EU-Rechtsprechung · Gericht der Europäischen Union
Concorrenza - Concentrazioni - Regolamento (CEE) n. 4064/89 - Ricorso proposto da un terzo - Ricevibilità - Impegni presi durante la prima fase di esame - Licenza di marchio - Modifiche degli impegni - Termini - Contributo finanziario concesso dallo Stato - Prezzo d'acquisto irrisorio - Esistenza di seri dubbi sulla compatibilità della concentrazione con il mercato comune - Assenza di impegni su mercati che presentano seri problemi di concorrenza.
ECLI: ECLI:EU:T:2003:100Entscheidung vom: 03.04.2003
«Concorrenza – Concentrazioni – Regolamento (CEE) n. 4064/89 – Ricorso proposto da un terzo – Ricevibilità – Impegni presi durante la prima fase di esame – Licenza di marchio – Modifiche degli impegni – Termini – Contributo finanziario concesso dallo Stato – Prezzo d'acquisto irrisorio – Esistenza di seri dubbi sulla compatibilità della concentrazione con il mercato comune – Assenza di impegni su mercati che presentano seri problemi di concorrenza»
Massime della sentenza
1.. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Decisione che accerta la compatibilità di un'operazione di concentrazione con il mercato comune – Impresa terza che ha partecipato attivamente al procedimento amministrativo e che possiede la qualità di concorrente potenziale – Ricevibilità (Art. 230, quarto comma, CE)
2.. Concorrenza – Concentrazioni – Procedimento amministrativo – Impegni delle imprese interessate – Modifiche comunicate fuori termine – Presa in considerazione, da parte della Commissione, degli impegni modificati per dichiarare l'operazione compatibile con il mercato comune – Ammissibilità – Presupposti [Regolamento (CE) della Commissione n. 447/98, art. 18, n. 1; comunicazione della Commissione concernente le misure correttive considerate adeguate a norma dei regolamenti n. 4064/89 e n. 447/98, punto 37]
3.. Concorrenza – Concentrazioni – Esame da parte della Commissione – Impegni delle imprese interessate tali da rendere l'operazione notificata compatibile con il mercato comune – Natura degli impegni che permettono alla Commissione di non aprire la fase II – Impegni che escludono ogni serio dubbio – Impegni di tipo comportamentale – Inclusione [Regolamento (CEE) del Consiglio n. 4064/89, art. 6, n. 1; comunicazione della Commissione concernente le misure correttive considerate adeguate a norma dei regolamenti n. 4064/89 e n. 447/98]
4.. Concorrenza – Concentrazioni – Valutazione della compatibilità con il mercato comune – Impegni delle imprese interessate tali da rendere l'operazione notificata compatibile con il mercato comune – Operazione di concentrazione tra imprese che operano sui mercati dei prodotti del settore dei piccoli elettrodomestici – Impegno di concessione di licenze di marchio – Soluzione ai problemi di concorrenza derivanti dall'operazione di concentrazione – Presupposti (Regolamento del Consiglio n. 4064/89, art. 8, n. 2)
5.. Concorrenza – Concentrazioni – Valutazione della compatibilità con il mercato comune – Impegni delle imprese interessate tali da rendere l'operazione notificata compatibile con il mercato comune – Operazione di concentrazione tra imprese che operano sui mercati dei prodotti del settore dei piccoli elettrodomestici – Impegno di concessione di licenze di marchio – Obbligo limitato nel tempo di approvvigionamento imposto a un licenziatario – Ammissibilità – Presupposti (Regolamento del Consiglio n. 4064/89, art. 8, n. 2)
6.. Concorrenza – Concentrazioni – Valutazione della compatibilità con il mercato comune – Assenza di creazione o di rafforzamento di una posizione dominante che ostacoli la concorrenza – Criteri di valutazione – Assenza di soprapposizione significativa tra le partecipanti all'operazione – Pertinenza – Limiti (Regolamento del Consiglio n. 4064/89, art. 2, nn. 2 e 3)
7.. Concorrenza – Concentrazioni – Valutazione della compatibilità con il mercato comune – Assenza di creazione o di rafforzamento di una posizione dominante che ostacoli la concorrenza – Criteri di valutazione – Presenza di concorrenti – Pertinenza dipendente dal peso dei concorrenti (Regolamento del Consiglio n. 4064/89, art. 2, nn. 2 e 3)
8.. Concorrenza – Concentrazioni – Valutazione della compatibilità con il mercato comune – Assenza di creazione o di rafforzamento di una posizione dominante che ostacoli la concorrenza – Valutazione autonoma dei vari mercati di prodotti interessati – Limiti – Necessità di prendere in considerazione la situazione concorrenziale globale e i fattori che possono rafforzare il potere economico dell'entità risultante dalla concentrazione – Carattere non dimostrato dell'assenza di rischi seri in caso di concentrazione del volume d'affari dell'entità derivante dalla concentrazione sui settori non dominati (Regolamento del Consiglio n. 4064/89, art. 2, nn. 2 e 3)
9.. Procedura – Intervento – Motivo non dedotto dal ricorrente – Irricevibilità (Statuto CE della Corte di giustizia, art. 37, terzo e quarto comma; regolamento di procedura del Tribunale, art. 116, n. 3)
10.. Concorrenza – Concentrazioni – Valutazione della compatibilità con il mercato comune – Impegni delle imprese interessate tali da rendere l'operazione notificata compatibile con il mercato comune – Necessaria compatibilità con l'art. 81 CE – Impegno di concessione di licenze di marchio corredato di una clausola che costringe il licenziatario a concentrare la vendita nel territorio di uno Stato membro – Ammissibilità (Art. 81, nn. 1 e 3, CE; regolamento del Consiglio n. 4064/89, art. 2, n. 1)
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)3 aprile 2003 (1)
«Concorrenza – Concentrazioni – Regolamento (CEE) n. 4064/89 – Ricorso proposto da un terzo – Ricevibilità – Impegni presi durante la prima fase di esame – Licenza di marchio – Modifiche degli impegni – Termini – Contributo finanziario concesso dallo Stato – Prezzo d'acquisto irrisorio – Esistenza di seri dubbi sulla compatibilità della concentrazione con il mercato comune – Assenza di impegni su mercati che presentano seri problemi di concorrenza»
ricorrente,
interveniente,
contro
convenuta,
interveniente,
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione),
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 9 ottobre 2002,
ha pronunciato la seguente
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Terza Sezione)
Lenaerts
Azizi
Jaeger
Il cancelliere
Il presidente
H. Jung
K. Lenaerts
1 – Lingua processuale: il francese.
Amtliche Sprachfassungen
Diese Entscheidung liegt in folgenden Amtssprachen der Union vor — alle gleichermaßen verbindlich.
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