. 18, n. 1; comunicazione della Commissione concernente le misure correttive considerate adeguate a norma dei regolamenti n. 4064/89 e n. 447/98, punto 37]
6.. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente – Decisione di rinvio dell'esame di un'operazione di concentrazione alle autorità competenti di uno Stato membro – Impresa terza (Art. 230, quarto comma, CE; regolamento del Consiglio n. 4064/89, art. 9, n. 3)
7.. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano individualmente – Decisione di rinvio dell'esame di un'operazione di concentrazione alle autorità competenti di uno Stato membro – Impresa terza (Art. 230, quarto comma, CE; regolamento del Consiglio n. 4064/89, art. 9, n. 3)
8.. Concorrenza – Concentrazioni – Esame da parte della Commissione – Rinvio dell'esame di un'operazione di concentrazione alle autorità competenti di uno Stato membro – Presupposti – Sindacato giurisdizionale – Portata [Regolamento del Consiglio n. 4064/89, art. 9, n. 2, lett. a)]
9.. Concorrenza – Concentrazioni – Esame da parte della Commissione – Decisione di rinvio dell'esame di un'operazione di concentrazione alle autorità competenti di uno Stato membro – Potere discrezionale della Commissione – Sindacato giurisdizionale – Limiti (Regolamento del Consiglio n. 4064/89, art. 9, n. 3)
10.. Concorrenza – Concentrazioni – Esame da parte della Commissione – Decisione di rinvio dell'esame di un'operazione di concentrazione alle autorità competenti di uno Stato membro – Presupposti – Rischio di analisi frammentata di un'unica operazione – Ininfluenza (Regolamento del Consiglio n. 4064/89, art. 9, nn. 2 e 3)
11.. Concorrenza – Concentrazioni – Rinvio dell'esame di un'operazione di concentrazione alle autorità competenti di uno Stato membro – Obblighi di dette autorità – Limiti (Art. 10 CE; regolamento del Consiglio n. 4064/89, art. 9)
12.. Concorrenza – Concentrazioni – Rinvio dell'esame di un'operazione di concentrazione alle autorità competenti di uno Stato membro – Effetti – Competenza esclusiva delle autorità nazionali a decidere circa l'operazione – Impossibilità per la Commissione di vincolare le autorità nazionali quanto al merito (Regolamento del Consiglio n. 4064/89, art. 9, nn. 2 e 3)
13.. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione di rinvio dell'esame di un'operazione di concentrazione alle autorità competenti di uno Stato membro [Art. 253 CE; regolamento del Consiglio n. 4064/89, art. 9, nn. 2, lett. a), e 3]
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)3 aprile 2003 (1)
«Concorrenza – Concentrazioni – Ricevibilità – Impegni presi durante la prima fase di esame – Seri dubbi sulla compatibilità con il mercato comune – Parziale rinvio alle autorità nazionali»
ricorrente,
interveniente,
contro
convenuta,
intervenienti,
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione),
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 9 ottobre 2002,
ha pronunciato la seguente
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Terza Sezione)
Lenaerts
Azizi
Jaeger
Il cancelliere
Il presidente
H. Jung
K. Lenaerts
1 – Lingua processuale: l'inglese.
Amtliche Sprachfassungen
Diese Entscheidung liegt in folgenden Amtssprachen der Union vor — alle gleichermaßen verbindlich.